Nell’ambito dell’abbattimento delle barriere architettoniche, la legge di settore che disciplina criteri e specifiche tecniche da rispettare è il DM n. 236 del 14 giugno 1989.

La norma nello specifico si applica a:

  • Edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non, compresi quelli di edilizia residenziale convenzionata;
  • Edifici di nuova costruzione di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata;
  • Opere di ristrutturazione di edifici privati, residenziali e non, e di edifici di ERP sovvenzionata e agevolata;
  • Spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui sopra.

Vediamo di seguito quali sono i criteri obbligatori da soddisfare per favorire l’eliminazione delle barriere architettoniche.

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Barriere architettoniche: livelli di qualità, in cosa consistono

I criteri da soddisfare in relazione all’abbattimento delle barriere architettoniche includono nello specifico 3 “livelli di qualità dello spazio costruito”, ovvero:

  1. Accessibilità, ovvero la possibilità – anche per i soggetti con capacità motorie o sensoriali ridotte o impedite – di:
    • Accedere agevolmente a edifici e singole unità immobiliari;
    • Fruire degli spazi e utilizzare le attrezzature autonomamente e in condizioni di sicurezza.
  1. Visitabilità, ovvero la possibilità – anche per le persone con handicap o capacità ridotte – di:
    • Avere accesso agli “spazi di relazione”, e quindi ai luoghi di soggiorno, pranzo, lavoro, servizio, incontro;
    • Avere accesso ad almeno 1 servizio igienico in riferimento ad ogni unità immobiliare.
  1. Adattabilità, ovvero la possibilità di procedere nel tempo con modifiche e adeguamenti necessari a rendere accessibile e fruibile lo spazio costruito anche alle persone con capacità motoria o sensoriale ridotta.

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Livelli di qualità dello spazio costruito in base all’importanza

Il livello di accessibilità è considerato quello più importante, in quanto consente la completa fruizione dell’immobile nell’immediato.

Il livello di visitabilità è invece un fattore che non consente l’utilizzo completo dell’immobile, ma lo limita ad una parte dell’edificio o delle singole unità. Permette però alla persona con mobilità ridotta o impedita di svolgere ogni tipo di relazione fondamentale alla fruizione di quello spazio.

L’adattabilità infine è un livello di qualità ridotto, in quanto non ha effetti nell’immediato e risulta potenzialmente suscettibile. Viene considerato sulla base di previsioni progettuali e mira ad una futura trasformazione del livello di qualità dell’immobile da non accessibile ad accessibile. L’adattabilità viene definita pertanto come un’accessibilità differita.