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Ritenute appalti: no verifica per beni del committente

L’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti in merito alla verifica delle ritenute relative agli appalti. Approfondiamo di seguito.

Ritenute appalti: no verifica per beni del committenteRitenute appalti: no verifica per beni del committente
Ultimo Aggiornamento:

Con la Consulenza n. 1 del 14 gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti in merito alla verifica delle ritenute relative agli appalti.

Si stabilisce che i beni strumentali di proprietà del committente, non saranno soggetti al regime di controllo delle ritenute sulle imprese che prendono in carico gli appalti.

Approfondiamo di seguito.

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Ritenute appalti: la normativa impone l’obbligo di verifica

Le delucidazioni trattate dall’Agenzia delle Entrate riguardano le modalità di applicazione dell’art. 17-bis del DL n. 241 del 9 luglio 1997. Che è stato poi integrato con la modifica introdotta dal DL n. 124 del 26 ottobre 2019 all’art. 4.

Tale modifica impone l’obbligo per diversi committenti che affidano interventi edilizi alle imprese appaltatici, di verificare il versamento delle ritenute rilasciate dalle imprese in merito agli appalti. La disposizione è stata introdotta al fine di favorire la regolarizzazione della manodopera, con l’obiettivo finale di ridurre al massimo il lavoro illecito.

I casi in cui è obbligatoria la verifica da parte dei committenti sono:

  • Appalto inerente alla realizzazione di una o più opere (o servizi) dal valore complessivo annuo superiore a 200.000 euro. Con affidamento tramite “appalti, subappalti, affidamenti a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati – affidati alla singola impresa.”;
  • Appalti che comprendono un prevalente utilizzo di manodopera, nei quali la prestazione si svolge presso sedi in possesso del committente. E in cui si prevede l’utilizzo di beni strumentali ad esso appartenenti, o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Dunque, in questi casi, la legge impone che il committente richieda delle copie delle deleghe di pagamento eseguite dalle imprese appaltatrici. Documento che gli appaltatori sono obbligati a fornire a scopo di verifica.

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I beni del Committente non sono beni strumentali

Il chiarimento dell’Agenzia è stato conseguente ad una richiesta di chiarimenti mossa da parte di un’associazione. Il caso riguardava appunto la verifica delle ritenute negli appalti, con una specifica domanda inerente ai beni strumentali di proprietà del committente.

L’appalto in questione aveva come oggetto la sostituzione di vecchi pannelli fotovoltaici con dei nuovi. I pannelli nuovi, in questo caso, risultavano appartenere al committente.

L’associazione ha chiesto dunque se, i materiali in possesso del committente fossero da considerare come beni strumentali da integrare nelle verifiche obbligatorie imposte dalla norma.

Le Entrate hanno così chiarito come tali materiali appartenenti al committente, in assenza degli altri requisiti di legge, siano da considerare “oggetto di appalto”.

Si stabilisce dunque che i beni di proprietà, in tal caso, non rientrano tra i beni strumentali. Dunque gli obblighi imposti dall’ art. 17-bis non sono applicabili.



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TAGS: appalti, appalto, beni strumentali, manodopera, ritenute

Autore: Redazione Online

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