Il Bonus Barriere Architettoniche è l’incentivo in ambito edilizio dedicato all’eliminazione delle barriere e di qualsiasi ostacolo di vivibilità o accessibilità possa esistere negli edifici.
Nello specifico, l’agevolazione viene concessa nella misura del 75% come detrazione da IRPEF o da IRES, ed è fruibile in relazione a tutte le tipologie di edifici esistenti.
L’incentivo però è caratterizzato da una grave mancanza nei suoi termini disciplinari, in quanto non ammette in alcun modo i trasferimenti in caso di decesso del beneficiario o di cessione dell’immobile.
Sommario
Il Bonus Barriere Architettoniche è disciplinato dal Decreto Rilancio all’art. 119-ter, concede una detrazione pari al 75% ed è da considerarsi differente e aggiuntiva rispetto alle detrazioni già esistenti per i lavori mirati all’abbattimento delle barriere, ovvero:
Entrambe le agevolazioni già esistenti, tuttavia, hanno una caratteristica notevole, in quanto sono destinati esclusivamente alle unità e agli edifici a scopo abitativo.
Il Bonus Barriere al 75%, a differenza di questi, è destinato ad unità abitative e non abitative. Può essere fruito addirittura dalle imprese per ristrutturare gli immobili strumentali (approfondisci qui).
Nato in forma sperimentale con efficacia esclusivamente per le spese sostenute nel 2022, l’incentivo alla fine è stato prorogato dalla Legge di Bilancio 2023 fino al 2025.
La detrazione al 75% ammette un’ampia platea di beneficiari, e tra l’altro i lavori possono essere realizzati in tutti gli edifici e le unità che siano già esistenti. Sono esclusi solo gli immobili in fase di costruzione e quelli oggetto di demolizione e ricostruzione.
A differenza del Superbonus e del Bonus Ristrutturazione, però, il Bonus Barriere Architettoniche dispone di un limite piuttosto importante, ovvero non consente di poter trasferire il beneficio, né in caso di decesso né in caso di cessione (vendita o assegnazione) dell’immobile.
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Advertisement - PubblicitàIl Bonus Ristrutturazione, così come anche il Superbonus e l’Ecobonus, prevedono che sia possibile – in caso di decesso del soggetto beneficiario – trasferire le quote di detrazione che rimangono da fruire, a favore dell’erede o degli eredi che mantengano la disponibilità materiale e diretta dell’immobile oggetto di lavori.
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Si tratta di due requisiti indispensabili (quello di essere erede e quello di poter disporre dell’immobile) che non ammettono alcuna eccezione. Infatti:
Ebbene, se sorvoliamo questi casi e tutti i possibili casi correlati, questi bonus edilizi ammettono comunque – nel rispetto dei due requisiti citati – la possibilità di trasferire le quote rimanenti di detrazione a favore dell’erede.
La stessa cosa è prevista in caso di cessione, seppur con caratteristiche differenti.
Nello specifico, se l’immobile oggetto di lavori agevolabili dovesse essere venduto o donato prima che il beneficiario abbia concluso la fruizione della detrazione, la normativa prevede che le rate residue si trasferiscano automaticamente a favore dell’acquirente o del donatario con la sottoscrizione del relativo atto.
Il soggetto originario beneficiario della detrazione, però, ha la possibilità di scegliere di continuare a beneficiare personalmente della detrazione. In questo caso, nell’atto di vendita o di donazione, il cedente dovrà specificare espressamente la volontà di continuare ad usufruire dell’agevolazione.
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Advertisement - PubblicitàIl Bonus Barriere Architettoniche con detrazione al 75% non ammette la possibilità di poter trasferire le rate residue di detrazione a favore degli eredi del deceduto né a favore di acquirenti o donatari.
Questo significa che nel caso in cui il beneficiario della detrazione dovesse venire a mancare, la detrazione andrebbe automaticamente perduta, e non ci sarebbe possibilità di recuperare le quote restanti.
Il punto è stato chiarito di recente con la Circolare n. 17/E del 26 giugno 2023, dove viene sottolineato appunto che:
“In assenza di specifiche disposizioni, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce in caso di decesso del contribuente che ha sostenuto le relative spese.”
Per quanto riguarda poi i casi di cessione dell’immobile, anche qui non si applica il principio del trasferimento automatico delle quote a favore dell’acquirente o del donatario.
Il beneficiario della detrazione, tuttavia, avrà la possibilità di continuare ad usufruire delle rate restanti per le spese che ha sostenuto, nonostante abbia ceduto l’immobile oggetto di interventi.
In caso contrario, le quote restanti andranno anche qui automaticamente perdute.
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