Con questo vademecum, ti saranno illustrate le caratteristiche, il funzionamento, la documentazione necessaria e le differenze del Bonus Facciata con tutti gli altri bonus fiscali, in modo da permetterti di conoscere la materia e sapere come agire nel miglior modo possibile.
Sommario
Complice il grosso investimento, anche mediatico, operato dagli organi di Governo su i c.d. bonus fiscali per ristrutturazione di immobili, le imprese edili stanno vivendo un momento di rinascita lavorativa grazie alla moltitudine di privati e imprese interessati ad usufruire delle agevolazioni fiscali per sistemare casa o luoghi di lavoro: è quindi fondamentale farsi trovare pronti e preparati per non rischiare di perder nemmeno una commessa, illustrando ai clienti la scelta migliore per le loro esigenze.
Particolarmente ricercato è il bonus facciata, che permette al cliente di risparmiare fino al 90% della spesa sostenuta optando per una detrazione fiscale da scontare in 10 anni sulla dichiarazione dei redditi oppure sotto forma di cessione del credito d’imposta ad un intermediario finanziario o alla stessa impresa che opererà uno sconto in fattura immediato.
Con questo vademecum, ti saranno illustrate le caratteristiche, il funzionamento, la documentazione necessaria e le differenze del bonus facciate con tutti gli altri bonus fiscali, in modo da permetterti di conoscere la materia e sapere come agire nel miglior modo possibile.
Advertisement - PubblicitàIl bonus facciate, dalla sua introduzione, non è mai riuscito a decollare, complice una cattiva pubblicità e una scarsa diffusione operata dalle Istituzioni e dalle imprese. Paradossalmente, con l’avvento del Superbonus, molti fra coloro interessati a ristrutturare i loro immobili hanno cominciato ad avvicinarsi alle detrazioni fiscali finendo poi per essere scoraggiati dalla mole di documenti e certificazioni richieste, ripiegando su bonus più semplici.
A differenza del Superbonus, il bonus facciate è più snello e immediato: innanzitutto non richiedere la presenza di interventi obbligatori per accedere alla detrazione (c.d. interventi trainanti) e prevede un iter di accettazione e approvazione molto meno stringente a fronte di un numero di interventi possibili che, anche a seguito delle proroghe, è andato via via allargandosi.
La permanenza del bonus facciate è stata confermata fino al 2021, con l’aggiunta di alcuni obblighi in casi specifici, come la comunicazione ENEA nel caso sia necessario l’intervento di posa in opera del Cappotto termico facendolo rientrare nella detrazione al 90% del bonus facciate.
Inoltre, non ci sono limiti di spesa per l’esecuzione dei lavori e consequenzialmente non c’è nessuna soglia massima di detrazione fiscale dall’imposta lorda come IRPEF o IRES
Advertisement - PubblicitàCon l’estensione al 2021 del bonus facciate è stato allargato il novero fra i soggetti che possono accedere alla richiesta di detrazione, con l’unico requisito di possedere l’immobile a qualsiasi titolo: sono ammessi quindi, oltre i proprietari, anche i locatari, affittuari, comodatari financo i condomini, fermo restando per tutti coloro con una titolo diverso dalla proprietà di acquisire il consenso, necessariamente in forma scritta, all’esecuzione dei lavori da parte del locatore o comodante.
Sono ammessi ad usufruire della detrazione:
Nota bene che, in deroga a quanto affermato, la detrazione del bonus è esclusa per i contribuenti i cui redditi sono soggetti alla tassazione separata o all’imposta sostitutiva, come ad esempio le partite IVA a regime forfettario che non hanno redditi imponibili come chiarito dall’AdE nell’interpello n.397 del 23 settembre 2020
Chi rientra in uno di questi casi può accedere alla detrazione fiscale del bonus facciata facendo attenzione semplicemente a verificare l’esistenza del titolo idoneo sull’immobile che deve perdurare per tutto il tempo intercorrente dall’avvio alla fine dei lavori o, nel caso di anticipo economico sull’esecuzione dei lavori, antecedente all’avvio.
Advertisement - PubblicitàLa normativa di riferimento può essere consultata sul sito dell’AdE, facendo riferimento alla circolare n.2, contenente anche la guida ufficiale, pubblicata giorno 14 febbraio 2020 e anche in vigore a seguito della proroga effettuata sull’efficacia del bonus facciate per tutto il 2021.
Per ulteriori approfondimenti legislativi, la legge 160\2019 (legge di bilancio 2020) contiene all’articolo 1 nei commi che vanno dal 219 al 224 tutte gli aspetti di carattere squisitamente legislativo.
Possono accedere alla detrazione del bonus facciate tutti gli interventi afferenti al rinnovamento o consolidamento delle strutture opache delle facciate dell’edificio visibili dalla strada o da pubblica via, balconi, ornamenti e fregi, compresi lavori di sola tinteggiatura o pittura esterna. In questo senso, sono escluse dalla detrazione fiscale le spese sostenute per le facciate interne dell’edificio o quelle che danno sui cortili interni.
Altri lavori ammissibili a rientrare nella detrazione fiscale al 90% sono quelli per rifacimento di cornici, parapetti, grondaie e pluviali con tutte le spese correlate all’esecuzione. Anche questi lavori, devono rispettare il requisito fondamentale della visibilità dalla strada o zone ad uso pubblico per poter essere agevolabili. Nella stessa circolare, l’Agenzia delle Entrate ha elencato alcuni esempi nella guida per esemplificare e facilitare la comprensione.
Fondamentale è la possibilità di inserire nell’agevolazione, portandole in detrazione al 90%, le spese correlate per la progettazione dell’intervento oltre alle parcelle per i professioni impiegati. A queste si sono aggiunte tramite gli ultimi chiarimenti dell’AdE anche tutte le spese collegate come l’imposta da bollo per la richiesta, la fornitura e posa in opera del ponteggio in caso necessario, e tutte le spese per presentare la richiesta dei titoli edilizi necessari. Rientra in questa agevolazione anche l’iva.
Chiarite le tipologie di intervento e spese collegate detraibili, è necessario verificare se l’immobile oggetto di intervento può beneficiare del bonus fiscale al 90% in base alla zona d’appartenenza.
Advertisement - PubblicitàA seguito delle recenti riforme, al bonus facciata sono stati imposti dei limiti inizialmente non previsti ma che ogni tanto tornano ancora a fare confusione fra gli interessati, creando incertezza.
Sonno tassativamente esclusi dal bonus facciata gli interventi:
La legge e la guida dell’Agenzia delle Entrate ammettono alla detrazione fiscale al 90% solamente gli immobili che, oltre a rispettare il requisiti su tipologia dei lavori ammissibili e visibilità stradale o da zona a uso pubblico, appartengono alle zone edilizie identificate come A e B.
La legge di riferimento per individuare le distinzioni effettuate è il D.M n. 1444/1968 e stabilisce 6 differenti tipi di zone edili.
La zona A si riferisce a quegli agglomerati urbani che hanno le caratteristiche storiche, artistiche o di rilevante importanza ambientale, comprendendovi le aree contigue o circostanti se considerate, per caratteristiche o funzione, parte integrante della zona stessa.
La zona B rappresenta quelle aree del territorio che sono edificate totalmente o parzialmente ma diverse da quelle della zona A. Per esemplificare, rientrano in questa zona tutti i territori che presentano un rapporto fra superficie coperta da edifici e zona fondiaria disponibile pari al 12.5% del totale, con una densità territoriale superiore a 1,5mc\mq.
Da questo ne deriva che non è necessario fare riferimento alla categoria catastale dell’immobile indicata in visura, poiché non ha nessuna rilevanza. E’ importante per individuare la zona di appartenenza dell’immobile rivolgersi al proprio Comune interpellandolo direttamente o visitando il sito ufficiale. Per una celere identificazione, basta richiedere i dati di classificazione del territorio comunale, presenti in ogni Comune: su questo documento sono indicate tutte le aree con la relativa indicazione sulla zona di appartenenza.
Per fugare ogni altro possibile dubbio, non sono ammessi alla detrazione gli interventi eseguiti su immobili appartenenti alle zone diverse da A e B:
In base alle ultime vicende legislative, tramite bonus facciata è possibile installare il cappotto termico per isolamento termico senza dover ricorrere alle lungaggini e asseverazioni del Superbonus, allungando solo di poco la procedura e la certificazione richiesta. In particolare è obbligatorio in presenza delle circostanze elencate:
Nel caso in cui i lavori di rifacimento della facciata già in corso siano influenti dal punto di vista della dispersione termica (in alternativa se questi coprono oltre il 10% dell’intonaco di tutta la facciata disperdente lorda dell’immobile) devono essere rispettati i requisiti di efficienza energetica e trasmittanza termica così come individuati legislativamente dal D.M 26 giugno 2015, nella tabella 2 dell’allegato B.
In questo caso, per godere del bonus facciata con detrazione al 90%, è obbligatorio che i valori di passaggio termico della facciata, che ricordo deve essere opaca, siano più bassi di quelli indicati dalla tabella richiamata sopra. In caso contrario, sarà impossibile anche tramite bonus facciata rifare l’intonaco usufruendo della detrazione.
In caso di riscontro positivo con i valori bisogna prestare molta attenzione sull’installazione del cappotto. Seppur infatti la detrazione al 90% sia diversa dal Superbonus, le novità legislative hanno stabilito di estendere al cappotto termico installato con bonus facciata gli stessi requisiti obbligatori del bonus 110%.
In tal senso, sarà necessario ricorrere ad un’impresa specializzata nell’installazione del cappotto termico, in possesso di tutte le certificazioni richieste sul materiale e anche sui lavoratori che si occuperanno dell’installazione. Inoltre ci si dovrà attivare preventivamente per ricorrere all’individuazione di un tecnico specializzato, precisamente un ingegnere termico, che si occuperà di asseverare gli interventi di installazione del cappotto termico effettuati in relazione alle necessità dell’edificio. Queste asseverazioni sottostanno alla stessa tutela penale prevista per le asseverazioni mendaci o errate del Superbonus 110%, quindi è bene prestare molta attenzione in questa fase.
Inoltre sarà necessaria la cosiddetta APE, l’attestato di prestazione energetica per l’immobile interessato, da compilare prima e dopo l’intervento di installazione del cappotto termico.
Infine sarà necessario comunicare all’ENEA (agenzia nazionale per le nuove tecnologie, energia e lo sviluppo economico sostenibile) l’intervento rispettando i canoni elencati di seguito.
La comunicazione all’ENEA è obbligatoria per non perdere le detrazione e deve essere inoltrata entro 90 giorni dal termine dei lavori, completando in maniera precisa e puntuale l’apposito formato presente online sul sito dell’ente. Nella comunicazione è necessario indicare la scheda descrittiva dei lavori, facendo particolare attenzione:
Fra le documentazione necessaria ad usufruire della detrazione fiscale del 90% sono presenti:
Nella comunicazione ENEA devono essere inclusi:
Questi documenti devono essere inviati inderogabilmente entro 90 giorni dalla consegna dei lavori, collaudo compreso, pena perdita del beneficio fiscale correlato.
Advertisement - PubblicitàNel caso di cessione del credito e relativo sconto in fattura, oltre ai documenti precedenti sarà necessario acquisirne altri due, fondamentali per la riuscita della procedura:
In ogni caso, la tempistica da rispettare è quella per cui la cessione del credito maturato da parte del beneficiario della detrazione deve avvenire entro il 16 marzo successivo a quello di effettiva maturazione. Il credito può essere ceduto all’impresa che ha realizzato i lavori, agli istituti di credito come banca, posta o anche intermediari finanziari ma anche a privati.
Si ricorda che il credito può essere detratto in 10 anni dal momento della maturazione, in pari quote, dalla dichiarazione dei redditi se non ceduto per ottenere liquidità.
Advertisement - PubblicitàA questo punto, complice anche la possibilità di installare il cappotto termico senza le pesanti operazioni richieste per il bonus 110%, accedere a questo sconto diventa veramente ghiotto.
La procedura è snella e i clienti sono solitamente molto contenti di poter risparmiare per sistemare quelle parti critiche della loro casa come i balconi e gli ornamenti, molto usurati dal corso del tempo. Rispettando i requisiti e tenendo sempre pronte le documentazioni per bonus facciata 90% presente in questa guida non avrai nulla da temere.
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