Il bonus facciate è un incentivo statale che riguarda gli interventi di ristrutturazione degli esterni di quegli edifici ubicati in zona A o B. L’elenco dei lavori ammessi è particolarmente ampio. Rientrano infatti nella detrazione al 90% i lavori..
A spiegare chi ha diritto a richiedere il bonus facciata e per quali lavori è possibile ottenerlo, è direttamente l’Agenzia delle Entrate, attraverso la guida pubblicata sul sito ufficiale il 14 febbraio 2020. Per praticità in questo articolo faremo il punto della situazione, vedendo nel dettaglio cos’è, come funziona la detrazione fiscale del 90%, l’elenco dei lavori ammessi, e quali adempimenti occorrono.
Sommario
Il bonus facciata è un incentivo statale introdotto con la Legge di Bilancio 2020, che riguarda gli interventi di ristrutturazione degli esterni di quegli edifici ubicati in zona A o B. L’elenco dei lavori ammessi è particolarmente ampio. Rientrano infatti nella detrazione al 90% i lavori di tinteggiatura o di sola pulitura esterna, esattamente come quelli influenti sotto l’aspetto termico, nel caso incidano almeno del 10% sull’intonaco.
A beneficiare di questa opportunità troviamo i soggetti Irpef che hanno redditi da lavoro dipendente, ma anche i titolari di partita IVA e i soggetti Ires. Tra i soggetti beneficiari inoltre, rientrano anche gli inquilini che abitano immobili in affitto. Tra i vari adempimenti troviamo l’obbligo di pagare con bonifico parlante, e la trasmissione della comunicazione ENEA entro e non oltre i 90 giorni, per quei lavori influenti anche sotto l’aspetto termico.
Il bonus facciata va a completare il quadro di quelle agevolazioni che vengono riconosciute per le ristrutturazioni edilizie. La detrazione è pari al 90% della spesa sostenuta, senza limiti sull’importo agevolabile, e viene riconosciuta per le spese sostenute nel 2020, nonché ripartita in 10 quote costanti di ugual importo: una per l’anno di sostenimento, e le altre per gli anni seguenti.
Advertisement - PubblicitàIl bonus facciata 2020 è caratterizzato da un’estrema flessibilità, e questo è verificabile partendo proprio dall’ampia platea dei soggetti beneficiari. A poter richiedere il bonus infatti, sono tutti quei contribuenti che possono essere sia residenti che non residenti, lavoratori dipendenti ma anche titolari di partita IVA, che sostengono delle spese per gli interventi considerati dal bonus. Entrando nel dettaglio, possiamo vedere che il bonus spetta a:
• Persone fisiche. Compresi in questa categoria anche gli esercenti arti e professioni.
• Enti pubblici o privati. Non devono svolgere attività commerciale.
• Società semplici.
• Contribuenti con redditi d’impresa. Società di persone, persone fisiche, etc,
• Associazioni tra professionisti.
Ad essere esclusi dall’accesso al bonus facciata invece, troviamo i contribuenti che sono titolari solamente di redditi soggetti a tassazione separata, oppure a imposta sostitutiva, ad esempio i titolari di partita IVA con regime forfettario.
Ad ogni modo, anche costoro in realtà potranno ottenere il bonus, a patto siano titolari anche di altri redditi Irpef o Ires. L’agenzia delle Entrate specifica inoltre che non saranno solamente i proprietari degli immobili a poter usufruire di questa agevolazione, ma anche gli affittuari e i comodatari, previa autorizzazione all’esecuzione degli interventi da parte del locatore.
Advertisement - PubblicitàCome anticipato, l’elenco dei lavori ammessi al bonus facciata 2020 è piuttosto ampio. Nella guida dell’Agenzia delle Entrate infatti, viene spiegato come l’agevolazione sia riconosciuta per le spese legate a interventi finalizzati al restauro o al recupero della facciata esterna degli edifici già realizzati, oppure per parti di essi. In alternativa anche per unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale. Sono compresi in questo elenco anche quelli strumentali.
Ad essere esclusi invece, troviamo quei lavori effettuati durante la costruzione dell’immobile, oppure realizzati attraverso demolizione e successiva ricostruzione. Per avere accesso al bonus, è necessario che gli edifici in oggetto, siano ubicati nelle zone A o B, oppure in altre zone assimilabili a queste, secondo la normativa regionale oppure dei regolamenti edilizi comunali.
Entrando nel dettaglio, possiamo trovare che i lavori ammessi sono:
• Tinteggiatura o di sola pulitura esterna delle facciate.
• Tinteggiatura o di sola pulitura di balconi, ornamenti e fregi.
• Interventi influenti sotto il punto di vista termico. In questo caso devono interessare almeno il 10% dell’intonaco dell’edificio.
In altre parole, il bonus facciata 2020 è riconosciuto per gli interventi effettuati su quello che è l’involucro esterno dello stabile, quindi sulla parte anteriore e principale, ma anche su tutti gli altri lati dello stesso, ovvero sull’intero perimetro esterno. Non sono invece inclusi nel bonus i lavori sulle facciate interne dell’edificio, quindi non visibili da strada, oppure da suolo ad uso pubblico.
Altri interventi considerati utili ai fini del decoro urbano sono quelli per le grondaie, i pluviali, i parapetti e i cornicioni. Tra i lavori ammessi solamente se visibili dalla strada, troviamo invece le chiostrine, i cavedi, i cortili, gli spazi interni, lo smaltimento materiali e i cornicioni. Le spese correlate incluse invece sono:
Nella guida pubblicata dall’Agenzia delle Entrate, sono indicati nel dettaglio quali sono gli adempimenti necessari per accedere all’agevolazione prevista dal bonus facciate 2020. Per quanto concerne i pagamenti, tali adempimenti sono:
Oltre agli adempimenti sopra descritti, sarà inoltre necessario conservare ed esibire su richiesta alcuni documenti, tra cui:
Per quanto concerne i lavori influenti sotto il profilo termico, l’Agenzia delle Entrate indica ulteriori adempimenti. Per quanto concerne quindi le spese effettuate in tal senso, oltre alla documentazione sopra elencata, sarà necessario acquisire e conservare:
Oltre a questo, sarà necessario anche inviare comunicazione ENEA per quanto concerne il bonus facciate. Se i lavori in oggetto influiscono dal punto di vista termico, si dovrà trasmettere dunque entro 90 giorni la scheda descrittiva dei lavori effettuati. Nella scheda, che dovrà essere inviata telematicamente attraverso questo sito, dovranno essere indicati:
Al fine di sostenere famiglie e imprese in quella che è l’emergenza Coronavirus, il Governo ha ulteriormente incrementato il bonus facciate 2020, inserendo un’apposita misura nel Decreto Rilancio 2020. Oltre alla percentuale massima innalzata di detrazione (dal 90% al 110%), c’è anche la possibilità di usufruire direttamente dello sconto fiscale attraverso lo sconto in fattura e quella che è la cessione del credito.
Il nuovo Ecobonus 110% dunque, viene applicato sulle spese che i contribuenti hanno sostenuto dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021. In questo caso la detrazione potrà essere spalmata non più in 10 anni, ma in 5. Le quote saranno sempre di pari importo.
La percentuale del 110% è fruibile solamente se agganciata agli interventi trainanti per l’efficientamento energetico. Questo significa semplicemente che nel caso venisse rifatto l’intonaco della facciata in maniera contestuale al cappotto termico dello stabile, in questo caso la spesa sarebbe detraibile al 110%.
Per accedere a questa ulteriore agevolazione sussiste una condizione precisa, ovvero che i lavori effettuati dovranno assicurare anche il miglioramento di almeno due classi energetiche, oltre che il rispetto dei requisiti tecnici indicati dalla legge. Nel caso in cui questa condizione non fosse attuabile, è sufficiente solamente il conseguimento di quella che è la classe energetica più alta. Anche in questa situazione, per dimostrare il tutto, sarà necessario acquisire e conservare l’attestato di prestazione energetica.
Tra i principali interventi possibili per usufruire di questa ulteriore agevolazione, troviamo l’isolamento termico delle superfici verticali e orizzontali dell’immobile, e i lavori per la sostituzione degli impianti di riscaldamento e climatizzazione condominiale. Per ottenere lo sconto immediato in fattura, si dovrà fare riferimento al fornitore dei lavori, che a sua volta recupererà quanto concesso attraverso un credito d’imposta cedibile a soggetti terzi, come banche e intermediari finanziari.
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