Il Bonus Prima Casa è stato di recente interessato da una proroga della sospensione dei termini, iniziata nel febbraio 2020 con lo scoppio della pandemia da Covid-19.
In particolare, si è disposto che tutti i termini sospesi nel 2020 ricominceranno a decorrere solo a partire dal 31 ottobre 2023. Questo significa che tutte le scadenze non rispettate nel corso di questi anni non saranno considerate motivo di decadenza dal Bonus Prima Casa.
La situazione è diversa però se la revoca dall’agevolazione era già stata disposta prima dell’ultima proroga. In quel caso si va incontro comunque alla decadenza.
Approfondiamo di seguito.
Sommario
Il maxi prolungamento della sospensione delle scadenze legate al Bonus Prima Casa, è stato disposto dalla conversione in Legge del decreto Milleproroghe.
In particolare, con il Decreto Liquidità del 2020, si era stabilito che tutti i termini di scadenza legati al Bonus Prima Casa sarebbero stati sospesi a partire dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020.
La sospensione è stata poi prolungata, da decreti successivi, fino alla data del 31 marzo 2022.
Il decreto Milleproroghe di quest’anno ha concesso però un’ulteriore estensione, fino alla data del 30 ottobre 2023.
In sostanza, questo significa che i termini previsti dai requisiti di accesso all’agevolazione vengono sospesi a partire dal 23 febbraio 2020 fino al 30 ottobre 2023 (approfondisci qui).
In merito a quest’ulteriore proroga, il Fisco ha fornito di recente dei chiarimenti in risposta al quesito posto da una contribuente e pubblicato sul portale FiscoOggi.
Advertisement - PubblicitàVista l’avvenuta proroga della sospensione dei termini legati al Bonus Prima Casa fino al 30 ottobre 2023, la contribuente ha chiesto nello specifico di avere delle informazioni più approfondite in merito alle effettive scadenze concesse a favore dei beneficiari, al fine di non andare incontro alla decadenza dall’agevolazione.
Il Fisco conferma innanzitutto il fatto che tutti i beneficiari del bonus prima casa – per cui le scadenze dei termini dovevano concludersi nel periodo di tempo che va dal 23 febbraio 2020 al 30 ottobre 2023 – godono della sospensione e non andranno incontro alla decadenza dall’agevolazione.
La sospensione riguarda in particolare:
Ebbene, tutti questi termini non saranno considerati validi per i soggetti le cui scadenze avrebbero dovuto perfezionarsi dal 23 febbraio 2020 al 30 ottobre 2023, o meglio, saranno congelati fino al 31 ottobre di quest’anno.
Questo significa che, ad esempio, tra un soggetto che ha acquistato la Prima Casa con il bonus in data 24 febbraio 2020 ed un soggetto che la acquisterà invece in data 28 ottobre 2023 non ci sarà alcuna differenza riguardo ai termini di scadenza.
Entrambi i soggetti dovranno considerare tutti i termini a partire dal 31 ottobre 2023, e quindi:
Il Fisco ricorda però che tutto ciò non sarà valido nel caso in cui il soggetto beneficiario del Bonus Prima Casa abbia ricevuto una revoca dalle agevolazioni entro il 28 febbraio 2023.
Questo punto riguarda solo il periodo di tempo interessato dall’ultima proroga disposta con il decreto Milleproroghe di quest’anno.
In sostanza, tutti i soggetti beneficiari del Bonus Prima Casa che hanno ricevuto dall’Agenzia delle Entrate degli atti di revoca dalle agevolazioni – notificati a partire dal 1° aprile 2022 e fino al 28 febbraio 2023 – non potranno usufruire dell’ulteriore proroga concessa per la sospensione.
Tutte le revoche notificate entro questo periodo di tempo rimangono quindi valide, e i soggetti interessati andranno incontro alla decadenza dall’incentivo, con l’applicazione di interessi e sanzioni.
I soggetti che invece non hanno mai ricevuto notifiche a riguardo, o che le hanno ricevute al di fuori del periodo di tempo citato, continueranno ad usufruire del Bonus Prima Casa, con anche l’ulteriore proroga della sospensione del termini fino al 30 ottobre 2023.
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