Le agevolazioni “prima casa” si applicano anche agli immobili ricevuti in donazione, a condizione di vendere entro un anno l’immobile già posseduto e rispettare i requisiti indicati nell’atto.
Le agevolazioni fiscali sulla prima casa rappresentano un beneficio molto apprezzato dai contribuenti italiani. Tuttavia, sorgono spesso dubbi in merito alla loro applicazione in situazioni specifiche, come l’acquisizione di un secondo immobile tramite donazione.
Analizziamo la questione prendendo spunto da una recente risposta dell’Agenzia delle Entrate pubblicata su FiscoOggi.
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Sommario
Un contribuente ha scritto al portale dell’Agenzia delle Entrate ponendo un quesito che riguarda una situazione piuttosto comune ma complessa dal punto di vista fiscale:
“Sono proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni “prima casa”. A breve riceverò in donazione dai miei genitori un secondo immobile che costituirà la mia futura abitazione. Mi risulta che si possono chiedere nuovamente le stesse agevolazioni, se entro un anno viene venduta la vecchia casa. Questo vale solo se il nuovo immobile viene acquistato o anche quando si riceve in donazione?”
La domanda è particolarmente interessante perché solleva un dubbio legittimo sulla possibilità di estendere i benefici fiscali anche a una donazione, che è una modalità di acquisizione diversa dall’acquisto tradizionale.
Inoltre, mette in luce la necessità di capire se l’impegno alla vendita dell’immobile preesistente, richiesto dalla normativa, possa essere applicato anche in situazioni in cui il nuovo immobile viene trasferito a titolo gratuito.
Advertisement - PubblicitàL’Agenzia delle Entrate ha confermato che, a partire dal 1° gennaio 2016, i benefici fiscali relativi alla prima casa sono stati estesi anche a chi è già proprietario di un immobile acquistato con le stesse agevolazioni. Questa estensione, introdotta dall’articolo 1, comma 55, della legge n. 208/2015, permette di accedere nuovamente alle agevolazioni a condizione che:
La normativa, quindi, non si limita ai casi di acquisto a titolo oneroso (compravendita), ma include anche i trasferimenti a titolo gratuito, come donazioni e successioni. Questo è stato chiarito nella circolare n. 12/2016 dell’Agenzia.
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Advertisement - PubblicitàNel caso specifico di una donazione, per usufruire delle agevolazioni sulla prima casa è essenziale che l’atto notarile di donazione contenga la dichiarazione di impegno a vendere l’immobile già posseduto entro un anno. In caso contrario, si perderanno i benefici fiscali, con le seguenti conseguenze:
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Ricevere un immobile in donazione è un’opportunità significativa, ma è necessario valutare attentamente gli effetti fiscali. L’obbligo di vendere entro un anno la casa già posseduta potrebbe comportare difficoltà pratiche, soprattutto in un mercato immobiliare lento. Inoltre, l’eventuale perdita delle agevolazioni potrebbe generare costi inaspettati.
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