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Bonus Mobili: tutti i possibili acquisti e i documenti da conservare

Bonus Mobili: tutti i possibili acquisti e i documenti da conservareBonus Mobili: tutti i possibili acquisti e i documenti da conservare
Ultimo Aggiornamento:

Il Bonus Mobili concede una detrazione al 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici nuovi, che devono essere destinati ad arredare un’unità immobiliare oggetto di interventi edilizi.

Gli interventi edilizi ai quali si possono collegare gli acquisti possono essere di diversa natura, ma devono rientrare in determinate tipologie di lavori agevolabili con altri Bonus Casa in ambito edile, quali il Bonus Ristrutturazione, il Sismabonus oppure il Superbonus.

Per conoscere nello specifico tutte le tipologie di interventi che sbloccano l’accesso all’incentivo, leggi: “Bonus Mobili: quali interventi sbloccano l’accesso alla detrazione?

I lavori che danno diritto al Bonus Mobili sono ammessi anche se eseguiti in economia dal proprietario o detentore dell’unità immobiliare (approfondisci qui).

Per usufruire della detrazione è necessario che gli acquisti di mobili ed elettrodomestici siano effettuati tra la data di inizio e la data di fine degli interventi edilizi. In quest’ottica, è possibile procedere con l’acquisto degli arredi anche prima che venga sostenuta qualsiasi spesa legata ai lavori agevolabili, purchè tali lavori risultino già avviati.

Vediamo di seguito quali sono le tipologie di mobili ed elettrodomestici che si possono acquistare, nonché tutta la documentazione obbligatoria richiesta per l’agevolazione.

Leggi anche: “Bonus Mobili 2022 – 2024: La guida completa

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Bonus Mobili: le tipologie di mobili acquistabili

Il Bonus Mobili prevede dunque che gli acquisti di mobili ed elettrodomestici nuovi debbano avvenire dopo la data di inizio e prima della data di fine dei lavori agevolabili con il Bonus Ristrutturazione, con il Sismabonus o con il Superbonus.

Saranno considerati validi gli acquisti anche qualora gli arredi dovessero essere acquistati all’estero, ma in tutti i casi è necessario rispettare delle condizioni ben precise.

Per quanto riguarda le tipologie di mobili, possono essere ammesse all’incentivo tutte quelle che risultano normalmente necessarie a completare l’arredamento di un’abitazione. Non possono essere inclusi invece gli elementi d’arredo che risultano essere solo complementari all’arredo, o quelli che sono generalmente acquistabili e installabili con altri Bonus Casa.

Tra i mobili ammessi al Bonus possono essere inclusi ad esempio:

  • Letti;
  • Armadi;
  • Cassettiere;
  • Librerie;
  • Scrivanie;
  • Tavoli;
  • Sedie;
  • Comodini;
  • Divani;
  • Poltrone;
  • Credenze;
  • Materassi;
  • Apparecchi di illuminazione.

Si tratta appunto di arredi che risultano necessari a completare l’interno di un’abitazione. Non è possibile invece acquistare altri complementi come porte, finestre, tende, pavimentazioni, ecc.

Per quanto riguarda le porte e le finestre, l’acquisto e l’installazione sono agevolabili con il Bonus Ristrutturazione qualora si trattasse di elementi blindati finalizzati a prevenire il rischio di atti illeciti da parte di terzi soggetti (approfondisci qui). Possono inoltre rientrare nell’incentivo le installazioni di porte, finestre o pavimentazioni finalizzate al miglioramento del risparmio energetico.

Un’altra agevolazione che ammette l’acquisto di questi elementi è l’Ecobonus, che richiede tuttavia che l’installazione di porte e finestre rispetti tutti i requisiti disposti per gli interventi di isolamento termico (approfondisci qui). In questo caso, è ammesso l’acquisto e l’installazione anche di tende, tapparelle, persiane, oscuranti e diverse altre tipologie. Per approfondire, leggi “Bonus tende, oscuranti, protezione solare: 50% fino 60 mila euro, requisiti

Leggi anche: “Tutti i Bonus Casa 2023: nuova Guida completa e aggiornata delle Entrate

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Grandi elettrodomestici: chiarimenti sulla Classe Energetica

Per quanto riguarda le tipologie di elettrodomestici che si possono acquistare con il Bonus Mobili, è necessario tenere in considerazione le classi energetiche degli stessi, in quanto si deve trattare di grandi elettrodomestici nuovi che non superano determinati limiti di consumo.

Fino alla data del 28 febbraio 2021, era in vigore la Direttiva 2010/30/UE, “concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti”.

Qui la classificazione energetica prevedeva la normale valutazione dei consumi dalla Classe G (la più bassa) alla Classe A (la più elevata). Era possibile tuttavia, in caso di miglioramenti dati dal progresso tecnologico, utilizzare tre ulteriori classi addizionali superiori alla A, ovvero A+, A++ e A+++.

A partire dal 1° marzo 2021, tale direttiva è stata abrogata con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2017.

Qui l’etichetta di classificazione dei consumi energetici degli elettrodomestici è stata sostituita da una nuova scala di valori pubblicati in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 315 del 5 dicembre 2019, con la rimodulazione della classificazione in scala “A-G”.

Sulla base delle nuove disposizioni europee, la Legge di Bilancio 2022 ha poi modificato quanto stabilito dal DL n. 63 del 4 giugno 2013 all’art. 16 comma 2 con l’integrazione delle più recenti regole.

Ciò porta quindi a differenziare i limiti di consumo previsti per gli elettrodomestici in base alla data di acquisto degli stessi. Nello specifico:

  1. Fino al 31 dicembre 2021:
    • Lavasciugatrici, lavastoviglie, frigoriferi, congelatori dovevano essere di Classe non inferiore alla A+;
    • Forni e altre apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, dovevano essere di Classe non inferiore alla A.
  1. Dal 1° gennaio 2022:
    • Forni devono essere non inferiori alla Classe A;
    • Lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie devono essere di Classe non inferiore alla E;
    • Frigoriferi, congelatori, e altre apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, devono essere di Classe non inferiore alla F.

Sono ammessi inoltre gli acquisti di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica, ma solo se si tratta di una tipologia per la quale non è ancora stato previsto l’obbligo di etichetta.

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Bonus Mobili: tutti gli elettrodomestici agevolabili al 50%

Tutte le tipologie di elettrodomestici che sono effettivamente ammesse all’agevolazione Bonus Mobili sono disposte all’Allegato II del D.lgs. n. 49 del 14 marzo 2014.

L’elenco è il seguente:

  • Grandi apparecchi di refrigerazione;
  • Frigoriferi;
  • Congelatori;
  • Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito di alimenti;
  • Lavatrici;
  • Asciugatrici;
  • Lavastoviglie;
  • Apparecchi di cottura;
  • Stufe elettriche;
  • Piastre riscaldanti elettriche;
  • Forni a microonde;
  • Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l’ulteriore trasformazione di alimenti;
  • Apparecchi elettrici di riscaldamento;
  • Radiatori elettrici;
  • Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi;
  • Ventilatori elettrici;
  • Apparecchi per il condizionamento come definiti dalle disposizioni di attuazione della direttiva 2002/40/CE dell’8 maggio 2002 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo di energia dei forni elettrici per uso domestico;
  • Altre apparecchiature per la ventilazione, l’estrazione d’aria e il condizionamento.
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Prove d’acquisto: i dati obbligatori su fatture e scontrini

La documentazione che dev’essere prodotta e conservata per poter usufruire del Bonus Mobili riguarda principalmente l’attestazione degli avvenuti pagamenti e la dimostrazione dell’avvio degli interventi edilizi legati al Bonus Ristrutturazione, al Sismabonus o al Superbonus.

A questo proposito, sarà necessario conservare qualsiasi documento che possa comprovare l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, tra:

  • Ricevute dei bonifici;
  • Ricevute di avvenuta transazione per quanto riguarda i pagamenti con carta di credito o di debito;
  • Attestazioni di addebito sul conto corrente;
  • Fatture comprovanti l’acquisto dei beni, con indicate la natura, la quantità e la qualità degli stessi beni e servizi acquistati.

Nel caso in cui l’impresa venditrice non avesse emesso fattura nei confronti del soggetto acquirente, potrà essere ritenuto valido anche lo scontrino d’acquisto.

Per essere considerato valido, lo scontrino dovrà tuttavia contenere tutti i dati comprovanti l’acquisto, quali il Codice Fiscale dell’acquirente, la specificazione della natura, della quantità e della qualità dei beni.

Con la Circolare n. 11/E del 21 maggio 2014, è stato chiarito che nel caso in cui nello scontrino non dovesse essere riportato il Codice Fiscale dell’acquirente, sarà comunque possibile far valere il documento come prova d’acquisto, ma solo se:

  1. Nello scontrino sono correttamente riportate la natura, la qualità e la quantità dei beni acquistati;
  2. Nello scontrino sono presenti i dati relativi all’avvenuto pagamento (esercente, importo, data, ora), dai quali sia possibile riscontrare la corrispondenza con il titolare del bancomat utilizzato e con la transazione eseguita.

Qualora le fatture o gli scontrini dovessero essere intestati al coniuge del soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa mediante bonifico o addebito, si richiama il principio già previsto anche per il Bonus Ristrutturazioni, secondo cui la detrazione spetta esclusivamente al soggetto che ha sostenuto le spese.

Se pertanto il bonifico dovesse essere eseguito da un coniuge, mentre fatture e scontrini risultassero intestati all’altro coniuge, questo non comporterebbe la decadenza dall’agevolazione per il soggetto che ha sostenuto la spesa, a patto che venga chiaramente indicato nella fattura o nello scontrino che la spesa è stata sostenuta dal coniuge che usufruirà della detrazione.

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Bonus Mobili: tutti i documenti obbligatori per accedervi

Ecco di seguito l’elenco completo dei documenti che bisogna possedere e conservare in relazione all’usufrutto del Bonus Mobili:

  1. Fatture o scontrini (contenenti i dati degli acquisti effettuati) che siano riconducibili al soggetto che intende usufruire della detrazione, nelle modalità spiegate sopra;
  2. Ricevute dei bonifici effettuati;
  3. Ricevute dell’avvenuta transazione mediante carta di credito o di debito;
  4. Documentazione attestante l’addebito sul conto corrente;
  5. Autocertificazione in cui il titolare della detrazione dichiara che i mobili e gli elettrodomestici acquistati sono destinati ad arredare un immobile in cui sono stati avviati interventi edilizi agevolabili con il Bonus Ristrutturazione, il Sismabonus o il Superbonus;
  6. Per gli elettrodomestici per i quali è previsto l’obbligo dell’etichetta energetica, sarà necessario possedere la documentazione che ne attesti la Classe Energetica;
  7. Per gli elettrodomestici per i quali non risulta obbligatoria l’etichetta, si dovrà produrre una dichiarazione in cui si attesta che per quel prodotto non c’è obbligo di etichetta.

Ricordiamo che gli acquisti di mobili ed elettrodomestici devono essere conseguiti tra la data di inizio e la data di fine dei lavori agevolabili sull’immobile.

Per poter dimostrare che i pagamenti legati al Bonus Mobili sono avvenuti dopo la data di avvio degli interventi edilizi, sarà necessario possedere la documentazione con la quale sono stati approvati i lavori, che, a seconda dell’entità degli interventi che si eseguono, possono essere titoli, abilitazioni amministrative, comunicazioni di inizio lavori o comunicazione preventiva per ASL.

Nel caso in cui per gli interventi in questione non dovessero essere previste abilitazioni o comunicazioni, sarà necessario produrre una dichiarazione sostitutiva dove si attesta la data di avvio dei lavori edilizi agevolabili.

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Comunicazione ENEA: mancata o tardiva trasmissione comporta decadenza?

Il Bonus Mobili prevede inoltre l’obbligo di inviare la Comunicazione all’ENEA per quanto riguarda gli acquisti di elettrodomestici per i quali risulta obbligatoria l’etichetta energetica.

La Comunicazione ENEA infatti è necessaria per tutti gli interventi o acquisti che sono mirati ad apportare all’unità immobiliare risparmi energetici e miglioramenti dal punto di vista termico. Dovrà essere trasmessa entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.

Leggi anche: “Comunicazione Enea 2023: ecco quando inviarla

Secondo quanto chiarito dalla Risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019, in ogni caso:

La mancata o tardiva trasmissione all’ENEA […] delle informazioni concernenti gli interventi edilizi che comportano risparmio energetico […] non comporta la perdita del diritto alle predette detrazioni.

Quanto detto sopra chiaramente si riferisce al caso in cui non ci fossero altri motivi ostativi, oltre la mancata comunicazione all’ENEA, che portino a decretare la decadenza dall’agevolazione ai danni del soggetto beneficiario.

Si tratta di un tema che tuttavia è condizionato da diversi fattori e sul quale di recente la Cassazione ha espresso un parere differente. Per saperne di più, leggi: “Superbonus 110%: Comunicazione ENEA in ritardo comporta decadenza



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TAGS: acquisto mobili, bonus mobili, elettrodomestici, mobili, mobili casa

Autore: Redazione Online

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