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Bonifica terreno: lavoro ammesso a detrazione se indispensabile

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Ultimo Aggiornamento:

L’intervento di bonifica del terreno può essere ammesso alla detrazione Irpef nella misura del 50% con il Bonus Ristrutturazione.

Nello specifico, generalmente, questa tipologia di lavoro non viene ammessa direttamente tra le spese agevolabili. È possibile tuttavia conseguire la bonifica del terreno qualora si trattasse di un intervento di completamento che risulta indispensabile.

Approfondiamo di seguito.

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Bonifica del terreno: possibile con Bonus Ristrutturazione al 50%?

Si può realizzare l’intervento di bonifica del terreno con il Bonus Ristrutturazione solo nel caso in cui si dovessero conseguire nell’immobile lavori rientranti nella categoria della “manutenzione straordinaria”.

Rientrano in questa categoria tutti quegli interventi, anche innovativi, che sono mirati al rinnovo o alla sostituzione di parti dell’immobile, anche strutturali, che siano di carattere edilizio oppure impiantistico.

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Non è possibile con la manutenzione straordinaria apportare modifiche alla volumetria dell’immobile, né modifiche alla destinazione d’uso che comportino l’incremento del carico urbanistico.

I lavori rientranti in questa categoria possono essere portati in detrazione nella misura del 50% con il Bonus Ristrutturazione. Tra questi sono ricompresi ad esempio:

  • La sostituzione di infissi esterni e serramenti o di persiane con serrande;
  • La realizzazione e l’adeguamento di opere accessorie e pertinenziali, inclusi volumi tecnici come centrali termiche, impianti di ascensori, scale di sicurezza e canne fumarie;
  • La sostituzione di solai interpiano o di solai di copertura;
  • Il rifacimento di scale e rampe;
  • La realizzazione ed integrazione di servizi igienico-sanitari (senza modificare volumi e superfici).

Ebbene, per quanto riguarda la realizzazione ed integrazione dei servizi igienico-sanitari, con la Risoluzione n. 350/E dell’11 novembre 2002, è stato specificato come:

[…] in tale tipologia di lavori possano essere compresi anche quelli relativi alla costruzione della rete fognaria fino alla rete pubblica, realizzati con opere interne o esterne, in quanto si tratta di lavori che presentano le caratteristiche proprie degli interventi di manutenzione straordinaria.

Dieci anni dopo, la Circolare n. 19/E del 1° giugno 2012 ha poi fornito ulteriori chiarimenti in relazione proprio ai lavori di realizzazione o ristrutturazione delle fognature.

Tra i quesiti qui proposti si chiedeva, nello specifico, se fosse possibile includere tra le spese legate alla ristrutturazione delle fognature – detraibili con il Bonus Ristrutturazione – anche gli ulteriori costi imprevisti sostenuti per la bonifica del terreno, con la rimozione dei rifiuti speciali pericolosi.

Tale intervento di bonifica, si spiegò, risultava indispensabile per poter proseguire con i lavori di rifacimento delle reti fognarie.

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Ammessa bonifica terreno se necessaria al rifacimento delle fognature

L’Agenzia delle Entrate chiarì in quell’occasione che le spese legate alla bonifica del suolo non possono, di per sé, essere ammesse alla detrazione, in quanto non sono direttamente riconducibili a nessuna delle categorie di interventi concesse.

Se però, come nel caso presentato, si trattasse di spese strettamente correlate alla realizzazione o alla ristrutturazione dell’impianto idrico-fognario, la condizione sarebbe differente.

Il Bonus Ristrutturazione infatti concede la possibilità di includere al beneficio non solo i costi legati all’effettiva esecuzione degli interventi, ma anche le spese sostenute per tutti i lavori che risultano strettamente necessari alla realizzazione dei lavori agevolabili.

È possibile, ad esempio, considerare detraibili i costi relativi a:

  • Progettazione e prestazioni professionali connesse;
  • Acquisto di materiali;
  • Perizie e sopralluoghi;
  • IVA e imposta di bollo;
  • Diritti per concessioni, autorizzazioni e dichiarazione di inizio lavori;
  • Oneri di urbanizzazione;
  • Altri eventuali spese strettamente necessarie, sia per della realizzazione dell’intervento, sia per soddisfare tutti gli adempimenti richiesti per l’accesso all’incentivo.

In tale ottica, la recente Circolare n. 17/E del 26 giugno 2023 ha ricordato che l’elenco degli “ulteriori costi connessi” è puramente esemplificativo e non tassativo.

Saranno infatti ammissibili alla detrazione tutte le altre spese correlate e indispensabili perché l’intervento possa essere realizzato. Tra queste rientrano anche quelle sostenute per lo smaltimento dei materiali rimossi e la bonifica del terreno.

In conclusione, perché i costi di bonifica del terreno possano essere ammessi al beneficio, è fondamentale che:

  • Il lavoro risulti indispensabile per la realizzazione dell’intervento di “ristrutturazione delle fognature”;
  • Sia individuata la parte di spesa da considerare strettamente necessaria ai lavori;
  • Vengano rispettate tutte le disposizioni normative in materia di tutela ambientale.

Le caratteristiche citate dovranno essere riconosciute sulla base di elementi oggettivi, mediante l’esecuzione di rigorose valutazioni tecniche.

Leggi anche: “Bonifica amianto: incentivi concessi a prescindere dall’intervento



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TAGS: bonifica, bonifica terreno, Bonus Ristrutturazione

Autore: Redazione Online

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