Con un recente parere dato dall’Agenzia delle Entrate si torna appunto a parlare del bonus affitto imprese, con riferimento però ai limiti legati alla sua fruizione.
Il Bonus Affitto Imprese è uno tra gli incentivi introdotti dal Decreto Rilancio ormai due anni fa per via dell’emergenza da Covid-19.
Si tratta di un’agevolazione destinata alle attività d’impresa che concede un credito d’imposta per il pagamento dei canoni di locazione ad uso non abitativo.
Con un recente parere dato dall’Agenzia delle Entrate si torna appunto a parlare del bonus affitto imprese, con riferimento però ai limiti legati alla sua fruizione.
Approfondiamo di seguito.
Sommario
I limiti legati alla fruizione del bonus affitto imprese sono stati appunto oggetto della risposta ad interpello n. 237 del 29 Aprile 2022.
Qui l’istante è una società che svolge principalmente l’attività di vendita al minuto di capi di abbigliamento e relativi accessori, con negozi situati in tutta Italia detenuti dalla società mediante contratti di locazione e affitto d’azienda.
La società fa sapere che, nel corso del periodo di emergenza pandemica, l’attività ha subito notevoli riduzioni di ricavi e guadagni, che in alcuni casi sono stati azzerati a causa della chiusura forzata degli esercizi commerciali.
Nonostante ciò, l’istante sostiene di aver continuato a corrispondere correttamente gli importi dovuti per i canoni di locazione che interessano tutti i negozi, seppure con qualche posticipo, e di avere pertanto dovuto sostenere delle uscite di cassa costanti, nettamente superiori a quelle che sono state le entrate.
Alla luce di ciò, chiede di conoscere quali siano i limiti massimi previsti per quanto riguarda gli aiuti di Stato che le aziende possono ottenere, in riferimento alle disposizioni stabilite con la Comunicazione della Commissione Europea del 19 Marzo 2020 C(2020) 1863 e successivamente con la decisione della Commissione Europea C(2021) 7521 del 15 Ottobre 2021.
Advertisement - PubblicitàIn riferimento alle soglie di importo concesse per gli aiuti di Stato, il Fisco osserva come sia necessario tenere in considerazione quanto definito dal Decreto ministeriale dell’11 Dicembre 2021 che, all’art. 2, stabilisce che gli aiuti di Stato debbano essere fruiti nel rispetto delle condizioni e dei massimali riportati nella sezione 3.1 del “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19”.
Qui i massimali sono definiti come segue:
Come si può notare, per conoscere i limiti massimi concessi è fondamentale tenere presente la data in base alla quale l’aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario. Tale data di riferimento, a seconda delle condizioni di fruizione, viene individuata come:
Per quanto riguarda dunque gli aiuti concessi mediante credito d’imposta, come il Bonus Affitto Imprese, è previsto che la data di riferimento sia quella di presentazione della dichiarazione dei redditi, oppure quella in cui viene approvata la compensazione del credito.
Ulteriori precisazioni sono pervenute con il DL n. 73 del 25 maggio 2021, così come modificato dalla Legge n. 106 del 23 Luglio 2021. Qui è stato chiarito che per i contributi concessi mediante credito d’imposta, a seconda della scelta di fruizione del richiedente, si deve far riferimento alla data:
Alla luce di ciò, il Fisco precisa però che la disciplina riguardante la concessione degli aiuti di Stato è stata interessata da una nuova recente modifica, apportata dalla decisione della Commissione Europea C(2022) 171 final dell’11 Gennaio 2022 che, per quanto riguarda la data di individuazione della data di concessione dell’aiuto, ha esteso il termine fino al 30 giugno 2022.
Ne deriva pertanto che, ad oggi, i limiti massimi concessi per gli aiuti di Stato sono pari a:
Nel caso di oggi dunque, tenendo conto che la Dichiarazione dei Redditi è stata presentata in data 2 novembre 2021, la società istante dovrà tener presente il limite massimo di 1.800.000 euro.
Leggi anche: “Bonus Affitto Imprese: requisiti obbligatori del contratto di locazione”
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