Il Bonus barriere architettoniche 2022, valido attualmente solo per le spese sostenute nel corso di quest’anno, concede una detrazione al 75%.
Di recente, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito ancora una volta che l’incentivo può essere fruito da tutti i soggetti che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi nel corso del 2022, senza che siano richiesti ulteriori requisiti in merito alla tipologia di beneficiario.
Il bonus barriere 2022 può essere beneficiato quindi da persone fisiche o da esercenti arti o professioni, ma anche da imprese e società su immobili residenziali e strumentali, oppure, come nel caso di oggi, dalle Associazioni.
Approfondiamo di seguito.
Sommario
Il caso è stato oggetto della risposta ad interpello n. 455 del 16 settembre 2022.
Qui l’istante è un’ASD (Associazione Sportiva Dilettantistica) che rappresenta di detenere in concessione un palazzetto dello sport, su cui vorrebbe eseguire interventi edilizi volti all’abbattimento delle barriere architettoniche nel corso del 2022.
Nello specifico, i lavori sarebbero finalizzati a consentire anche alle persone disabili l’utilizzo dell’impianto sportivo, con l’installazione di un montascale e la creazione di rampe d’accesso.
L’associazione chiede se per le spese legate a questi lavori possa accedere al Bonus barriere architettoniche 2022, mediante – tra l’altro – l’opzione alternativa dello sconto in fattura in alternativa all’utilizzo in detrazione.
Advertisement - PubblicitàLa risposta delle Entrate è affermativa.
L’associazione, in presenza degli altri requisiti, potrà accedere al bonus barriere 2022 mediante lo sconto in fattura immediato, applicato direttamente dalla ditta che esegue i lavori.
Come chiarito infatti con la Circolare n. 23/E del 23 giugno 2022:
“rientrano nel campo soggettivo di applicazione della nuova disposizione le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).”
Il soggetto che intende beneficiarne deve possedere o detenere l’immobile oggetto di interventi sulla base di un titolo idoneo, che deve risultare già registrato per la data di inizio dei lavori o – se prima sono state sostenute le spese – per la data in cui è stato fatto il primo pagamento.
In quanto alla tipologia di immobili ammessi, l’unico requisito richiesto è che siano già esistenti. Sono esclusi pertanto i fabbricati in fase di costruzione e quelli oggetto di demolizione e ricostruzione (Approfondisci qui).
I lavori, in ogni caso, devono essere mirati all’abbattimento delle barriere architettoniche e devono pertanto rispettare i requisiti previsti dal decreto ministeriale n. 236 del 14 giugno 1989.
Advertisement - PubblicitàQualora si scegliesse di usufruire dell’incentivo mediante detrazione diretta in Dichiarazione dei redditi, la ripartizione prevede il recupero in 5 quote di pari importo per 5 anni.
In quest’ottica, essendo il bonus barriere 2022 una detrazione dall’imposta lorda, non può essere usufruita in maniera diretta da chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva.
L’incentivo introdotto dall’art. 119-ter del decreto Rilancio, tuttavia, rientra tra i bonus che ammettono la scelta delle opzioni alternative alla detrazione, ovvero la cessione del credito e lo sconto in fattura (vedi qui quali sono gli altri).
Anche chi non può detrarre dall’imposta lorda – ma possiede un reddito imponibile (anche minimo, anche fondiario) – può quindi beneficiare dell’agevolazione tramite i meccanismi della cessione o dello sconto.
Leggi anche: “Barriere Architettoniche 2022: sì alle società con cessione del credito”
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