Bonus Alberghi 65%: pubblicate le direttive e l’elenco beneficiari
Con il Decreto Direttoriale Prot n. 10631 del 30 maggio 2023, il Ministero del Turismo ha disposto l’autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta legato al Bonus Alberghi 65%. Pubblicato inoltre l’elenco di tutti i beneficiari che hanno fatto richiesta d’accesso secondo le direttive previste dall’Avviso pubblico Prot. 7527 del 10 giugno 2022. Nello specifico, le […]
Con il Decreto Direttoriale Prot n. 10631 del 30 maggio 2023, il Ministero del Turismo ha disposto l’autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta legato al Bonus Alberghi 65%.
Pubblicato inoltre l’elenco di tutti i beneficiari che hanno fatto richiesta d’accesso secondo le direttive previste dall’Avviso pubblico Prot. 7527 del 10 giugno 2022. Nello specifico, le istanze dovevano essere trasmesse dalle ore 12:00 del 13 giugno 2022 alle ore 12:00 del 16 giugno 2022.
Definiti anche gli importi spettanti per ogni beneficiario, le modalità di fruizione e il Codice Tributo per l’utilizzo.
Approfondiamo di seguito.
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Si dà il via dunque alla fruizione del credito d’imposta concesso con il Bonus Alberghi 65%, l’incentivo nato nel 2014 con il DL n. 83 del 31 maggio 2014 e reintrodotto anni dopo dall’art. 79 del DL n. 104 del 14 agosto 2020 (“Decreto Agosto”), tra le misure urgenti per il rilancio dell’economia nel primo periodo emergenziale legato al Covid-19.
L’agevolazione è dedicata alle strutture ricettive già esistenti per la data del 1° gennaio 2012. Il credito viene concesso nella misura del 65% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 6 novembre 2021 per gli interventi che vedremo di seguito.
Il limite massimo di spesa concesso per ogni beneficiario è pari a 200.000 euro.
Nello specifico, i beneficiari sono i seguenti:
- Strutture alberghiere aperte al pubblico, a gestione unitaria e con servizi centralizzati, che dispongono di almeno 7 camere per il pernottamento degli ospiti, e che eventualmente forniscono vitto e altri servizi accessori. Sono ricompresi qui:
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- Gli alberghi;
- I villaggi albergo;
- Le residenze turistico-alberghiere;
- Gli alberghi diffusi;
- Altre strutture ricettive assimilabili a quelle sopra elencate e individuate da specifiche normative regionali.
- Strutture che svolgono attività agrituristica;
- Stabilimenti termali;
- Strutture ricettive all’aria aperta, aperte al pubblico e a gestione unitaria, allestite a attrezzate all’interno di aree recintate destinate alla sosta e al soggiorno di turisti. Rientrano qui:
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- I villaggi turistici;
- I campeggi;
- I campeggi nell’ambito delle attività agrituristiche;
- I parchi vacanza;
- Le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di diportisti all’interno delle unità di diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato;
- Altre strutture assimilabili a quelle sopra e individuate da specifiche normative regionali.
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Il credito d’imposta spettante può essere utilizzato esclusivamente in compensazione con l’F24. A tal fine, con la Risoluzione n. 70/E del 23 novembre 2022 è stato istituito il Codice Tributo “6991”, recante “credito d’imposta a favore delle strutture ricettive turisticoalberghiere, agrituristiche, termali e all’aria aperta – art. 79 del decreto-legge 14 agosto 2022, n. 104”.
Le tipologie di intervento ammesse al Bonus Alberghi 65% sono:
- Manutenzione straordinaria.
- Restauro e risanamento conservativo.
- Ristrutturazione edilizia.
- Eliminazione delle barriere architettoniche, nonché delle barriere sensoriali e della comunicazione. Sono ammessi qui anche lavori legati alla progettazione e la realizzazione di prodotti, ambienti, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate, nonché la realizzazione di strumenti che favoriscano la mobilità interna ed esterna attraverso la comunicazione, la robotica o altri mezzi tecnologici.
- Interventi volti alla riqualificazione energetica delle strutture, quali:
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- Riqualificazione energetica globale, di cui alla Legge di Bilancio 2007, art. 1, comma 344;
- Interventi sull’involucro edilizio;
- Installazione di collettori solari;
- Interventi riguardanti gli impianti di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria;
- Allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente;
- Solo per aree non metanizzate, la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con caldaie a biomassa;
- Installazione e messa in opera di dispositivi e sistemi di building automation;
- Installazione di nuovi impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici e muniti di sistemi di accumulo.
- Adozione di misure antisismiche.
- Acquisto di mobili e componenti d’arredo, solo se finalizzati all’incremento dell’efficienza energetica.
- Solo per gli stabilimenti termali:
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- Realizzazione di piscine termali;
- Acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.
Qui è possibile consultare l’elenco completo dei beneficiari, con anche i relativi importi concessi.