Il Bonus mobili ed elettrodomestici consiste in una detrazione Irpef pari al 50% delle spese sostenute per l’acquisto degli arredi, in vigore attualmente fino al 31 dicembre 2024. I limiti di spesa concessi sono stati oggetto di numerose modifiche nel corso degli ultimi anni, da ultimo con la Legge di Bilancio 2023, che ha previsto l’incremento dei massimali per le spese conseguite nel corso di quest’anno.
Ad oggi, i limiti di spesa da rispettare sono pari a:
Requisito fondamentale per accedere all’incentivo è l’acquisto di mobili ed elettrodomestici nuovi che siano destinati ad arredare un immobile oggetto di determinate categorie di interventi edilizi agevolabili con il Bonus Ristrutturazione, con il Sismabonus o con il Superbonus. Per approfondire, leggi: “Bonus Mobili: quali interventi sbloccano l’accesso alla detrazione?”
L’agevolazione infatti dev’essere obbligatoriamente legata all’esecuzione di interventi agevolabili nell’immobile e, a tal proposito, è necessario che la data di avvio dei lavori edilizi risulti antecedente alle date in cui si effettuano gli acquisti agevolabili di mobili ed elettrodomestici, a prescindere da quando si sostengono le spese per gli interventi.
Anche per quanto riguarda il Bonus Mobili risulta obbligatorio trasmettere la Comunicazione ENEA relativa agli interventi che comportano un risparmio energetico all’immobile. Nel caso in cui la Comunicazione non dovesse essere presentata entro i termini previsti, ciò non comporterebbe la decadenza dall’agevolazione.
Questo non significa però che il contribuente sia esentato dall’obbligo.
Approfondiamo di seguito.
Sommario
Si è parlato nuovamente dell’obbligo di trasmissione della Comunicazione ENEA in relazione al Bonus Mobili in un recente quesito pubblicato nella posta di FiscoOggi, dove un contribuente ha chiesto quanto segue:
“A seguito di intervento di ristrutturazione edilizia ho acquistato e fatto montare un piano cottura a induzione. Devo effettuare la Comunicazione Enea per elettrodomestici? In che modo?”
Il Fisco conferma innanzitutto che i piani cottura a induzione, e quindi elettrici, rientrano tra i “grandi elettrodomestici” che si possono acquistare beneficiando della detrazione al 50%.
Vedi qui quali sono tutti gli elettrodomestici agevolabili al 50%.
La maggior parte degli elettrodomestici che si acquistano con il Bonus Mobili devono garantire il rispetto di determinati limiti di consumo, e per questo bisogna tener conto della classificazione energetica dei prodotti.
A questo scopo, tutti gli elettrodomestici per i quali è previsto l’obbligo di etichetta energetica devono risultare non inferiori alla Classe A (forni), alla Classe E (lavatrici, lavasciugatrici, lavastoviglie), oppure alla Classe F (frigoriferi, congelatori, altre apparecchiature).
L’incentivo ammette anche la possibilità di acquistare elettrodomestici che siano sprovvisti di etichetta energetica, ma solo nel caso in cui si trattasse di prodotti per i quali ancora non vige l’obbligo del rispetto dei consumi (approfondisci qui).
Qualora un soggetto intendesse beneficiare del Bonus per il solo acquisto di mobili (vedi qui quali sono le tipologie ammesse), o di elettrodomestici per i quali l’etichetta energetica non risulta ancora obbligatoria, la Comunicazione ENEA non dovrà essere trasmessa.
La Comunicazione ENEA dovrà invece essere inviata per quanto riguarda l’acquisto di elettrodomestici che apportano un risparmio energetico all’immobile, e quindi per tutti i prodotti che hanno l’obbligo di etichetta energetica.
Advertisement - PubblicitàCon la Circolare n. 17/E del 26 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’obbligo di trasmettere all’ENEA i dati relativi agli interventi o agli acquisti che comportano un miglioramento dell’efficienza energetica all’immobile è in vigore dal 1° gennaio 2018.
Proprio come accade per tutti gli altri Bonus Casa che apportano risparmi all’abitazione, l’invio dei dati all’ENEA deve avvenire entro 90 giorni dalla data di fine lavori o del collaudo finale.
La Comunicazione può essere trasmessa esclusivamente per via telematica accedendo alla propria Area Riservata sul portale messo a disposizione.
La Legge di Bilancio 2018 ha stabilito – all’art. 1, comma 3, punto 4) – l’aggiunta del comma 2-bis all’art. 16 del DL n. 63 del 4 giugno 2013.
Il comma 2-bis è stato successivamente modificato con ulteriori integrazioni dalla Legge di Bilancio 2022, ma prevede tutt’oggi, in sostanza, che la Comunicazione ENEA sia necessaria per scopi di monitoraggio e verifica dei dati legati all’utilizzo delle detrazioni mirate al risparmio energetico.
In seguito all’elaborazione delle informazioni, infatti, è previsto che l’ENEA debba, a sua volta, trasmettere:
“[…] una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle rispettive competenze territoriali.”
A questo proposito, già con la Risoluzione n. 46 del 18 aprile 2019 era stato chiarito che, sebbene la Comunicazione ENEA risulti obbligatoria per tutti i soggetti che intendono usufruire delle detrazioni fiscali mirate all’efficientamento energetico, in ogni caso, la mancata o tardiva trasmissione dei dati non può essere motivo di decadenza dalle agevolazioni.
Possiamo infatti leggere espressamente che, in base alla normativa:
Advertisement - Pubblicità“[…] non è prevista alcuna sanzione nel caso non si provveda a tale adempimento.”
Di recente, con l’Ordinanza n. 34151 del 21 novembre 2022, la Corte di Cassazione ha espresso un parere contrario, ritenendo invece che:
“[…] l’omessa comunicazione preventiva all’ENEA costituisce una causa ostativa alla concessione delle agevolazioni relative agli interventi di riqualificazione energetica.”
L’invio della Comunicazione rientra infatti nell’elenco dei requisiti che i contribuenti sono tenuti a soddisfare per accedere alle detrazioni in commento.
Anche qui, tuttavia, si ritiene che il mancato rispetto del termine di 90 giorni per l’invio non rappresenti il termine ultimo da considerare. Il contribuente che non provvede all’invio entro i termini stabiliti, infatti, ha la possibilità di avvalersi della remissione in bonis, che ammette l’invio tardivo delle Comunicazioni obbligatorie mediante il pagamento di una sanzione pari a 250 euro.
La remissione in bonis, tuttavia, non può essere esercitata oltre la data di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile. Inoltre, è ammissibile solo nel caso in cui non ci fossero altri motivi che ostacolano l’accesso agli incentivi.
Leggi anche: “Remissione in bonis: ammessa per Comunicazione ENEA”
In sostanza, è possibile avvalersi di tale istituto solo se il contribuente:
Leggi anche: “Versamento sanzione 250 euro: come si procede”
Si chiarisce tra l’altro che la remissione in bonis è ammissibile solo se non sono già stati avviati controlli di verifica in merito alla mancata Comunicazione, e se la violazione non è stata ancora contestata.
Se però anche in seguito alla presentazione della dichiarazione dei redditi la Comunicazione ENEA non dovesse ancora essere stata trasmessa, a quel punto il soggetto perderebbe ogni diritto alla detrazione.
La stessa cosa accadrebbe inoltre se il contribuente dovesse provvedere all’invio dei dati solo in seguito all’avvenuta contestazione della violazione da parte delle Entrate. Questo, infatti, verrebbe interpretato come segno di negligenza e di mancata buona fede.
La Cassazione chiarisce in altre parole che – sebbene la normativa non preveda alcuna sanzione per i soggetti che non inviano la Comunicazione entro 90 giorni dalla fine dei lavori – la trasmissione è comunque obbligatoria ai fini dell’accesso all’incentivo.
È concesso dunque trasmettere i dati in ritardo rispetto ai termini previsti, ma è fondamentale comunque che la Comunicazione venga inviata, in quanto risulta indispensabile ai fini del: “riconoscimento, da parte dell’ENEA, della particolare meritevolezza dei lavori, in quanto diretti a produrre, direttamente o indirettamente, effetti benefici per l’ambiente.”
Per approfondire, leggi: “Comunicazione ENEA: mancato invio comporta decadenza”
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