Il Bonus Mobili consente di poter portare in detrazione il 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici nuovi, che siano destinati ad arredare un’abitazione oggetto di interventi edilizi.
In particolare, gli interventi che si eseguono nell’unità immobiliare devono essere ricompresi in determinate categorie agevolabili con il Bonus Ristrutturazioni, il Sismabonus o il Superbonus. Per approfondire, leggi: “Bonus Mobili: quali interventi sbloccano l’accesso alla detrazione?”
Per aver diritto alla detrazione per gli acquisti, è fondamentale che gli arredi siano destinati all’immobile oggetto di lavori, sebbene possano essere posizionati in un ambiente differente rispetto a quello realmente ristrutturato.
Nel caso in cui il beneficio dovesse riguardare le parti comuni di un condominio però, si specifica, non sarebbe poi possibile per i singoli proprietari arredare le proprie abitazioni beneficiando dell’incentivo.
Approfondiamo di seguito.
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Advertisement - PubblicitàNon è possibile beneficiare del Bonus Mobili se non si lega l’incentivo alla realizzazione di interventi agevolabili su un immobile. Si tratta infatti dell’unica agevolazione in ambito edile che viene concessa solo in concomitanza con altri incentivi.
Approfondisci: Bonus Mobili 2024: la guida completa al bonus
Per potervi accedere, è necessario che le spese per gli acquisti siano sostenute tra la data di inizio e la data di fine dei lavori da conseguire, a prescindere da quando questi vengano pagati. In questo caso si tiene conto infatti dei tempi esecutivi legati agli interventi, e sarà quindi possibile anche pagare prima gli arredi dei lavori.
Come abbiamo già specificato, inoltre, gli acquisti dovranno essere destinati ad arredare le stesse unità immobiliari ristrutturate. Ciò non significa che si dovranno arredare gli stessi ambienti – ad esempio, si potrà ristrutturare il bagno e poi acquistare gli arredi per la stanza da letto – a patto però che sia comunque la stessa unità immobiliare.
Ma come funziona per le parti comuni degli edifici condominiali?
Advertisement - PubblicitàIl Bonus Mobili può essere beneficiato sia in riferimento alle singole unità immobiliari, sia per quanto riguarda le parti comuni degli edifici condominiali.
È opportuno specificare in ogni caso che l’incentivo spetta solo per arredare le abitazioni, mentre non sarà possibile usufruirne in relazione ad interventi che riguardano unità a scopo non residenziale.
Pertanto, nel caso in cui ad usufruirne dovesse essere un condominio misto, ovvero con unità sia abitative che non, sarà possibile portare in detrazione esclusivamente la parte di spesa riferibile agli appartamenti residenziali.
Con specifico riferimento al Bonus Mobili in condominio, inoltre, la normativa specifica che bisognerà fare distinzione tra le singole unità e le parti comuni dell’edificio.
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Il punto è stato chiarito dalla Circolare n. 29/E del 18 settembre 2013 e poi ribadito di recente con la Circolare n. 17/E del 26 giugno 2023.
In particolare, si spiega, nel caso in cui i lavori edilizi agevolabili dovessero essere realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali, non sarà possibile poi per i singoli beneficiari usufruire del Bonus Mobili per arredare le proprie singole abitazioni.
L’unico modo per poter arredare le singole unità portando in detrazione le spese, infatti, è realizzare interventi edilizi agevolabili nel proprio appartamento. Non sarà possibile invece arredare il singolo appartamento se i lavori hanno interessato solo le aree comuni dell’edificio.
Per i soggetti che comunque intendano conseguire lavori nella propria unità e contribuire anche alle spese legate agli interventi nelle parti comuni del condominio, sarà possibile usufruire della detrazione doppia, sia in riferimento ai bonus casa che agevolano i lavori, sia per quanto riguarda la detrazione per gli acquisti concessa dal bonus mobili.
Sarà fondamentale in quel caso attestare correttamente tutte le spese sostenute e, soprattutto, si dovrà fare attenzione a non accavallare le stesse spese in riferimento ad incentivi differenti.
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