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Come progettare un bagno per disabili: gli elementi, le regole, la normativa

Affinché la stanza da bagno sia agevolmente fruibile anche dalle persone con disabilità deve possedere una serie di requisiti che sono dettagliati nel testo della normativa, tra l’altro, recentemente aggiornato lo scorso 30 giugno 2024.

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Affinché la stanza da bagno sia agevolmente fruibile anche dalle persone con disabilità, in particolare da coloro i quali hanno necessità di muoversi in sedia a rotelle, deve possedere una serie di requisiti che sono dettagliati nel testo della normativa, tra l’altro, recentemente aggiornato lo scorso 30 giugno 2024.

I riferimenti contenenti le linee guida per la progettazione di un bagno per persone disabili sono i seguenti:

  • Legge 13/89 il cui focal point è rappresentato dalle disposizioni atte ad eliminare le barriere architettoniche negli edifici privati;
  • Circolare del Ministero Lavori Pubblici n. 1669 del 22/06/1989 esplicativa della sopraccitata Legge del 9 gennaio 1989, n. 13;
  • Decreto Ministeriale n. 236/89 che contiene le specifiche tecniche per garantire l’accessibilità agli edifici privati e a quelli in edilizia residenziale pubblica e agevolata, sempre nell’ottica di superare le barriere architettoniche;
  • DPR 503/96: regolamento per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

L’obiettivo è ottenere un bagno senza barriere architettoniche, ossia ostacoli, che possono impedirne o comunque renderne difficoltoso l’utilizzo da parte degli utenti con disabilità, allo scopo di permettere a questi ultimi di prendersi quotidianamente cura della propria igiene personale in modo autonomo.

Accedendo al seguente link troviamo invece tutte le informazioni dettagliate in merito ai nuovi parametri con effetto 30 giugno 2024 per il riconoscimento dell’invalidità, le percentuali attribuite per quanto concerne l’indennizzo, come avviene la presentazione della relativa domanda nonché la sua valutazione da parte degli Istituti competenti quali l’INPS e l’ASL.

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Le misure minime del bagno per disabili

Il capitolo misure riveste ovviamente un ruolo fondamentale. Infatti, gli spazi devono essere tali da agevolare i movimenti dell’utente all’interno del bagno.

Partiamo dalla base: quanto misura in larghezza una sedia a rotelle? Mediamente si tratta di 70-75 centimetri.

Ebbene, dobbiamo considerare che in fase di rotazione a 360 gradi, la stessa carrozzina può arrivare a generare un ingombro, ossia necessitare di un raggio d’azione, pari a 150 centimetri. Praticamente il doppio della sua larghezza. Ecco spiegato perché è indispensabile rispettare i parametri sopraindicati in materia di distanza tra i sanitari.

Ad esempio, in un bagno in cui water e bidet sono collocati uno dinanzi all’altro, non si può scendere al di sotto degli 80 centimetri.

Il nuovo testo entrato in vigore lo scorso 30 giugno stabilisce che il locale adibito a bagno utilizzato dalle persone disabili deve prevedere uno spazio non inferiore a 200 x 200 centimetri.
Prima queste misure erano fissate in 180 x 180 centimetri.

Questa, dunque, è la misura minima che deve essere calcolata in fase di progettazione di questo ambiente.

Tale parametro è stato aumentato proprio per garantire agli utenti disabili una migliore manovrabilità, pensando anche alle sedie a rotelle di dimensioni maggiori rispetto allo standard di 75-80 cm, nonché per agevolare l’assistenza in caso di un accompagnatore.

Anche la porta di ingresso del bagno può costituire una barriera architettonica per il disabile. Per questa ragione, la normativa vigente prevede che:

  • la porta deve avere una luce di passaggio netta che misura minimo 85 centimetri;
  • l’apertura deve avvenire verso l’esterno, se si tratta di una porta a battente;
  • in caso di porta scorrevole a scomparsa nella parete oppure di porta a libro, permane il limite minimo di 85 centimetri di larghezza effettivi che devono essere a disposizione del disabile per poter varcare la soglia seduto nella sua sedia a rotelle;
  • la maniglia deve trovarsi ad un’altezza compresa tra 85 e 96 centimetri dal pavimento (misura consigliata = 90 cm).

Se si opta per la porta scorrevole, esistono anche modelli dotati del meccanismo di autochiusura: la porta, una volta aperta, si richiude da sola senza che l’utente debba far nulla.
Un altro must have inerente la porta del bagno per disabili è inerente la modalità di chiusura della stessa.

La normativa richiede obbligatoriamente l’installazione di una serratura tipo a nottolino: in questo modo la porta si può chiudere dall’interno semplicemente ruotando un’apposita manopola (la normativa stabilisce rigorosamente che deve essere sprovvista di chiave).

In caso di necessità, si potrà aprire facilmente la porta dall’esterno con l’ausilio di una moneta. In aggiunta alla serratura-nottolino, si può dotare la porta del bagno anche di un maniglione supplementare, interno ed esterno, in grado di agevolare ulteriormente la manovra di entrata e di uscita dalla stanza.

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Le caratteristiche che devono possedere water e bidet

Il WC deve avere l’altezza della seduta a 45-50 centimetri da terra, meglio se trattasi di modello sospeso.

Un altro parametro importante è la distanza dalla parete: il wc destinato ai disabili deve sporgere dal muro 75-80 centimetri e deve prevedere dall’asse di seduta uno spazio di manovra per la sedia a rotelle di almeno 100 cm. In ogni caso, la distanza laterale dal muro non può essere inferiore ai 40 centimetri.

E’ inoltre indispensabile l’installazione di un apposito maniglione orizzontale parallelo al water poiché funge da punto di appoggio e supporto all’utente mentre si siede e poi si rialza dal sanitario, pertanto, è fondamentale la sua presenza in bagno.

Tutte queste cautele vanno messe in atto, oltre che per rispettare la normativa in vigore, in primis nell’ottica di facilitare la persona disabile nell’accesso e nell’utilizzo del sanitario.

Regole analoghe valgono per quanto riguarda la scelta e la modalità di installazione del bidet:

  • deve essere collocato ad una distanza minima di 40 centimetri dalla parete laterale;
  • il bordo anteriore del sanitario deve trovarsi a non meno di 75-80 centimetri dalla parete posteriore;
  • il piano superiore, ossia il punto di appoggio per l’utente, deve trovarsi a 45-50 centimetri dal pavimento.

La normativa punta ad eliminare, o almeno a ridurre il più possibile, il disagio per le persone disabili mentre accedono ed usufruiscono di questo ambiente, sia che si tratti di un’abitazione privata sia nell’ambito di un luogo pubblico. Si vuole rendere il meno impattante possibile la difficoltà di muoversi, alzarsi e risedersi.

A questo scopo, un’opzione estremamente utile è rappresentata dall’istallazione del vaso-bidet.

Come suggerisce il nome stesso, si tratta di un sanitario due-in-uno che riesce ad evitare all’utente l’ulteriore spostamento dal wc al bidet, infatti, si tratta di un wc dotato di un apposito ugello erogatore per svolgere la funzione bidet all’occorrenza.

Ci sono parecchi modelli in commercio, pertanto, anche nel caso del vaso-bidet si può facilmente optare anche per quello sospeso.

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Come deve essere il lavabo in un bagno per disabili

Anche il lavabo può costituire una barriera architettonica che mette in difficoltà la persona disabile, pertanto, affinché sia agevolmente utilizzabile deve possedere le seguenti caratteristiche:

  • consentire all’utente di avvicinarsi al lavandino posizionandosi al di sotto dello stesso con la sedia a rotelle, il che significa che lo spazio al di sotto deve essere libero, non occupato da cassetti, colonne o altri elementi che normalmente ci sono e che sono complementari alla consolle lavabo;
  • essere collocato a un’altezza compresa tra 80 e 90 centimetri da terra;
  • non è obbligatorio ma consigliabile che il sifone sia incassato alla parete;
  • il lavabo deve essere equipaggiato con la rubinetteria specifica: si tratta di rubinetti e miscelatori concepiti per consentire anche ai soggetti con difficoltà motorie di manovrarli senza difficoltà. Il modello che va per la maggiore è il rubinetto con leva clinica: è caratterizzato dalla presenza di una maniglia molto lunga che evita all’utente di dover raggiungere il miscelatore con le mani e gli consente di regolare perfettamente il flusso e la temperatura dell’acqua desiderati per lavarsi le mani. Infatti, la leva clinica può essere azionata anche con il dorso della mano oppure con il gomito;
  • i materiali di costruzione, non solo del lavabo ma in generale di tutti i sanitari destinati ai disabili, devono essere morbidi e privi di spigoli in modo tale da evitare che l’utente si possa ferire a causa di colpi accidentali.
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Doccia e vasca da bagno secondo la normativa aggiornata il 30 giugno 2024

Per un disabile la doccia può costituire la barriera architettonica maggiore, soprattutto se pensiamo a un box doccia piccolo, angolare, che magari misura solo 80 x 80 centimetri.
Semplicemente impossibile da utilizzare per una persona in sedia a rotelle.

Nel caso della doccia la difficoltà per il disabile è doppia: riuscire ad accedere al sanitario ed essere in grado di usufruirne in modo agevole e sicuro.

Come prevede la normativa, la doccia per disabili deve essere progettata osservando le seguenti caratteristiche:

  • avere un’apertura esterna a 180 gradi;
  • il punto di ingresso deve misurare almeno dai 70 agli 85 centimetri;
  • l’altezza del sedile collocato all’interno del box doccia deve essere pari almeno a 50 centimetri e deve essere flessibile e dotato di doccino estraibile, il tutto per consentire al disabile di lavarsi restando comodamente seduto, senza dover compiere ulteriori spostamenti.

A discrezione dell’utente, ci sono in commercio anche modelli dotati di sistemi meccanici per supportarlo sia all’ingresso sia all’uscita dalla doccia.

In alternativa alla doccia, la migliore soluzione in presenza di una persona disabile, prevista dalla normativa ma in ogni caso suggerita dal buonsenso, è quella di installare una vasca da bagno con sportello.

Questa soluzione consente alla persona con disabilità, o con difficoltà motorie in genere, di accedere facilmente alla vasca evitandogli completamente di dover compiere il movimento di sollevamento delle gambe da terra per scavalcare il bordo vasca nonché successivamente piegare gli arti inferiori per sedersi all’interno della stessa.

L’altra peculiarità importantissima di questo sanitario, infatti, è la presenza di una seduta interna ad altezza variabile: questo evita di dover piegare le gambe per sedersi sul fondo della vasca.

Il punto di seduta può arrivare a misurare anche più di 50 centimetri di altezza.

Per quanto riguarda invece la larghezza della vasca da bagno, in base alle esigenze dell’utente, può raggiungere anche i 150 centimetri.

Abbiamo dimensioni variabili anche per lo sportello di accesso che, tuttavia, non può avere una larghezza inferiore ai 70 centimetri in base alla normativa vigente.



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TAGS: bagno, progettazione bagno

Autore: Andrea Dicanto

Autore Andrea Dicanto
Appassionato Progettista esperto nel settore dell'Edilizia, delle Costruzioni e dell'Arredamento. Fin da giovane ho sempre studiato ed analizzato problematiche che vanno dalle questioni statiche di edifici e costruzioni fino al miglior modo di progettare ed arredare gli spazi interni, strizzando l'occhio alle nuove tecnologie soprattutto in ambito sismico.

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