All’apertura di un cantiere, il datore di lavoro spesso provvede all’installazione di presidi igienici mobili, comunemente definiti bagni chimici, che possano assolvere alle necessità dei dipendenti e che siano conformi alle normative igieniche nazionali ed europee.
L’installazione di un bagno chimico è tendenzialmente un’operazione agevole e piuttosto economica, in quanto tali presidi non necessitano di allacciamenti fognari e possono essere installati pressoché ovunque. Una soluzione indubbiamente comoda e pratica, ma che non può essere proposta in qualsiasi situazione.
Difatti, ad esempio, per le ristrutturazioni di appartamenti in città, l’utilizzo del bagno mobile può essere sconsigliabile o, talvolta, praticamente impossibile considerando quantomeno complicato collocarlo all’interno dello stesso appartamento in ristrutturazione, il condominio può non essere dotato di un cortile dove installarlo oppure possono sorgere problemi e malumori tra gli altri condomini.
Anche l’eventuale installazione sul marciapiede adiacente necessita, oltre che di spazio non sempre disponibile, anche del pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico, che può rivelarsi particolarmente onerosa.
Sommario
Prima di approfondire la normativa di settore, appare opportuno definire meglio le caratteristiche e le funzioni di tali strumenti.
I bagni chimici si presentano come cabine mobili equipaggiate per assolvere a servizi igienici. Essi non sono collegati alla rete idrica o fognaria e pertanto possono essere installati ovunque, senza particolari oneri o complicazioni.
Tali presidi igienici si presentano con una forma di parallelepipedo, base quadrata (o rettangolare) e tetto bombato (o spiovente). Su una delle pareti viene montata una porta apribile a mano sia dall’esterno che dall’interno, salvo che non venga attivato il sistema di bloccaggio interno da parte dell’utilizzatore (comunque aggirabile in caso di emergenza).
Sotto al tetto sono posizionate delle grate che permettono la ventilazione dell’ambiente interno. Sono generalmente fabbricati in materiale plastico e sono prodotti unisex, destinati all’utilizzo di una sola persona alla volta.
Advertisement - PubblicitàComunemente i bagni chimici hanno un prezzo di acquisto che si aggira intorno ai 1000-1500 €, a seconda delle caratteristiche e del modello. Per i datori di lavoro, soprattutto per questioni logistiche e di manutenzione, risulta chiaramente più pratico affittarli in caso di necessità.
Vi sono molte aziende che offrono dei servizi di noleggio di bagni chimici, con un costo medio di circa €. 100,00 al giorno, esclusi gli oneri aggiuntivi per i servizi di manutenzione e sanificazione, che vengono normalmente garantiti dal fornitore stesso.
Un’ultima curiosità: nonostante l’espressione bagni chimici sia ormai entrata nel linguaggio comune, sarebbe più corretto parlare di bagni mobili. Difatti, gli agenti chimici antifermentativi e disgreganti che venivano operati in passato sono stati progressivamente sostituiti da prodotti più naturali.
Advertisement - PubblicitàLa prima normativa italiana che ha regolato, seppur incidentalmente e marginalmente, l’utilizzo dei bagni chimici nei cantieri è il Decreto Legislantivo n.81 del 2008, al suo allegato 13 (Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere). Qui viene previsto che i servizi igienici devono rispondere a specifici standard di pulizia e decenza e che ogni cantiere edile deve disporre di almeno 1 gabinetto ogni 10 impiegati.
Se vengono adoperati bagni mobili chimici, questi devono presentare caratteristiche idonee a minimizzare ogni rischio sanitario per chi ne usufruisce.
Successivamente, con la sempre maggiore diffusione dei bagni mobili per eventi, manifestazioni, e, appunto, cantieri, si è resa necessaria una regolamentazione specifica e completa del settore. A rispondere a questa esigenza, è intervenuta nei primi mesi del 2012 la normativa europea EN 16194, poi riprodotta in Italia nell’aprile dello stesso anno dalla norma UNI EN 16194.
Per chiarezza e completezza di esposizione, va chiarito che l’UNI (Ente nazionale italiano di unificazione) non è un “legislatore ufficiale”, ma è un’associazione privata di normazione tecnica nei settori industriali e commerciali e nel terziario, riconosciuta a livello statale e comunitario.
Di conseguenza, quelle proposte dall’UNI sono norme a base volontaria, ma che vengono comunemente applicate da tutti gli operatori del settore come standard di sicurezza e qualità vincolanti. Difatti, nel 2018 l’Italia ha riconosciuto l’interesse pubblico della sua attività normativa.
Inoltre, in varie fonti legislative vengono fatti espliciti riferimenti alle normative UNI, quindi si può legittimamente sostenere che queste disposizioni abbiano un non trascurabile grado di cogenza.
Advertisement - PubblicitàLa norma ripropone dalla precedente legislazione il rapporto tra numero di lavoratori e numero di bagni chimici, che deve essere di 10 a 1. Quindi se i lavoratori sono 11, dovrà essere installato un secondo bagno chimico. Con 21 utenti dovrà essere predisposto un terzo bagno mobile, e così via.
Naturalmente, nella definizione di lavoratori vanno inclusi anche eventuali addetti al cantiere, subappaltatori e soggetti che svolgono attività di vigilanza e direzione dell’opera.
Per ciò che concerne le distanze, è prescritta una distanza massima di 100 metri tra il bagno e la postazione di lavoro. Nel caso in cui il cantiere si sviluppi su più piani, va installato almeno un bagno chimico ogni due piani.
Relativamente alle dimensioni, vengono disposti stringenti requisiti minimi: ciascun bagno mobile situato nel cantiere edile deve avere uno spazio interno di almeno 1 metro quadro con una altezza minima di due metri. Deve predisporsi un efficace sistema di ventilazione e il bagno va dotato di una porta apribile sia dall’interno che dall’esterno. Indispensabile anche il montaggio di un apposito indicatore che segnali all’esterno che il bagno è occupato.
Vengono poi previsti numerosi altri obblighi, atti a garantire la sicurezza e la salubrità dell’ambiente, nonché un comodo e riservato utilizzo da parte degli utenti.
Tra questi, si possono segnalare:
Anche nei cantieri edili può essere necessaria l’installazione di un bagno per i disabili. Anche in questo caso, interviene la norma UNI fissando degli specifici standard di qualità. Il dispositivo sanitario deve essere fruibile con la sedia a rotelle, quindi l’entrata va resa accessibile al livello del suolo, senza la presenza di gradini o piani inclinati.
Non è a tal fine necessario, sebbene auspicabile, che la sedia a rotelle possa compiere un giro completo all’interno della struttura. La porta deve avere una larghezza minima di 80 cm e l’interno deve essere di larghezza e profondità non inferiore ai 140 cm. Il lavabo va posto lateralmente rispetto all’entrata e va equipaggiato con un rubinetto a leva.
La norma UNI EN 16194 fornisce inoltre una serie di direttive relative al noleggio degli impianti (con riferimento a consegna, forniture di materiali e ogni altro servizio di manutenzione e assistenza). L’obiettivo dichiarato è quello di semplificare la relazione tra le parti, riducendo al minimo i contenuti della discussione e prevenendo possibili liti e incomprensioni.
Se la società di noleggio rispetta tutte le prescrizioni previste dalla norma può comunicarlo all’esterno in forma pubblicitaria o privata, dichiarando che il servizio è stato effettuato in conformità con la UNI EN 16194. Questa dichiarazione rappresenta una garanzia di qualità ed efficienza pressoché indispensabile per poter lavorare nel settore.
Advertisement - PubblicitàCon la pandemia da Covid-19, il Governo ha reso maggiormente stringenti e vincolanti le disposizioni igienico-sanitarie per i cantieri, al fine di limitare i contagi e prevenire la diffusione del virus. Naturalmente, queste disposizioni si applicano anche ai bagni mobili, laddove presenti all’interno del cantiere.
A tal fine, nella primavera del 2020 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e vari enti e associazioni, ha predisposto il Protocollo Condiviso di Regolazione per il Contenimento della Diffusione del Covid 19 nei Cantieri.
Tale protocollo, alla sua sezione 3, prevede una responsabilità in capo al datore di lavoro per la pulizia e la sanificazione del cantiere. In particolare, egli (naturalmente per mezzo di servizi interni o più comunemente forniti da terzi) deve assicurare la pulizia giornaliera e una periodica sanificazione di spogliatoi e aree comuni, con particolare attenzione agli ambienti chiusi, quali appunto i bagni chimici.
Risulta fondamentale assicurare per questi spazi un corretto e frequente ricambio dell’aria, così mantenendo un adeguato livello di salubrità.
Nel definire la periodicità e le modalità degli interventi di sanificazione il Datore di Lavoro deve coinvolgere, per quanto possibile, il medico competente, l’RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione)e l’RLS (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza).
Viene inoltre stabilito che il cantiere è obbligato a predisporre dei servizi igienici dedicati a tutti i soggetti esterni che possano avere l’autorizzazione ad accedere al cantiere, per evitare che questi attraversino gli spazi comuni o accedano ai locali chiusi con conseguente contatto con i dipendenti. In questo caso, risulta particolarmente consigliabile, per ragioni pratiche ed economiche, installare un bagno chimico nelle strette vicinanze dell’area di lavoro.
Con l’allegato 13 del DPCM del 3 dicembre del 2020, le disposizioni in materia di sicurezza, salubrità e sanificazione degli ambienti nei cantieri previste dal precedente protocollo sono state in buona sostanza riconfermate e riproposte senza significative aggiunte o variazioni. Stessa prassi seguita dal più recente DPCM del marzo 2021.
Compila il form sottostante: la tua richiesta verrà moderata e successivamente inoltrata alle migliori Aziende del settore, GRATUITAMENTE!