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Bonus Prima Casa per non residenti: come funziona, quali condizioni

Bonus Prima Casa per non residenti: come funziona, quali condizioniBonus Prima Casa per non residenti: come funziona, quali condizioni
Ultimo Aggiornamento:

Il Bonus Prima Casa è l’agevolazione che concede una riduzione delle imposte durante l’atto di acquisto di un immobile da adibire a prima abitazione.

Come sappiamo, per poter beneficiare di tale incentivo, i cittadini residenti in Italia devono seguire una serie di regole che di seguito rivedremo brevemente.

Non è lo stesso invece per i cittadini italiani trasferiti all’estero per ragioni di lavoro. Questi, pur non essendo più residenti in territorio italiano, possono comunque beneficiare del Bonus Prima Casa per acquistare un immobile sito in Italia, sempre con la condizione che dovrà essere adibito a prima abitazione.

In merito però alle altre disposizioni normative da rispettare, per questa categoria di soggetti l’incentivo ammette delle concessioni differenti. Vediamo dunque come funziona il Bonus Prima Casa per i non residenti.

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Bonus Prima Casa: come funziona per i soggetti residenti

Il Bonus Prima Casa permette dunque di usufruire di imposte ridotte per l’acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale. Con tale incentivo è possibile acquistare immobili residenziali di categoria catastale da A/2 a A/7, e di categoria A/11.

Sono escluse le abitazioni considerate di lusso (A/1 – A/8 – A/9), così come anche le unità adibite ad ufficio (A/10).

L’incentivo consiste in:

  • Una riduzione dell’imposta di registro, che dal 9% si riduce al 2%, se l’immobile viene acquistato da un privato o da un’impresa esente dal pagamento dell’IVA;
  • Una riduzione dell’IVA, dal 10% al 4%, se si acquista da un’impresa assoggettata all’Imposta sul valore aggiunto.

Per poter beneficiare della diminuzione d’imposte, il soggetto che acquista deve generalmente rispettare le seguenti condizioni:

  • L’immobile che intende acquistare deve essere situato nello stesso Comune in cui è stabilita la sua residenza, o in cui si trova il suo luogo di lavoro. In alternativa, egli dovrà spostare la sua residenza entro 18 mesi dall’acquisto, stabilendola presso l’indirizzo dell’abitazione comprata con il bonus;
  • Il cittadino non deve risultare intestatario o co-intestatario di un’altra abitazione situata all’interno dello stesso Comune in cui si trova l’immobile da acquistare;
  • Il cittadino, su tutto il territorio italiano, non deve risultare proprietario o co-proprietario di un’altra casa acquistata usufruendo dell’agevolazione bonus prima casa.

Un’altra restrizione imposta inizialmente per il Bonus Prima Casa è l’impegno, da parte del soggetto che l’acquista, di non vendere l’immobile entro 5 anni dall’acquisto.

Con la Legge di Bilancio 2016 però, sulla questione si è aperto un nuovo scenario.

Da quel momento in poi infatti diventa possibile vendere l’immobile acquistato con l’agevolazione prima casa prima dei 5 anni, a condizione però che il cittadino provveda a vendere il primo immobile entro 1 anno dall’acquisto del secondo, e che adibisca il nuovo immobile ad abitazione principale.

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E per i cittadini non residenti?

I cittadini italiani non residenti in territorio nazionale, che hanno spostato la propria residenza all’estero per motivi di lavoro, potranno comunque beneficiare del Bonus Prima Casa. Le condizioni però in questo caso sono sostanzialmente differenti.

Innanzitutto, per quanto riguarda questa categoria, possono accedere all’incentivo unicamente:

  • I cittadini italiani dipendenti di un’azienda italiana, che sono stati trasferiti all’estero per ragioni di lavoro;
  • I cittadini italiani emigrati autonomamente all’estero per lavorare.

Nel primo caso, il soggetto potrà acquistare un immobile in territorio italiano, a condizione che lo stesso sia ubicato nello stesso Comune in cui ha sede l’attività del suo datore di lavoro, e a condizione che venga adibito a sua prima casa in Italia.

Nel secondo caso invece, il cittadino potrà acquistare un’abitazione in tutto il territorio italiano, a condizione che l’immobile risulti come sua residenza principale in Italia. Il lavoratore dovrà presentare regolare certificato di iscrizione all’AIRE, oppure dovrà autocertificarsi come emigrato al momento dell’atto d’acquisto.

Per questi cittadini italiani non residenti, sono valide le disposizioni secondo cui:

  • Il cittadino non deve risultare intestatario o co-intestatario di un’altra abitazione situata all’interno dello stesso Comune in cui si trova l’immobile da acquistare;
  • Il cittadino, su tutto il territorio italiano, non deve risultare proprietario o co-proprietario di un’altra casa acquistata usufruendo dell’agevolazione bonus prima casa.

Mentre non trova validità il requisito riguardante il cambio di residenza, che normalmente è obbligatorio entro 18 mesi dall’acquisto dell’immobile.

Apriamo e chiudiamo una parentesi per ricordare che nel caso in cui, con l’acquisto della Prima Casa, si decidesse di compiere anche degli interventi riqualificazione energetica beneficiando del Superbonus 110%, la scadenza per lo spostamento della residenza non sarà più a 18 mesi, ma a 30 mesi. Per approfondire, leggi: “Sismabonus 110% e Bonus Prima Casa: tempi estesi da 18 a 30 mesi

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Bonus Prima Casa: niente obbligo residenza per italiani all’estero

Detto ciò, chiariamo una volta per tutte che per i cittadini italiani residenti all’estero che vogliono beneficiare del Bonus Prima Casa, non ci sono obblighi riguardo il cambio di residenza.

Tali soggetti sono infatti esonerati dall’obbligo di stabilire la propria residenza presso l’immobile acquistato. Questo perché, visto il fatto che il loro lavoro si trova all’estero, risulta impossibile che questi possano trasferire la propria residenza in Italia.

Il concetto consiste sostanzialmente nel presupposto che tali cittadini, ogni volta che tornano in Italia per motivi di vacanze o per trovare i propri familiari, utilizzino quell’immobile acquistato con le agevolazioni prima casa come abitazione principale in tutto territorio italiano.

L’argomento di oggi è stato affrontato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 627 del 27 settembre 2021.

Qui il Fisco ricorda oltretutto che le stesse concessioni ammesse per i cittadini italiani non residenti riguardo il Bonus Prima Casa, siano da applicarsi anche ai casi di riacquisto.

Ovvero, ai casi in cui il cittadino decide di vendere la prima casa acquistata per poi comprarne una seconda e vendere la prima entro 1 anno dal secondo acquisto.

Si ritiene infatti che:

Coerentemente alla disposizione relativa alla fruizione dell’agevolazione in sede di (primo) acquisto da parte del cittadino residente all’estero, anche in sede di riacquisto di altra abitazione sul territorio nazionale, non sia necessario ottemperare all’obbligo di adibire il nuovo immobile ad abitazione principale.

Leggi anche: “Superbonus 110%: spetta anche ai non residenti, ecco quando



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TAGS: abitazione principale, bonus, catasto, cittadini, condizioni, immobile, imposta registro, imposte, prima casa, residenza

Autore: Redazione Online

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