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Bonus Facciate: come funziona e tutta la documentazione necessaria

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Complice il grosso investimento, anche mediatico, operato dagli organi di Governo su i c.d. bonus fiscali per ristrutturazione di immobili, le imprese edili stanno vivendo un momento di rinascita lavorativa grazie alla moltitudine di privati e imprese interessati ad usufruire delle agevolazioni fiscali per sistemare casa o luoghi di lavoro: è quindi fondamentale farsi trovare pronti e preparati per non rischiare di perder nemmeno una commessa, illustrando ai clienti la scelta migliore per le loro esigenze.

Particolarmente ricercato è il bonus facciata, che permette al cliente di risparmiare fino al 90% della spesa sostenuta optando per una detrazione fiscale da scontare in 10 anni sulla dichiarazione dei redditi oppure sotto forma di cessione del credito d’imposta ad un intermediario finanziario o alla stessa impresa che opererà uno sconto in fattura immediato.

Con questo vademecum, ti saranno illustrate le caratteristiche, il funzionamento, la documentazione necessaria e le differenze del bonus facciate con tutti gli altri bonus fiscali, in modo da permetterti di conoscere la materia e sapere come agire nel miglior modo possibile.

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Bonus facciate e SuperBonus110%: le differenze

Il bonus facciate, dalla sua introduzione, non è mai riuscito a decollare, complice una cattiva pubblicità e una scarsa diffusione operata dalle Istituzioni e dalle imprese. Paradossalmente, con l’avvento del Superbonus, molti fra coloro interessati a ristrutturare i loro immobili hanno cominciato ad avvicinarsi alle detrazioni fiscali finendo poi per essere scoraggiati dalla mole di documenti e certificazioni richieste, ripiegando su bonus più semplici.

A differenza del Superbonus, il bonus facciate è più snello e immediato: innanzitutto non richiedere la presenza di interventi obbligatori per accedere alla detrazione (c.d. interventi trainanti) e prevede un iter di accettazione e approvazione molto meno stringente a fronte di un numero di interventi possibili che, anche a seguito delle proroghe, è andato via via allargandosi.

La permanenza del bonus facciate è stata confermata fino al 2021, con l’aggiunta di alcuni obblighi in casi specifici, come la comunicazione ENEA nel caso sia necessario l’intervento di posa in opera del Cappotto termico facendolo rientrare nella detrazione al 90% del bonus facciate.

Inoltre, non ci sono limiti di spesa per l’esecuzione dei lavori e consequenzialmente non c’è nessuna soglia massima di detrazione fiscale dall’imposta lorda come IRPEF o IRES

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Soggetti che possono accedere alla detrazione 90% del bonus facciate

Con l’estensione al 2021 del bonus facciate è stato allargato il novero fra i soggetti che possono accedere alla richiesta di detrazione, con l’unico requisito di possedere l’immobile a qualsiasi titolo: sono ammessi quindi, oltre i proprietari, anche i locatari, affittuari, comodatari financo i condomini, fermo restando per tutti coloro con una titolo diverso dalla proprietà di acquisire il consenso, necessariamente in forma scritta, all’esecuzione dei lavori da parte del locatore o comodante.

Sono ammessi ad usufruire della detrazione:

  • Persone fisiche, anche gli esercenti attivi di arti o professioni;
  • Enti Pubblici ma anche privati con la sola condizione che non svolgano attività di impresa o commerciale.
  • Società semplici, le cosiddette o.S.S;
  • Associazioni, ma non comitati, di Professionisti;
  • Tutti i contribuenti che si sostentano tramite reddito d’impresa (quindi persone fisiche in questi casi, le società di persone e quelle di capitali)

Nota bene che, in deroga a quanto affermato, la detrazione del bonus è esclusa per i contribuenti i cui redditi sono soggetti alla tassazione separata o all’imposta sostitutiva, come ad esempio le partite IVA a regime forfettario che non hanno redditi imponibili come chiarito dall’AdE nell’interpello n.397 del 23 settembre 2020

Chi rientra in uno di questi casi può accedere alla detrazione fiscale del bonus facciata facendo attenzione semplicemente a verificare l’esistenza del titolo idoneo sull’immobile che deve perdurare per tutto il tempo intercorrente dall’avvio alla fine dei lavori o, nel caso di anticipo economico sull’esecuzione dei lavori, antecedente all’avvio.

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Tipologia dei lavori ammessi nel bonus facciate e spese correlate detraibili

La normativa di riferimento può essere consultata sul sito dell’AdE, facendo riferimento alla circolare n.2, contenente anche la guida ufficiale, pubblicata giorno 14 febbraio 2020 e anche in vigore a seguito della proroga effettuata sull’efficacia del bonus facciate per tutto il 2021.

Per ulteriori approfondimenti legislativi, la legge 160\2019 (legge di bilancio 2020) contiene all’articolo 1 nei commi che vanno dal 219 al 224 tutte gli aspetti di carattere squisitamente legislativo.

Possono accedere alla detrazione del bonus facciate tutti gli interventi afferenti al rinnovamento o consolidamento delle strutture opache delle facciate dell’edificio visibili dalla strada o da pubblica via, balconi, ornamenti e fregi, compresi lavori di sola tinteggiatura o pittura esterna. In questo senso, sono escluse dalla detrazione fiscale le spese sostenute per le facciate interne dell’edificio o quelle che danno sui cortili interni.

Altri lavori ammissibili a rientrare nella detrazione fiscale al 90% sono quelli per rifacimento di cornici, parapetti, grondaie e pluviali con tutte le spese correlate all’esecuzione. Anche questi lavori, devono rispettare il requisito fondamentale della visibilità dalla strada o zone ad uso pubblico per poter essere agevolabili. Nella stessa circolare, l’Agenzia delle Entrate ha elencato alcuni esempi nella guida per esemplificare e facilitare la comprensione.

  • Sono ammessi all’agevolazione per bonus facciate gli interventi di ripristino, consolidamento o miglioramento dell’efficacia termica anche senza impianto di riscaldamento; il rinnovo degli elementi estetici della facciata esterna solo e soltanto se costituenti la struttura opaca verticale, nonché le opere di pittura o tinteggiatura della superficie interessata.
  • Ripristino o consolidamento, pittura inclusa, degli elementi costitutivi dei balconi e dei fregi (ivi comprese mattonelle o ringhiere)
  • Rifacimento di grondaie, pluviali, parapetti e cornicioni e tutte le parti impiantistiche esterne a condizione che insistano sulla parte opaca della facciata.

Fondamentale è la possibilità di inserire nell’agevolazione, portandole in detrazione al 90%, le spese correlate per la progettazione dell’intervento oltre alle parcelle per i professioni impiegati. A queste si sono aggiunte tramite gli ultimi chiarimenti dell’AdE anche tutte le spese collegate come l’imposta da bollo per la richiesta, la fornitura e posa in opera del ponteggio in caso necessario, e tutte le spese per presentare la richiesta dei titoli edilizi necessari. Rientra in questa agevolazione anche l’iva.

Chiarite le tipologie di intervento e spese collegate detraibili, è necessario verificare se l’immobile oggetto di intervento può beneficiare del bonus fiscale al 90% in base alla zona d’appartenenza.

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Lavorazioni escluse dalla detrazione bonus facciata 2021

A seguito delle recenti riforme, al bonus facciata sono stati imposti dei limiti inizialmente non previsti ma che ogni tanto tornano ancora a fare confusione fra gli interessati, creando incertezza.
Sonno tassativamente esclusi dal bonus facciata gli interventi:

  • Effettuati su superfici opache, balconi, grondaie etc se non visibili dalla strada oppure da qualsiasi suolo ad uso e pubblica utilità.
  • Le spese sostenute per rinnovo o sostituzione di vetri, infissi, portoni, cancelli e garage
  • Tutti gli interventi compiuti su superfici confinanti con chiostrine, cortili e spazi interni ad eccezione di una loro visibilità da strada o suolo pubblico.
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Bonus facciate 2021 per zone A e B: quando spetta la detrazione del 90%

La legge e la guida dell’Agenzia delle Entrate ammettono alla detrazione fiscale al 90% solamente gli immobili che, oltre a rispettare il requisiti su tipologia dei lavori ammissibili e visibilità stradale o da zona a uso pubblico, appartengono alle zone edilizie identificate come A e B.
La legge di riferimento per individuare le distinzioni effettuate è il D.M n. 1444/1968 e stabilisce 6 differenti tipi di zone edili.

La zona A si riferisce a quegli agglomerati urbani che hanno le caratteristiche storiche, artistiche o di rilevante importanza ambientale, comprendendovi le aree contigue o circostanti se considerate, per caratteristiche o funzione, parte integrante della zona stessa.

La zona B rappresenta quelle aree del territorio che sono edificate totalmente o parzialmente ma diverse da quelle della zona A. Per esemplificare, rientrano in questa zona tutti i territori che presentano un rapporto fra superficie coperta da edifici e zona fondiaria disponibile pari al 12.5% del totale, con una densità territoriale superiore a 1,5mc\mq.

Da questo ne deriva che non è necessario fare riferimento alla categoria catastale dell’immobile indicata in visura, poiché non ha nessuna rilevanza. E’ importante per individuare la zona di appartenenza dell’immobile rivolgersi al proprio Comune interpellandolo direttamente o visitando il sito ufficiale. Per una celere identificazione, basta richiedere i dati di classificazione del territorio comunale, presenti in ogni Comune: su questo documento sono indicate tutte le aree con la relativa indicazione sulla zona di appartenenza.

Per fugare ogni altro possibile dubbio, non sono ammessi alla detrazione gli interventi eseguiti su immobili appartenenti alle zone diverse da A e B:

  • Zona C, includente parti del territorio non ancora edificate o con una percentuale di densità inferiore al limite di superficie pari a 1,5 mc\mq.
  • Zona D, riservata a parti territoriali destinate a nuovi insediamenti o adibiti alla collocazione di impianti industriali
  • Zona E, in cui sono delimitate le parti di territorio adibite ad uso agricolo
  • Zona F, tutte quelle zone destinate alla collocazione di attrezzature, impianti o edifici di pubblica utilità o di interesse generale della popolazione.
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Cappotto termico con il bonus facciate 90%

In base alle ultime vicende legislative, tramite bonus facciata è possibile installare il cappotto termico per isolamento termico senza dover ricorrere alle lungaggini e asseverazioni del Superbonus, allungando solo di poco la procedura e la certificazione richiesta. In particolare è obbligatorio in presenza delle circostanze elencate:

Nel caso in cui i lavori di rifacimento della facciata già in corso siano influenti dal punto di vista della dispersione termica (in alternativa se questi coprono oltre il 10% dell’intonaco di tutta la facciata disperdente lorda dell’immobile) devono essere rispettati i requisiti di efficienza energetica e trasmittanza termica così come individuati legislativamente dal D.M 26 giugno 2015, nella tabella 2 dell’allegato B.

In questo caso, per godere del bonus facciata con detrazione al 90%, è obbligatorio che i valori di passaggio termico della facciata, che ricordo deve essere opaca, siano più bassi di quelli indicati dalla tabella richiamata sopra. In caso contrario, sarà impossibile anche tramite bonus facciata rifare l’intonaco usufruendo della detrazione.

In caso di riscontro positivo con i valori bisogna prestare molta attenzione sull’installazione del cappotto. Seppur infatti la detrazione al 90% sia diversa dal Superbonus, le novità legislative hanno stabilito di estendere al cappotto termico installato con bonus facciata gli stessi requisiti obbligatori del bonus 110%.

In tal senso, sarà necessario ricorrere ad un’impresa specializzata nell’installazione del cappotto termico, in possesso di tutte le certificazioni richieste sul materiale e anche sui lavoratori che si occuperanno dell’installazione. Inoltre ci si dovrà attivare preventivamente per ricorrere all’individuazione di un tecnico specializzato, precisamente un ingegnere termico, che si occuperà di asseverare gli interventi di installazione del cappotto termico effettuati in relazione alle necessità dell’edificio. Queste asseverazioni sottostanno alla stessa tutela penale prevista per le asseverazioni mendaci o errate del Superbonus 110%, quindi è bene prestare molta attenzione in questa fase.

Inoltre sarà necessaria la cosiddetta APE, l’attestato di prestazione energetica per l’immobile interessato, da compilare prima e dopo l’intervento di installazione del cappotto termico.
Infine sarà necessario comunicare all’ENEA (agenzia nazionale per le nuove tecnologie, energia e lo sviluppo economico sostenibile) l’intervento rispettando i canoni elencati di seguito.

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Comunicazione ENEA in caso di obbligo dell’installazione del cappotto termico

La comunicazione all’ENEA è obbligatoria per non perdere le detrazione e deve essere inoltrata entro 90 giorni dal termine dei lavori, completando in maniera precisa e puntuale l’apposito formato presente online sul sito dell’ente. Nella comunicazione è necessario indicare la scheda descrittiva dei lavori, facendo particolare attenzione:

  • Inserimento dei dati dell’immobile e del soggetto che ha sostenuto le spese di ristrutturazione
  • Tipo di intervento effettuato (in questo caso l’installazione cappotto termico)
  • Il risparmio annuo di energia che conseguirà grazie all’installazione, individuato tramite la redazione dell’APE
  • Costo totale dell’intervento dove vanno altresì inserite le spese per i professioni coinvolti oltre che dei materiali e delle certificazioni.
  • Importo utilizzato per calcolare in sintesi tutta l’operazione.
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Tutta la documentazione bonus facciata 90%

Fra le documentazione necessaria ad usufruire della detrazione fiscale del 90% sono presenti:

  • Indicazione nella dichiarazione dei redditi i dati necessari ad identificare l’immobile. Inoltre, in caso di lavori effettuati da persona diversa dal proprietario, gli estremi per la registrazione dell’atto che ne da titolo, oltre agli altri dati personali richiesti per i controlli del caso dell’AdE;
  • Comunicazione preventiva della data di inizio lavori all’ASL territorialmente competente che è obbligatoria nel caso in cui ad effettuare i lavori siano due imprese, presenti contemporaneamente sui luoghi di lavoro, oppure nel caso si superi il rapporto uomini\giorno superiore a 200. In ogni caso non è mai richiesta per gli interventi di efficientamento energetico introdotti nel 2021 nel bonus facciata.
  • Tutte le fatture, riportanti la precisa indicazione dello sconto in fattura operato dall’impresa, nel caso in cui si sia deciso di usufruire di questa opportunità, per il compimento dell’opera;
  • Tutte le ricevute dei bonifici con i quali si sono pagate le relative fatture. Nota bene che, in caso di sconto in fattura, il bonifico dovrà essere parlante, cioè riportare nella causale di pagamento il codice fiscale del proprietario, la partita IVA dell’impresa, la dicitura della legge identificativa del bonus facciate e numero e data della fattura che si paga, pena la perdita del beneficio.
  • Abilitazioni amministrative necessarie (CILA, SCIA etc) oppure una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sotto forma di autocertificazione, che indichi la data di inizio lavori;
  • Se l’immobile non è ancora censito la copia della domanda di accatastamento, mente se è già censito la visura catastale;
  • Ricevute del pagamento sui tributi richiesti dal Comune per le attività necessarie a ricevere documenti utili;
  • Dichiarazione del consenso all’esecuzione dei lavori.
  • Solo nel caso di installazione di cappotto termico con bonus facciate, come previsto dalle novità legislative del 2021, per efficientamento energetico serve asseverazione di un tecnico e APE ex ante e ex post.
  • Copia della comunicazione all’ENEA per i motivi di cui sopra.

Nella comunicazione ENEA devono essere inclusi:

  • Compilazione precisa della scheda descrittiva dell’intervento, firmata da tecnico e dal soggetto beneficio.
  • Copia della relazione tecnica in cui si attesta il rispetto dei lavori ai canoni stabiliti dalla legge in base all’art. 1 D.Lgs. 192\2005
  • Tutte le schede tecniche dei materiali da cui si evince il rispetto dei criteri ambientali minimi (C.A.M.), corredati di marcatura CE e dichiarazione di prestazione (DoP).

Questi documenti devono essere inviati inderogabilmente entro 90 giorni dalla consegna dei lavori, collaudo compreso, pena perdita del beneficio fiscale correlato.

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Documentazione aggiuntiva nel caso di sconto in fattura e cessione del credito bonus facciate

Nel caso di cessione del credito e relativo sconto in fattura, oltre ai documenti precedenti sarà necessario acquisirne altri due, fondamentali per la riuscita della procedura:

  • Visto di conformità della documentazione che conferma la sussistenza di tutti i requisiti che permettono l’utilizzo della detrazione fiscali, ottenibile dagli intermediari fiscali come CAF, commerciali o ragionieri.
  • Asseverazioni tecniche se necessarie a seguito di interventi di efficientamento energetico.

In ogni caso, la tempistica da rispettare è quella per cui la cessione del credito maturato da parte del beneficiario della detrazione deve avvenire entro il 16 marzo successivo a quello di effettiva maturazione. Il credito può essere ceduto all’impresa che ha realizzato i lavori, agli istituti di credito come banca, posta o anche intermediari finanziari ma anche a privati.

Si ricorda che il credito può essere detratto in 10 anni dal momento della maturazione, in pari quote, dalla dichiarazione dei redditi se non ceduto per ottenere liquidità.

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I vantaggi di accedere al bonus facciate 90% per ristrutturare il proprio immobile

A questo punto, complice anche la possibilità di installare il cappotto termico senza le pesanti operazioni richieste per il bonus 110%, accedere a questo sconto diventa veramente ghiotto.

La procedura è snella e i clienti sono solitamente molto contenti di poter risparmiare per sistemare quelle parti critiche della loro casa come i balconi e gli ornamenti, molto usurati dal corso del tempo. Rispettando i requisiti e tenendo sempre pronte le documentazioni per bonus facciata 90% presente in questa guida non avrai nulla da temere.

 

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TAGS: bonus, bonus facciata, bonus facciate, detrazione fiscale, Superbonus

Autore: Andrea Dicanto

Autore Andrea Dicanto
Appassionato Progettista esperto nel settore dell'Edilizia, delle Costruzioni e dell'Arredamento. Fin da giovane ho sempre studiato ed analizzato problematiche che vanno dalle questioni statiche di edifici e costruzioni fino al miglior modo di progettare ed arredare gli spazi interni, strizzando l'occhio alle nuove tecnologie soprattutto in ambito sismico.

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