Le agevolazioni prima casa non sono compatibili con il possesso di usufrutto su altro immobile nello stesso comune. Fondamentale anche rispettare il termine dei 18 mesi per la residenza.
Gli italiani residenti all'estero per lavoro possono usufruire delle agevolazioni "prima casa" acquistando un immobile in un comune di nascita, residenza o lavoro precedente, senza vincolo sull'ultima residenza.
La Cassazione ha chiarito che il termine per l’accertamento fiscale sulle agevolazioni prima casa decorre dalla scadenza dei 36 mesi per l’ultimazione dell’immobile, non dai 18 mesi per il trasferimento.
Le agevolazioni prima casa spettano anche alla nuda proprietà se l’immobile è nello stesso Comune di residenza dell’acquirente e si rispettano i requisiti relativi alla proprietà di altri immobili.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce i requisiti per le agevolazioni “prima casa” ai cittadini all’estero, confermando l’impossibilità di modificare dichiarazioni post-acquisto e suggerendo rimedi per evitare sanzioni.
Le agevolazioni “prima casa” si applicano anche agli immobili ricevuti in donazione, a condizione di vendere entro un anno l'immobile già posseduto e rispettare i requisiti indicati nell’atto.
La Corte Tributaria della Campania ha confermato che il termine triennale per ultimare i lavori sugli immobili in costruzione, richiesto per le agevolazioni "prima casa", non rientra nelle sospensioni normative della pandemia.
Il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa è valido anche se la nuova abitazione viene comprata prima della vendita, purché si rispettino le condizioni normative.
L'acquisto della prima casa in comunione legale richiede il coinvolgimento di entrambi i coniugi per accedere alle agevolazioni fiscali, come confermato dalla Corte di cassazione.
La Legge di Bilancio 2025 estende e potenzia il fondo prima casa, con nuove risorse e garanzie maggiorate, offrendo supporto stabile fino al 2027 per giovani, famiglie e categorie prioritarie.
Ecco la guida completa sulle condizioni necessarie per mantenere le agevolazioni fiscali “prima casa” in caso di vendita e acquisto successivo di un immobile.
La normativa richiede che, per usufruire delle agevolazioni fiscali prima casa, entrambi i coniugi, in comunione dei beni, rendano le dichiarazioni necessarie, come chiarito dalla recente ordinanza della Cassazione.
La Corte di Cassazione ha stabilito che l'inagibilità di un immobile non giustifica la mancata vendita entro un anno per mantenere le agevolazioni "prima casa", escludendo la forza maggiore.
Chi vende un immobile acquistato con le agevolazioni “prima casa” prima dei cinque anni rischia di perdere i benefici fiscali se non procede all'acquisto di una nuova abitazione in piena proprietà entro un anno dalla vendita.
Il trasferimento fiduciario di un immobile a un mandatario non consente di ottenere le agevolazioni fiscali “prima casa” per un nuovo acquisto, configurandosi come abuso del diritto secondo la Cassazione.