Il Bonus Prima Casa ammette la possibilità di fruire di notevoli sconti sulle imposte relative all’acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale.
Il Bonus Prima Casa ammette la possibilità di fruire di notevoli sconti sulle imposte relative all’acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale.
Fino al 31 Dicembre 2022 è attivo inoltre il bonus prima casa “potenziato” a favore dei giovani fino a 36 anni (non ancora compiuti). In questo caso le imposte non vengono ridotte ma completamente azzerate. Per approfondire, leggi: “Bonus Casa Under 36: nuova Guida grafica delle Entrate”
Con un caso analizzato di recente dal Fisco, viene chiarito che qualora uno dei coniugi usufruisse delle agevolazioni prima casa, anche solo per la propria quota al 50%, per l’altro coniuge sarà impossibile beneficiare poi del proprio 50% di quota per l’acquisto di una nuova abitazione.
Difatti, viene chiarito, se uno dei coniugi beneficia del bonus prima casa, in realtà è come se entrambi i coniugi risultino beneficiari e, pertanto, la normativa non ammette la possibilità di fruire dell’incentivo nuovamente.
Approfondiamo di seguito.
Advertisement - PubblicitàIl caso di oggi, affrontato con la risposta ad interpello n. 400 del 1° agosto 2022, tratta appunto del Bonus Prima Casa in riferimento all’acquisto di un nuovo immobile agevolato.
Nello specifico, l’istante rappresenta di aver acquistato, in data 14 novembre 1989, un immobile residenziale per il quale ha beneficiato delle agevolazioni sulla prima casa. Al tempo, si fa presente, il soggetto non era sposato e, pertanto, afferma di aver acquistato il fabbricato in totale ed esclusiva proprietà.
Nel Maggio 2016 tuttavia, in seguito al matrimonio, l’istante afferma di aver provveduto ad acquistare, stavolta in comunione dei beni con il coniuge, un nuovo immobile residenziale ubicato in un Comune differente.
Per tale ultimo acquisto, si precisa, l’altro coniuge ha usufruito del Bonus Prima Casa in riferimento alla propria quota dell’immobile, pari al 50%. L’istante, invece, avendone già beneficiato per l’acquisto effettuato nel 1989, non ha richiesto di poter usufruire dello sconto sulle imposte per la propria quota al 50%.
Ad oggi, l’istante afferma di voler vendere il proprio immobile in esclusiva proprietà acquistato nel 1989, mediante atto di permuta, al fine di procedere con l’acquisto di una nuova unità sita nello stesso Comune.
In relazione a ciò, il contribuente fa sapere che il nuovo immobile da acquistare mediante permuta sarà qualificato come proprio bene personale, in quanto l’altro coniuge firmerà la dichiarazione prevista dal Codice Civile all’art. 179, lettera f).
Qui si prevede appunto che:
“Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge […] i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto.”
L’istante precisa infine che, per via del meccanismo previsto dalla permuta, in occasione della stipula dell’atto egli non risulterà più titolare di altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni nello stesso Comune, in quanto appunto procederà con lo “scambio” della titolarità del primo immobile acquistato con le agevolazioni per ottenere la proprietà del nuovo acquisto.
Ciò posto, chiede alle Entrate se sia possibile per lui beneficiare del Bonus Prima Casa per pagare le imposte in misura ridotta in riferimento all’atto di permuta.
Advertisement - PubblicitàLa riposta delle Entrate è negativa, e i motivi sono molto semplici.
La normativa che regolamenta il funzionamento del Bonus Prima Casa (DPR n. 131/1986, Tariffa Parte 1 Articolo 1, Nota II-bis), tra i requisiti obbligatori per l’accesso all’incentivo, al comma 1 lettera c), prevede che:
“nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo”.
In sostanza, si fa presente che per usufruire dell’agevolazione sulle imposte il richiedente non deve risultare titolare o co-titolare di un’altra casa acquistata con il bonus su tutto il territorio nazionale. Viene tuttavia precisato che tale regola vale allo stesso modo anche per il coniuge del richiedente.
Visto ciò, nel momento in cui i due hanno acquistato il nuovo immobile in comunione dei beni nel 2016, e l’altro coniuge ha beneficiato del bonus prima casa per la propria quota di proprietà pari al 50%, è come se automaticamente ne avesse fruito anche il coniuge istante.
In base a quest’ottica l’istante, pur non avendo beneficiato direttamente del Bonus Prima Casa per la propria quota al 50%, risulta comunque già proprietario di un immobile acquistato mediante le agevolazioni, nonostante sia stato l’altro coniuge da solo a fruire del beneficio.
Il Fisco sostiene infatti che in questi casi si costituisce la formula giuridica “ope legis”, in base al quale una normativa si applica in automatico per via di una condizione prevista per legge e, pertanto, i suoi effetti si estendono “di diritto”.
In conclusione, avendo l’altro coniuge già usufruito del bonus prima casa per l’acquisto dell’immobile in comunione dei beni, si dispone che “per entrambi i coniugi è preclusa la possibilità di avvalersi di nuovo dei benefici “prima casa””.
Leggi anche: “Bonus Prima Casa, secondo immobile: acquisto senza vendita è possibile?”
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