Il Bonus Facciate, così come il Superbonus e gli altri Bonus Casa, prevede la possibilità di includere tra le spese agevolabili anche i costi legati al pagamento dell’IVA totalmente indetraibile.
Il Bonus Facciate, così come il Superbonus e gli altri Bonus Casa, prevede la possibilità di includere tra le spese agevolabili anche i costi legati al pagamento dell’IVA totalmente indetraibile.
Questo significa che anche nel caso in cui si dovesse optare per lo sconto in fattura, dove l’IVA non può essere interessata dallo sconto, il soggetto beneficiario potrà poi procedere con la cessione del credito relativo all’importo totale dell’IVA pagata.
Il punto è stato ribadito di recente dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 236 del 2 marzo 2023.
Approfondiamo di seguito.
Sommario
A scrivere alle Entrate è un società capogruppo di un Gruppo Bancario iscritto all’albo, che rappresenta di essere proprietaria dell’immobile in cui è istituita la propria sede legale.
L’istante dichiara che l’immobile è stato oggetto di interventi edilizi agevolabili con il Bonus Facciate, iniziati a dicembre 2021 e conclusi entro la fine del 2022.
A tal proposito, afferma di aver sottoscritto un contratto di appalto per l’affidamento dei lavori a due differenti società, la prima per il rifacimento della facciata e la seconda per l’esecuzione dell’attività di progettazione preliminare, definitiva e di direzione dei lavori.
Si fa presente che, contestualmente all’inizio dei rispettivi lavori, entrambe le società hanno emesso nei confronti dell’istante la fattura con indicata l’applicazione dello sconto immediato di valore pari al 90% delle spese sostenute.
La percentuale del 90% è stata applicata in quanto entrambe le fatture sono state emesse e pagate a inizio lavori, e quindi a dicembre 2021.
La società chiede innanzitutto se sia corretta l’intera imputazione delle spese al solo periodo d’imposta 2021, nonostante i lavori si siano comunque protratti fino a fine 2022.
Chiaramente la risposta è positiva. È possibile imputare le spese al solo periodo d’imposta 2021 anche se i lavori sono continuati nell’anno successivo. In questo caso infatti conta il principio di cassa, ovvero la data in cui sono stati eseguiti i pagamenti, e non quella in cui sono conclusi gli interventi.
Se anche le spese fossero proseguite nel corso del 2022, per queste la società avrebbe potuto beneficiare della detrazione al 60% e non di più quella al 90% (valida solo per le spese 2020-2021).
Advertisement - PubblicitàLa società pone diversi altri quesiti molto interessanti.
Considerando innanzitutto che afferma di aver usufruito dello sconto in fattura – del valore pari al 90% delle spese agevolabili con il Bonus Facciate conseguite nel 2021 – in relazione ad entrambe le fatture emesse dalle società appaltatrici, significa che le società hanno acquisito un credito d’imposta del valore pari allo sconto applicato.
Ciò posto, la stessa società che ha usufruito dello sconto in fattura da cui è maturato il credito d’imposta, può poi procedere al riacquisto dello stesso credito dalla ditta che gli ha applicato lo sconto?
L’Agenzia delle Entrate afferma che, vista l’assenza di specifici impedimenti imposti dalle normative, si ritiene possibile che il soggetto che abbia usufruito dello sconto possa poi riacquistare lo stesso credito dalla ditta che lo ha acquisito.
Con un altro quesito, la società chiede se successivamente al riacquisto del credito, e quindi dopo la prima operazione di cessione, sia possibile poi cederlo nuovamente a favore della Banca.
Chiede inoltre se l’IVA indetraibile (applicata mediante reverse charge in capo alla società istante), possa essere oggetto di successiva cessione del credito.
Anche in questi due casi, la risposta è sempre affermativa.
Advertisement - PubblicitàRiguardo alla possibilità di eseguire una seconda operazione di cessione del credito, si conferma che questo è possibile se viene fatta a favore di soggetti “qualificati”.
Ciò in considerazione del fatto che il meccanismo della cessione del credito prevede che si possa effettuare una prima cessione a favore di tutti i soggetti (cessione “jolly”), mentre le altre due cessioni possono essere fatte solo a favore di soggetti “qualificati”, tra cui le banche.
Riguardo all’IVA indetraibile, è stato chiarito più volte che il Superbonus, il Bonus Facciate e gli altri Bonus Casa prevedono la possibilità di includere la stessa tra i costi agevolabili, e dunque anche di cederla se consentito.
L’Agenzia delle Entrate fa presente in particolare che:
“Iva totalmente indetraibile […] costituisce una componente di spesa agevolabile, in quanto onere accessorio di diretta imputazione al costo del bene o degli interventi agevolati”.
Diverso è il caso dell’IVA parzialmente indetraibile. Si spiega che:
“[…] considerato che l’IVA parzialmente indetraibile per effetto del prorata «non può essere considerata come costo afferente le singole operazioni d’acquisto ma è una massa globale (…) che si qualifica come costo generale», non è possibile computare nel valore ai fini del Superbonus l’IVA parzialmente indetraibile […]”.
Ricordiamo, tra l’altro, che la normative dispone che la possibilità di detrarre l’IVA indetraibile riguarda solo il Superbonus. Abbiamo visto però che il TUIR prevede tutto il contrario.
Per approfondire, leggi: “Superbonus e Bonus Casa: IVA indetraibile ammessa per tutti”
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