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Bonus Facciate all’erede: sì a Cessione dal secondo periodo d’imposta

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Ultimo Aggiornamento:

Il Bonus Facciate prevede la possibilità di portare in detrazione parte delle spese sostenute per l’esecuzione di interventi edilizi che riguardano le facciate degli edifici esistenti.

L’agevolazione veniva concessa nella misura del 90% per quanto riguarda le spese conseguite dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021. È stata invece ridotta al 60% per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.

Il Bonus Facciate è l’unico tra i bonus in ambito edile che non ha ottenuto il rinnovo con la Legge di Bilancio 2023 e, pertanto, non è più possibile fruirne per spese conseguite successivamente al 31 dicembre 2022.

Per quanto riguarda quindi le spese sostenute nel corso dei 3 anni di vigenza dell’incentivo, si prevede che queste possano essere portate in detrazione con la dichiarazione dei redditi in un tempo di 10 anni.

Il Bonus Facciate, così come il Superbonus e i Bonus casa che ammettono la scelta, prevede inoltre la possibilità di utilizzare il credito mediante le opzioni alternative della cessione del credito o dello sconto in fattura.

A questo proposito, di recente l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nel caso in cui un soggetto – che ha eseguito interventi agevolabili e richiesto l’usufrutto mediante cessione del credito – dovesse venire a mancare prima di poter perfezionare l’operazione di vendita, l’erede avrà la possibilità di proseguire al suo posto, ma dal secondo periodo d’imposta.

Approfondiamo di seguito.

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Bonus Facciate: erede può “continuare” cessione al posto del deceduto?

Il tema di oggi, legato alla fruizione del Bonus Facciate, è stato trattato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 213 del 14 febbraio 2023.

L’istante rappresenta che, nel corso del 2021, il padre ha conseguito degli interventi edilizi volti al rifacimento della facciata dell’edificio esistente di cui era proprietario.

Tali interventi, si fa presente, rientrano tra quelli agevolabili con il Bonus Facciate e, per le spese conseguite a riguardo, il padre intendeva fruire dell’incentivo mediante la cessione del credito d’imposta alla banca.

L’istante afferma tuttavia che il padre è deceduto nel 2022 e, pertanto, l’operazione di cessione di quel credito non è mai stata perfezionata.

Ad oggi fa sapere che l’immobile oggetto di interventi, per effetto di successione e divisione, è diventato di sua proprietà, e che inoltre ne possiede la detenzione materiale e diretta.

Chiede dunque alle Entrate se sia possibile per lui, in qualità di erede, beneficiare del Bonus Facciate per le spese sostenute dal padre, tra l’altro, scegliendo di utilizzare il credito mediante l’esercizio della cessione, come avrebbe voluto fare il deceduto.

Domanda inoltre se, in caso di risposta affermativa, egli:

  1. Debba trasmettere alla banca la dichiarazione di successione con la quale si attesta l’accettazione dell’eredità e l’avvenuto trasferimento della proprietà dell’immobile oggetto di interventi;
  2. Possa trasmettere a proprio nome la Comunicazione per l’esercizio delle opzioni alternative all’Agenzia delle Entrate, nonostante le spese siano state effettivamente sostenute dal padre deceduto.

In virtù di ciò, l’istante precisa anche che:

  • Gli interventi edilizi sono iniziati e terminati nel 2021;
  • Le spese conseguite sono state fatturate dalla ditta che ha eseguito i lavori, pagate mediante bonifici bancari e certificate mediante il rilascio del visto di conformità dal tecnico incaricato.

Leggi anche: “Bonus Facciate: visto di conformità sempre obbligatorio

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Erede beneficia dell’incentivo: necessari requisiti e asseverazione

In merito alla possibilità per l’erede – che detiene la detenzione materiale e diretta dell’immobile – di fruire del Bonus Facciate al posto del beneficiario deceduto, il Fisco dà una risposta positiva.

Si ricorda infatti quanto stabilito con il Decreto interministeriale del 6 agosto 2020, all’art. 9, comma 1,  ovvero che:

In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

Tale disposizione si riferisce ad interventi agevolabili con diversi bonus casa, tra cui il Bonus Facciate.

Con documentazione integrata all’istanza, si è potuto confermare che l’operazione di cessione tra il padre dell’istante e la banca non è mai stata perfezionata. Si può evincere inoltre l’attuale proprietà dell’immobile oggetto di interventi, che appunto è stata trasferita all’erede istante.

La tipologia di intervento – sempre secondo quanto risulta dalla documentazione – appare inoltre riconducibile a quelli agevolabili con l’incentivo per le facciate, trattandosi appunto di un intervento di isolamento termico che ha interessato più del 25% della superficie disperdente lorda dell’intero edificio.

L’Agenzia chiarisce comunque che sarà necessario dimostrare il rispetto di tutti i requisiti richiesti dal decreto del 26 giugno 2015 del MISE.

Riguardo alla trasmittanza termica invece, bisognerà soddisfare i requisiti previsti dal decreto del 6 agosto 2020 all’Allegato E, Tabella 1, per gli interventi che – come nel caso dell’istante – sono iniziati dopo la data del 6 ottobre 2020.

Gli interventi per i quali invece la data di avvio lavori è antecedente al 6 ottobre 2020, per la trasmittanza termica dovranno rispettare i requisiti imposti dal decreto ministeriale dell’11 marzo 2008 all’Allegato B, Tabella 2.

Ai sensi del decreto del 6 agosto 2020, inoltre, è richiesto che venga redatta l’asseverazione che attesti:

  • Che tutti i suddetti requisiti tecnici siano stati rispettati;
  • Che le spese sostenute siano congrue agli interventi effettuati.
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Bonus Facciate: ammessa cessione dal secondo anno

Considerando quanto detto, il Fisco fa presente che – sebbene l’erede potrà beneficiare del Bonus Facciate al posto del padre deceduto – non potrà farlo però mediante la cessione del credito d’imposta in riferimento al primo anno di beneficio.

Per quanto riguarda il periodo d’imposta 2021, l’istante dovrà inserire la spesa relativa alla prima quota di detrazione spettante nella dichiarazione dei redditi da presentare al nome del deceduto.

A partire dal periodo d’imposta 2022, invece, l’erede – solo se possiede la detenzione materiale e diretta del bene – potrà scegliere di:

  • Usufruire delle rate residue con la dichiarazione dei redditi a proprio nome, a partire dalla seconda quota di detrazione fino alla decima e ultima quota;
  • Optare per l’esercizio della cessione del credito o dello sconto in fattura per quanto riguarda l’intero credito corrispondente a tutte le 9 rate di detrazione spettanti.


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TAGS: bonus facciata, bonus facciate, cessione, erede

Autore: Redazione Online

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