Il Bonus Prima Casa è un incentivo statale che concede un’aliquota agevolata sull’acquisto di un immobile da adibire a prima casa.
L’agevolazione consiste in una riduzione dell’imposta di registro quando si acquista da una ditta o un privato esente dal pagamento dell’IVA, e in una riduzione dell’IVA quando invece si acquista il fabbricato da soggetti tenuti al pagamento dell’imposta.
Con una nuova risposta data dal Fisco ad un contribuente, chiariamo alcuni aspetti riguardanti la possibilità di acquisire un credito d’imposta al posto del Bonus Prima Casa, introdotta recentemente per via della sospensione dei termini legati all’incentivo dovuta all’emergenza epidemiologica.
Sommario
Come sappiamo, è possibile usufruire del Bonus Prima Casa anche nel caso in cui il contribuente ne abbia già beneficiato in precedenza.
Fino al 2015, questo non era possibile. Infatti l’agevolazione era mirata ad incentivare unicamente l’acquisto di un’abitazione, così da consentire soprattutto ai giovani e alle coppie di comprare quella che sarebbe stata la loro prima casa.
Con la Legge di Bilancio 2016 però, l’applicazione del bonus prima casa è stato esteso e amplificato. Infatti il Governo ha concesso la possibilità per i contribuenti di beneficiare dell’incentivo più volte, ma solo se, entro un anno dall’acquisto del nuovo immobile, il soggetto si impegna a vendere il primo fabbricato comprato usufruendo del bonus prima casa.
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A questo punto, arriviamo al caso di oggi. Una contribuente ha recentemente scritto alle Entrate sulla rivista ufficiale FiscoOggi per ottenere chiarimenti in merito all’applicazione dell’incentivo.
La domanda è la seguente:
“È vero che posso chiedere il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa anche se l’acquisto della nuova abitazione avviene prima della vendita del vecchio immobile?”
Advertisement - PubblicitàLa risposta è sì, per il semplice fatto che la situazione emergenziale dovuta al Covid-19 ha portato il Governo a rivedere alcuni punti riguardanti il Bonus Prima Casa, estendendone ancora di più l’applicazione.
Visto il periodo particolarmente complicato, tantissimi cittadini hanno sostanzialmente messo da parte per un po’ l’idea di acquistare un’abitazione.
Così, per evitare che negli anni 2020-2021 i contribuenti perdessero la possibilità di ottenere l’incentivo, il Governo, con il Decreto Milleproroghe (DL n. 23 dell’8 aprile 2020) convertito dalla Legge n. 21 del 26 febbraio 2021, ha disposto la sospensione dei termini previsti per beneficiare del bonus prima casa.
La sospensione decorre dal 23 febbraio 2020 e continuerà fino al 31 dicembre 2021. Le scadenze sospese potranno quindi riprendere o iniziare a partire dal 1° gennaio 2022.
In particolare, fino al 31 dicembre 2021, non sarà più obbligatorio rispettare il termine di un anno per vendere il primo immobile in seguito all’acquisto del secondo, in quanto i tempi sono stati “congelati”.
I cittadini che hanno già beneficiato la prima volta del bonus prima casa e che intendono usufruirne una seconda volta per comprare un nuovo immobile, momentaneamente potranno ottenere un credito d’imposta pari all’importo dell’imposta di registro o dell’IVA in riferimento all’acquisto del primo immobile acquistato. Tale credito non potrà in ogni caso essere superiore all’importo dell’imposta di registro o dell’IVA in riferimento al secondo acquisto.
Advertisement - PubblicitàIl credito d’imposta potrà essere utilizzato come segue:
Nel caso in cui il contribuente voglia utilizzare il credito per ridurre l’imposta di registro o l’IVA dovute per il secondo acquisto, dovrà manifestare questa volontà nell’atto di acquisto. Il documento dovrà espressamente contenere la richiesta di accesso al bonus prima casa, oltre a:
In risposta alla contribuente che chiedeva spiegazioni in merito alla sospensione dei termini del bonus prima casa e all’acquisizione del credito d’imposta, l’Agenzia delle Entrate spiega quindi che il procedimento suggerito dalla stessa è ammissibile all’ottenimento del credito d’imposta.
La contribuente potrà quindi ottenere un credito pari all’ammontare dell’imposta o dell’IVA dovuta con il primo acquisto, che non potrà però essere superiore all’ammontare delle imposte in riferimento al secondo acquisto.
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