Tra i requisiti per accedere al Bonus Facciate, oltre all’ubicazione in Zona A o B e alla percentuale di intonaco interessato che deve essere di almeno il 10%, c’è anche quello che richiede la visibilità su strada pubblica.
In merito a quest’ultimo criterio sono stati tanti gli interpelli posti all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate. L’ultimo è pervenuto con la risposta n. 337 del 12 maggio 2021.
Vediamo quali sono stati tutti i chiarimenti disposti dal Fisco sul criterio di visibilità su strada, obbligatorio per ottenere il bonus facciate.
Advertisement - PubblicitàLe risposte dell’Agenzia delle Entrate sul Bonus Facciate in relazione al criterio di visibilità su strada ci hanno permesso di chiarire alcuni dubbi sorti in merito all’applicazione dell’incentivo.
Nei vari interpelli, le Entrate hanno ricordato che gli interventi ammessi a detrazione sono solamente quelli effettuati sulle pareti opache della facciata, sui balconi, sugli ornamenti e sui fregi.
Inoltre, si ricorda che la “struttura opaca verticale” dovrà essere intesa nella sua interezza, e che quindi gli interventi dovranno essere realizzati sull’involucro esterno dell’intero perimetro dell’edificio.
Gli interventi ammessi all’incentivo bonus facciate, che quindi possono interessare unicamente l’involucro esterno dell’edificio e i suoi elementi, sono quelli mirati a:
I lavori non ammessi invece sono i seguenti:
Detto ciò, affrontiamo il tema dell’ultima risposta all’interpello, ovvero la n. 337 del 12 maggio 2021.
Qui un condominio scrive al Fisco perché intende realizzare dei lavori finalizzati al recupero dell’involucro esterno di una palazzina ubicata all’interno di un residence formato da palazzine condominiali, ville isolate e ville a schiera.
Nell’interpello, l’istante precisa che il lato nord del condominio risulta visibile dalla via di accesso al complesso residenziale. Il lato sud invece si affaccia su una via interna al residence che, pur essendo interna non è privata, e dunque trafficata da persone e mezzi che entrano ed escono dal complesso.
L’Agenzia delle Entrate riconosce la via descritta al pari di una “strada vicinale”, ovvero una di quelle strade che in realtà sono private ma sono aperte al passaggio pubblico per via del fatto che conducono a luoghi di pubblico interesse.
Nella risposta si specifica quindi che, come stabilito dalla sentenza n. 2582 del 26 gennaio 2011 della Corte di Cassazione, le strade vicinali che prevedono tale finalità sono da intendersi come strade comunali.
In tal caso dunque, il bonus facciate si ritiene ammissibile, così come confermato dalle parole conclusive della risposta del Fisco:
“Si ritiene pertanto che, nel caso in questione, costituendo l’edificio un organismo edilizio prospiciente strade destinate ad uso pubblico, i lavori finalizzati al recupero dell’involucro esterno possono essere ammessi alle agevolazioni previste dalla citata normativa ed essere ammessi al bonus facciate”.
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