Il bonus facciate, introdotto dalla legge di Bilancio 2020, era un’agevolazione fiscale che mirava a incentivare i proprietari degli edifici a recuperare o restaurare la facciata esterna degli edifici esistenti. Questa agevolazione è valida per qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali, e per poterne beneficiare è necessario saldare la spesa tramite bonifico parlante.
Ma cosa accade se per errore viene fatto un bonifico ordinario invece di uno parlante? L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 214, ha offerto alcuni chiarimenti in merito al bonus facciate senza bonifico parlante.
Advertisement - PubblicitàNel caso specifico esaminato dall’Agenzia delle Entrate, una signora proprietaria al 50% di un immobile ha effettuato i pagamenti per il restauro e la tinteggiatura delle facciate esterne tramite bonifico ordinario anziché parlante. Nel 2022, l’impresa esecutrice dei lavori ha rilasciato alla signora una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’avvenuto pagamento e la corretta imputazione del ricavo nella propria contabilità nel periodo di imposta 2021.
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Secondo quanto illustrato dall’Agenzia delle Entrate, se il contribuente possiede una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui l’impresa esecutrice dei lavori attesta che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d’impresa, non si perde l’agevolazione del bonus facciate.
È importante sottolineare che questa è un’ipotesi eccezionale e non rappresenta un’alternativa al pagamento mediante bonifico parlante. Infatti, il contribuente deve tenere sempre un comportamento corretto per poter beneficiare di una determinata agevolazione fiscale. La circolare n. 28/2022 ha chiarito che il bonus non si perde “se per errore non sono stati indicati tutti i dati richiesti e non sia stato possibile ripetere il bonifico”.
È fondamentale, quindi, fare attenzione a questo aspetto quando si richiede il bonus facciate. La legge prevede infatti che il pagamento debba essere effettuato tramite bonifico parlante, ovvero un bonifico che riporti tutti i dati richiesti dalla normativa. Se per qualche motivo non fosse possibile utilizzare il bonifico parlante, è necessario richiedere alla ditta esecutrice dei lavori una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, come nel caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate.
Advertisement - PubblicitàIn ogni caso, il bonus facciate rappresenta un’agevolazione fiscale importante per il recupero e il restauro delle facciate degli edifici, che non solo migliorano l’aspetto estetico degli immobili, ma contribuiscono anche alla tutela e alla conservazione del patrimonio edilizio italiano. Inoltre, questi interventi permettono di aumentare il valore degli immobili, migliorare la loro efficienza energetica e aumentare il comfort degli occupanti, riducendo i costi di gestione dell’edificio.
Per ottenere il bonus facciate, i proprietari degli edifici devono rispettare alcune regole e condizioni. Innanzitutto, gli interventi devono riguardare la facciata esterna dell’edificio, con l’obiettivo di migliorarne l’aspetto e la funzionalità. Inoltre, gli interventi devono essere eseguiti da professionisti qualificati e autorizzati, e le spese sostenute devono essere documentate tramite fatture e bonifici parlanti.
L’agevolazione fiscale prevede una detrazione Irpef del 90% delle spese sostenute, fino a un massimo di 60.000 euro per unità immobiliare. Il bonus facciate è disponibile per il triennio 2020-2022 e può essere richiesto sia dai proprietari di immobili ad uso residenziale, che dai proprietari di immobili ad uso non residenziale.
In conclusione, il bonus facciate rappresenta un’importante agevolazione fiscale per il recupero e il restauro delle facciate degli edifici, ma è importante fare attenzione ai dettagli e rispettare le regole per poter beneficiare dell’agevolazione. In caso di errore nell’effettuare il pagamento tramite bonifico parlante, è possibile richiedere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ma si tratta di un’ipotesi eccezionale che non sostituisce il pagamento con il bonifico parlante.
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