Cosa accade se l’usufruttuario decide di compiere degli interventi edilizi che non rispettano le normative vigenti, e che quindi risultano illegali? La responsabilità ricade anche sul nudo proprietario?
Il condono edilizio è stato spesso argomento di discussione, sia in ambito politico che in sede di tribunale. Anche stavolta torniamo a parlarne, vista la recente sentenza che ha dovuto affrontare il TAR Napoli.
Cosa accade nel caso in cui un condomino moroso abbia ricevuto il decreto ingiuntivo che lo obbliga a pagare le quote condominiali, ma egli non procede immediatamente al pagamento?
L’abuso edilizio è un reato conseguibile sia dal punto di vista amministrativo che da quello penale. Mentre nel primo caso l’illecito non finisce mai in prescrizione, nel secondo caso invece la prescrizione può avvenire dopo 4 o 5 anni.
Un recente caso posto al giudizio del TAR Valle d’Aosta in merito alla natura del muro di contenimento, ha portato il giudice a ricordare che tale elemento costruttivo non può che essere considerato, in ogni casistica, una nuova costruzione.
Nelle normative precedenti, la ricostruzione di un rudere era considerata in ogni caso una nuova costruzione. Le cose però sono cambiate nel 2013.
Come era stato annunciato settimane fa dal Presidente Conte, finalmente il Consiglio dei Ministri ha approvato l’ultima bozza del Decreto Semplificazioni, seppur servendosi della formula “salvo intese”.
Negli ultimi mesi la TELT, società italo-francese che gestisce i cantieri TAV, ha affidato appalti per oltre 250 milioni di euro. Ciò è stato possibile alla continuazione, anche in piena emergenza da Covid-19, della gestione delle procedure in maniera telematica.
Il TAR Lecce ha inaspettatamente deciso con una recente sentenza di permettere la realizzazione di costruzioni in territorio costiero. Fino a tale decisione, era stata stabilita dal PPTR l’impossibilità di costruire entro 300 metri dal mare.
La Cassazione ha recentemente stabilito che le ringhiere e i divisori dei balconi in Condominio sono parti comuni. Per cui, le spese per la loro sostituzione, riparazione o ristrutturazione sono da ripartire tra tutti gli abitanti del condominio.