Quello che vedremo di seguito è un caso decisamente particolare, che ha come oggetto il Bonus Prima Casa, ovvero l’agevolazione che consente una riduzione delle imposte da pagare in riferimento all’acquisto di un immobile da adibire a Prima Casa.
Ricordiamo invece che attualmente esiste anche un Bonus Prima Casa Under 36, dedicato esclusivamente a chi rientra in questa fascia d’età e non supera un reddito di 40.000 euro, che invece della riduzione delle imposte concede il totale azzeramento.
Ma torniamo al caso di oggi, quello in cui un contribuente vorrebbe recuperare il diritto ad usufruire del Bonus Prima Casa dopo averci rinunciato. È ammissibile una richiesta del genere?
Sommario
Il tema del possibile recupero del Bonus Prima Casa dopo la rinuncia è stato affrontato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 4 del 7 gennaio 2022.
L’istante in questione è un cittadino che rappresenta di aver acquistato nel 2020 un immobile da adibire a Prima Casa composto da un’unità abitativa e da un terreno pertinenziale.
In sede d’acquisto egli afferma di aver beneficiato delle riduzioni d’imposta concesse con il Bonus Prima Casa, effettuando anche il trasferimento della propria residenza nel nuovo immobile entro 18 mesi dall’acquisto (così come richiede la normativa).
Successivamente alla firma del rogito definitivo e all’avvenuto trasferimento nella nuova casa, l’istante fa sapere che la sua compagna, già affetta da gravi problemi di salute e disabilità fisica, è peggiorata al punto da rendere indispensabile il trasferimento in un’altra abitazione, che potesse essere maggiormente adatta alla condizione della donna.
A quel punto, l’istante dichiara di sentirsi costretto ad abbandonare la nuova abitazione acquistata con le agevolazioni Prima Casa. Provvede dunque ad avviare le pratiche per la rinuncia all’incentivo, restituendo correttamente le somme relative alle imposte non pagate inizialmente.
Dopo la rinuncia all’agevolazione, ma prima del trasferimento, l’istante sostiene che le condizioni della compagna si siano ulteriormente aggravate, e che il trasferimento avrebbe potuto portare a complicazioni ancora peggiori.
Ciò posto, egli chiede se sia possibile ottenere nuovamente il Bonus Prima Casa per il ri-acquisto dell’immobile comprato nel 2020, dove attualmente vive con la compagna e dove è tutt’oggi fissata la sua residenza, in quanto tale immobile si presenterebbe “maggiormente confacente”.
In poche parole, è possibile ottenere nuovamente l’agevolazione per l’acquisto della Prima Casa per lo stesso immobile dopo averci rinunciato?
Advertisement - PubblicitàAnalizzando la risposta delle Entrate al quesito del contribuente, possiamo dire che l’ordine cronologico in base al quale egli ha effettuato ogni operazione sia stato decisivo.
Da ulteriori documenti integrativi infatti, veniamo a sapere che l’istante ha avviato le pratiche di rinuncia all’agevolazione prima di spostare la propria residenza presso l’immobile in questione, ma che comunque ha spostato la propria residenza prima della scadenza fissa pari a 18 mesi dall’acquisto.
Tutto ciò si rivela fondamentale ai fini del recupero del Bonus Prima Casa dopo averci rinunciato. Vediamo perché.
La normativa che regola il funzionamento delle agevolazioni per l’acquisto della Prima Casa prevede tra i requisiti obbligatori quello di trasferire appunto la propria residenza nel Comune in cui si trova l’immobile entro 18 mesi dal suo acquisto.
Eccezioni:
Dunque, per far sì che il beneficiario possa effettivamente usufruire dell’incentivo al momento della firma del rogito, egli dovrà integrare al rogito una serie di dichiarazioni in cui afferma di possedere tutti i requisiti necessari per accedere al Bonus Prima Casa. Una tra queste dichiarazioni riguarda proprio l’impegno a trasferire la propria residenza entro 18 mesi.
Advertisement - PubblicitàCon la Risoluzione n. 105/E del 31 ottobre 2011, era stato chiarito che, di base, un beneficiario che ha inserito nell’atto d’acquisto le suddette dichiarazioni (e che quindi ha pagato imposte in misura ridotta), poi non possa più rinunciare alle agevolazioni di cui ha beneficiato.
Tuttavia c’è un’eccezione. Infatti, sempre nello stesso documento possiamo leggere:
“[…] si ritiene che laddove sia ancora pendente il termine di diciotto mesi per il trasferimento della residenza, l’acquirente che si trovi nelle condizioni di non poter rispettare l’impegno assunto, anche per motivi personali, possa revocare la dichiarazione di intenti formulata nell’atto di acquisto dell’immobile.”
In sostanza, fino allo scadere dei 18 mesi dopo l’acquisto, un beneficiario che si accorge di non poter rispettare l’impegno preso di trasferire la propria residenza, anche a causa di motivi personali, ha la possibilità di richiedere la revoca dell’agevolazione, annullando così la validità anche delle dichiarazioni presentate.
Per farlo, è necessario presentare un’istanza presso l’ufficio in cui si è firmato l’atto. Questo provvederà poi al calcolo delle imposte non pagate e ai relativi interessi che il soggetto dovrà corrispondere alle casse dello Stato. La sanzione pari al 30% in questo caso non viene applicata, vista appunto la rinuncia prima dei 18 mesi.
Ciò posto, l’istante ha provveduto a presentare l’istanza di rinuncia, con conseguente pagamento di imposte e interessi, prima che scadessero i 18 mesi e prima di trasferire realmente la residenza (che comunque ha trasferito entro 18 mesi).
L’Agenzia delle Entrate ritiene dunque fattibile in questo caso che l’istante possa presentare una “revoca della revoca”, in cui appunto chiederà l’annullamento dell’istanza di rinuncia presentata.
In questo modo l’atto d’acquisto iniziale e le relative dichiarazioni di possesso dei requisiti per l’agevolazione riprenderebbero efficacia che avevano, mentre la prima istanza di revoca verrebbe invalidata.
Tale soluzione non sarebbe stata possibile se egli avesse richiesto la rinuncia al Bonus Prima Casa dopo trascorsi 18 mesi dall’acquisto.
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