L’Agenzia delle Entrate fornisce interessanti chiarimenti in merito all’applicazione e all’utilizzo del Bonus Facciate al 90%, che consente di eseguire interventi di recupero e restauro delle parti esterne visibili degli edifici.
L’Agenzia delle Entrate fornisce interessanti chiarimenti in merito all’applicazione e all’utilizzo del Bonus Facciate al 90%, che consente di eseguire interventi di recupero e restauro delle parti esterne visibili degli edifici.
Stavolta i lavori riguardano le parti comuni di un mini condominio, per il quale però solo uno dei condomini intende sostenere tutte le spese. È possibile uno scenario del genere per poter beneficiare del Bonus Facciate?
Vediamo di seguito la risposta delle Entrate.
Advertisement - PubblicitàIl caso affrontato dal Fisco riguarda appunto un contribuente che desidera beneficiare del Bonus Facciate nella misura del 90% su un mini condominio composto da 3 unità immobiliari.
L’istante afferma di voler eseguire interventi di rifacimento della facciata del fabbricato. Per questi lavori, egli è intenzionato a sostenere unicamente con la moglie (comproprietaria dell’unità) tutte le spese necessarie, esimendo quindi dal pagamento le altre due unità immobiliari del condominio.
L’uomo sostiene di aver già ricevuto il consenso unanime a procedere con i lavori da parte degli altri condomini, e dichiara che lo stabile possiede tutti i requisiti necessari per poter accedere al Bonus Facciate.
L’istante intende quindi procedere con una delibera assembleare all’unanimità che prevede l’autorizzazione dei lavori e il sostenimento delle spese in capo solo ad alcuni condomini (in questo caso solo ad un’unità).
La domanda viene dunque spontanea: lo scenario delineato consente di beneficiare in questo modo del bonus facciate?
Advertisement - PubblicitàL’Agenzia delle Entrate affronta il caso presentato dal contribuente con la risposta n. 499/2021 del 21 luglio 2021.
Il Fisco, dopo aver spiegato in maniera generale il funzionamento del Bonus Facciate, ricorda quanto stabilisce il Codice Civile in merito agli interventi sulle parti comuni di un edificio condominiale.
All’art. 1123 del c.c., si legge infatti come:
“le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione”.
Il Fisco spiega che la visione generale impone che le spese per gli interventi che interessano le parti comuni siano da attribuire a tutte le unità in maniera proporzionale a seconda del valore di ogni proprietà.
Ma quel “salvo diversa convenzione”, consente anche ai condomini di procedere diversamente. In sostanza, non è obbligatorio seguire le tabelle millesimali per il sostenimento delle spese riguardanti gli interventi sulle parti comuni del condominio.
È possibile procedere in maniera differente, basta che l’assemblea condominiale approvi all’unanimità sia l’esecuzione degli interventi che il sostenimento dei costi da parte di una sola unità.
Tutto ciò vale sia per i complessi condominiali normali che per quelli minimi (ovvero quelli fino a 8 unità).
Ovviamente, in un caso del genere, potrà beneficiare dell’incentivo Bonus Facciate unicamente chi ha sostenuto le spese, e quindi solo il condomino istante e la moglie comproprietaria dell’unità.
Rimane comunque l’obbligo per il contribuente di provare che gli interventi siano stati eseguiti nelle parti comuni del fabbricato.
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