Riforma Codice Appalti, DDL approvato alla Camera
Lo scorso 11 Maggio la Commissione VIII ambiente, territorio e lavori pubblici ha ufficialmente approvato la riforma del codice degli appalti la quale, è necessario specificarlo, era già stata approvata in Senato.
Lo scorso 11 Maggio la Commissione VIII ambiente, territorio e lavori pubblici ha ufficialmente approvato la riforma del codice degli appalti la quale, è necessario specificarlo, era già stata approvata in Senato.
La palla ora passa all’aula di Montecitorio prima di tornare nuovamente in Senato, procedura necessaria per rendere l’intero articolato effettivo ed esecutivo, ma nonostante i timori non dovrebbero esserci lungaggini burocratiche di alcuna sorta e la deadline di fine Giugno dovrebbe essere rispettata appieno.
Sono diverse le novità e agli aspetti che tale riforma è andata a presentare e prendere in considerazione ed è per questo che ora ne offriremo un resoconto il più esaustivo e dettagliato possibile.
Leggi anche: “Codice degli Appalti: riforma in 2 fasi, come funziona“;
Advertisement - PubblicitàI temi salienti della Riforma
Come detto, nella seduta dell’11 Maggio l’VIII Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei Deputati ha ufficialmente approvato alcuni emendamenti facenti riferimento all’apposito disegno di legge Delega al Governo in materia di contratti pubblici (il cui testo è liberamente scaricabile e consultabile).
Si tratta di una riforma che, com’è facilmente intuibile, si rivolge alle originali direttive e ai criteri espletativi di base ampliandoli con nuovi e preziosi elementi tra cui la previsione del divieto di prestazione gratuita nello svolgimento delle attività professionali, eccezion fatta per specifiche casistiche, e soprattutto la revisione delle competenze dell’ANAC in tema di contratti pubblici, con il preciso scopo di offrire un servizio di monitoraggio e vigilanza sull’intero settore caratterizzato da standard qualitativi di assoluta eccellenza, nonché di pieno supporto alle varie stazioni appaltanti.
Advertisement - PubblicitàLe finalità principali
Il suddetto disegno di legge Delega al Governo in materia di contratti pubblici, approvato il 9 Marzo in Senato, delega per l’appunto il Governo il compito di adottare uno o più decreti legislativi facenti riferimento ai contratti pubblici con il preciso scopo di:
- Apportare modifiche semplificative e rendere maggiormente usabile l’attuale normativa vigente in tema di contratti pubblici riferibili a lavori, forniture e servizi. Attuale normativa che, qualora lo si desideri, è consultabile mediante apposito link.
- Rendere idonea la disciplina dei contratti pubblici agli standard del diritto europeo e quindi a tutti quelle direttive e quelle norme espresse con chiarezza dalla Corte costituzionale e da tutte quelle realtà superiori sia interne sia sovranazionali operanti nel settore giuridico.
- Far sì che casistiche di rilevamento di eventuali infrazioni da parte della Commissione europea non abbiano modo di palesarsi e, laddove ce ne fossero alcune già in essere, procedere con la loro tempestiva risoluzione.
Advertisement - PubblicitàGli emendamenti approvati
Tra gli emendamenti approvati nella seduta dell’11 Maggio e inerenti al disegno di legge Delega al Governo in materia di contratti pubblici abbiamo:
- l’inserimento tra i principi e criteri direttivi della nuova lettera a-bis), ove è stato precisato che la legge delega dovrà contenere la “revisione delle competenze dell’Autorità nazionale anticorruzione in materia di contratti pubblici, al fine di rafforzarne le funzioni di vigilanza sul settore e di supporto alle stazioni appaltanti“;
- la modificazione del testo della lettera c) tramite l’inserimento dell’obbligatorietà di motivare la decisione di non procedere alla suddivisione in lotti, pertanto, nella finalità di favorire la partecipazione da parte delle micro e piccole imprese, si dovranno prevedere criteri premiali per l’aggregazione di impresa, nel rispetto dei principi unionali di parità di trattamento e non discriminazione tra gli operatori economici della possibilità di procedere alla suddivisione degli appalti in lotti sulla base di criteri qualitativi o quantitativi, con obbligo di motivare la decisione di non procedere a detta suddivisione nonché del divieto di accorpamento artificioso dei lotti, in coerenza con i princìpi dello Small Business Act (testo consultabile tramite il link), di cui alla comunicazione della Commissione europea (COM(2008) 394 definitivo), del 25 giugno 2008, anche al fine di valorizzare le imprese di prossimità;
- la modifica della lettera g) attraverso l’inserimento della facoltà, in capo alle stazioni appaltanti, di riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione ad operatori economici, il cui obiettivo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate;
- l’inserimento, tra i principi e i criteri direttivi, della nuova lettera h-bis), nella quale si è previsto il divieto di prestazione gratuita delle attività professionali, salvo che in ipotesi eccezionali e previa adeguata motivazione;
- la modifica della lettera o) con la ridefinizione dei livelli di progettazione al fine della loro riduzione;
- la modifica della lettera cc) dove già si prescriveva l’individuazione delle ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori, è stato aggiunto, fermo restando il possesso della necessaria qualificazione per la redazione dei progetti, l’obbligo di indicare, nei documenti di gara o negli inviti, delle modalità per la corresponsione diretta da parte della stazione appaltante al progettista o della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta dall’operatore economico, al netto del ribasso d’asta;
- al comma 2, lettera h), dove già si disponeva la promozione, nel rispetto del diritto europeo vigente, del ricorso da parte delle stazioni appaltanti a forniture in cui la parte di prodotti originari di Paesi terzi che compongono l’offerta non sia maggioritaria rispetto al valore totale dei prodotti, previsione, nel caso di forniture provenienti da Paesi extra UE, di misure atte a garantire il rispetto di criteri ambientali minimi e dei diritti dei lavoratori, anche al fine di assicurare una leale concorrenza nei confronti degli operatori economici europei, è stata aggiunta la previsione, nel caso di forniture provenienti da Paesi extra UE, di misure atte a garantire il rispetto di criteri ambientali minimi e dei diritti dei lavoratori, anche al fine di assicurare una leale concorrenza nei confronti degli operatori economici europei.
Advertisement - PubblicitàLe reazioni
L’approvazione della riforma, com’è facilmente intuibile, ha lasciato degli strascichi ideologici molto divisivi e non sono poche le realtà, infatti, ad aver manifestato il proprio dissenso su uno o più punti di quelli presi in considerazione.
Tra le posizioni più critiche è da segnalare quella dell’OICE, la società di ingegneria e architettura riferibile a Confindustria, la quale per bocca del suo presidente Gabriele Scicolone ha espresso tutta la propria contrarietà soprattutto in riferimento alla gratuità delle prestazioni professionali affermando:
“Come si può ammettere una cosa simile e chiedere poi qualità e professionalità? I progettisti nel nostro paese continuano a subire queste vessazioni che ne frustrano il lavoro e poi ci lamentiamo che i giovani non vogliono più fare gli ingegneri e gli architetti, e non si trovano tecnici. Questo, peraltro, proprio ora che con il PNRR ce ne è un bisogno drammatico.“