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Prima Casa: dichiarazioni danno beneficio solo provvisoriamente

Prima Casa: dichiarazioni danno beneficio solo provvisoriamentePrima Casa: dichiarazioni danno beneficio solo provvisoriamente
Ultimo Aggiornamento:

Con una recente sentenza della Corte di Cassazione si torna a parlare del Bonus Prima Casa in riferimento al termine previsto di 18 mesi per procedere con il cambio della residenza, qualora questa fosse registrata in un Comune differente rispetto a quello in cui si acquista l’abitazione.

In particolare, l’agevolazione concede una riduzione sul pagamento delle imposte legate all’acquisto della Prima Casa di abitazione. Se però il beneficiario si trova ad acquistare l’immobile agevolato in un Comune differente da quello in cui ha la residenza, o in cui si trova il suo luogo di lavoro, allora egli sarà tenuto a trasferire la residenza nel nuovo Comune entro 18 mesi dalla stipula dell’atto di acquisto definitivo.

Ma il termine di 18 mesi previsto dal Bonus Prima Casa è ordinatorio (esprime solo un ordine) o perentorio (impone un obbligo che non può essere messo in discussione)?

Approfondiamo di seguito.

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Prima Casa: termine 18 mesi ritenuto ordinatorio in primo grado

La risposta a questa domanda la troviamo nella sentenza n. 26599 del 9 settembre 2022.

Il caso riguarda appunto una contribuente che, dopo aver acquistato un immobile usufruendo del bonus prima casa, non ha provveduto a spostare la sua residenza entro 18 mesi dalla stipula del rogito definitivo.

L’Agenzia delle Entrate provvedeva per questo a stabilire la decadenza dai benefici ai danni della contribuente, intimandola al pagamento delle imposte non corrisposte all’atto d’acquisto. In seguito al ricevimento di diversi avvisi, la donna presentava ricorso presso la CTP Milano.

I giudici in primo grado hanno accolto il ricorso, annullando gli avvisi relativi alla decadenza dalle agevolazioni. Ciò sulla base del fatto che la CTP riteneva che il termine di 18 mesi fosse una scadenza meramente ordinatoria e non perentoria.

Chiaramente, il Fisco ha presentato poi ricorso presso la CTR Lombardia, sottolineando l’errore valutativo commesso dalla CTP.

Il termine di 18 mesi previsto per lo spostamento della residenza con il Bonus Prima Casa è, difatti, una scadenza assolutamente perentoria, e non ordinatoria.

Sulla base di questo, il ricorso delle Entrate veniva accolto dalla Commissione Regionale.

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Obbligo solo di dichiarazione? Da quando decorrono 18 mesi?

La contribuente si è aggrappata infine ad un ultimo tentativo, proponendo ricorso presso la Cassazione, ma ricevendo anche qui la stessa risposta negativa.

Con la sentenza del 9 settembre 2022, difatti, la Corte ha dato ragione all’Agenzia delle Entrate, non ritenendo valide le ragioni mosse dalla contribuente.

In particolare la parte sosteneva che, in base a quanto stabilito dalla normativa, risultasse obbligatorio solo rilasciare la dichiarazione sullo spostamento della residenza entro 18 mesi dal rogito.

Secondo il parere della contribuente, in sostanza, il bonus prima casa prevedrebbe l’obbligo di rilasciare la dichiarazione, ma non l’obbligo di spostare effettivamente la residenza entro 18 mesi dall’acquisto.

Tra l’altro, la parte lamentava anche il fatto che la normativa citerebbe solo la formula “18 mesi dall’acquisto”, e non stabilirebbe pertanto che il termine di 18 mesi debba partire dal momento della stipula dell’atto.

Seguendo questo ragionamento, la contribuente sosteneva che, se si considerasse il termine di 18 mesi a partire dal momento in cui l’atto è stato effettivamente registrato (e non stipulato), allora la contribuente risulterebbe aver rispettato la scadenza prevista per spostare la residenza.

Leggi anche: “Bonus Prima Casa: se mancano le dichiarazioni, l’incentivo non spetta

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Dichiarazione è la prima condizione, 18 mesi decorrono dalla stipula

Inutile dire che la Cassazione ha rigettato le tesi sotto tutti i punti di vista.

Prima di tutto, riguardo al fatto che non esisterebbe l’obbligo di spostare effettivamente la residenza entro 18 mesi, si precisa che:

la dichiarazione, da rendere nell’atto, di voler trasferire la residenza nel Comune, è la prima condizione, prevista a pena di decadenza, per poter godere del beneficio, ma non esaurisce gli adempimenti necessari per poter godere o meglio mantenere le agevolazioni provvisoriamente concesse.

In poche parole, le dichiarazioni obbligatorie da rendere al momento della stipula del rogito sono finalizzate a concedere solo provvisoriamente il bonus prima casa.

Le condizioni che sono state dichiarate, tuttavia, devono obbligatoriamente essere soddisfatte in seguito, secondo le modalità e le tempistiche previste per ognuna, per evitare che il beneficio possa successivamente decadere.

Viene chiarito a questo proposito che:

ai fini della fruizione dei benefici fiscali previsti per l’acquisto della prima casa, […] l’acquirente assume un vero e proprio obbligo verso il fisco con la dichiarazione di voler stabilire la propria residenza nel comune in cui è sito l’immobile, da adempiere nel termine perentorio, e non sollecitatorio, di diciotto mesi dalla stipula dell’atto […].

La sottolineatura, nella sentenza, è stata volutamente aggiunta al fine di precisare alla parte che i 18 mesi decorrono dalla stipula dell’atto, come chiaramente riportato nella normativa, e non dalla sua registrazione, come ipotizzato dalla contribuente.

Leggi anche: “Bonus Prima Casa: ritardo ricade sul beneficiario, anche se non ha colpa

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Bonus Prima Casa: quando è possibile la proroga?

L’obbligo dei 18 mesi, si fa presente, tiene comunque conto di eventuali ostacoli che possono sopraggiungere e che possono impedire al contribuente di spostare la propria residenza entro il termine stabilito.

Questi casi tuttavia includono esclusivamente gli eventi che accadono per cause di forza maggiore, e che sono caratterizzati da imprevedibilità, inevitabilità, irresistibilità e non imputabilità al soggetto beneficiario. Sono tra questi, ad esempio, gli eventi catastrofici naturali (Approfondisci qui).

A questo proposito, la contribuente aveva dichiarato di essere stata impossibilitata allo spostamento della residenza entro i termini a causa di una malattia. In seguito all’analisi del caso, tuttavia, è stato scoperto che la malattia in realtà era sopraggiunta diversi anni prima che la contribuente procedesse all’acquisto dell’immobile.

Non è pertanto una causa imprevedibile o inevitabile che possa essere considerata valida per non aver spostato la residenza entro i termini obbligatori stabiliti.

Per tutte le ragioni suddette, la Corte ha disposto pertanto la decadenza dell’agevolazione ai danni della contribuente.

Leggi anche: “Bonus Prima Casa: cosa accade se si violano i termini?



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TAGS: bonus prima casa, cambio residenza, prima casa

Autore: Redazione Online

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