Il 31 marzo 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo codice degli appalti, che sostituisce il vecchio D.lgs. n. 50/2016, introducendo nuove norme in materia di digitalizzazione degli appalti e rafforza alcuni principi generali già presenti nel testo di legge precedente.
L’introduzione del D.lgs. n. 36/2023 ha lo scopo di snellire alcuni processi appaltanti in vista dell’attuazione del PNRR, ma si pone anche come obiettivo quello di modernizzare l’intero “l’intero ciclo di vita dell’appalto“.
Il nuovo codice degli appalti è entrato in vigore dal 1 Aprile 2023, anche se le disposizioni contenute nel testo saranno efficaci solo dal 1 luglio 2023, per consentire agli operatori del settore di recepire la materia e di non compromettere l’efficacia di alcuni provvedimenti in corso. Il periodo di coesistenza dei due codici degli appalti durerà fino al 31 dicembre 2023, quando dovranno essere applicate solo le norme contenute nel decreto legislativo n.36/2023.
Il 1 gennaio 2024 è prevista invece l’introduzione delle nuove disposizioni per la pubblicazione degli appalti e bandi nazionali e internazionali ed è da considerarsi l’ultimo passo per l’attuazione del nuovo codice.
Sommario
La prima parte del nuovo codice degli appalti si differenzia dal testo del 2016, soprattutto per quanto riguarda la struttura, difatti vengono inseriti ed enunciati tutti i principi generali che regolano il processo appaltante. Il contenuto dei principi generali non è stato rivoluzionato ma si è voluto dedicare maggiore attenzione a questo aspetto, inserendo per ogni principio uno specifico articolo.
I principi generali enunciati nel nuovo testo sono:
Il principio del risultato, all’art. 1 del codice è sicuramente il più importante e rappresenta una linea guida per le stazioni appaltanti che dovranno vigilare sull’esecuzione del contratto “con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.”. Sempre nello stesso articolo, si precisa che l’intero ciclo dell’appalto deve essere regolato da altri principi come efficienza, economicità, efficacia e buon andamento.
Nel principio di fiducia (all’art. 2) troviamo la prima novità del nuovo codice degli appalti, relativo alla responsabilità dei funzionari pubblici e che precisa ” non costituisce colpa grave la violazione o l’omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti“.
Il cambiamento di rotta è stato introdotto per scongiurare la cosiddetta “fuga della firma” da parte degli operatori pubblici e garantire che la loro azione sarà tutelata in base al principio di fiducia che regola l’intera struttura del nuovo codice.
Advertisement - PubblicitàUna delle novità più significative del nuovo codice degli appalti riguarda le procedure per l’affidamento, che sono state oggetto di polemica anche da parte dell’ANAC . Con le nuove norme vengono stabiliti limiti più alti per gli affidamenti diretti e una procedura più snella e veloce. L’affidamento diretto dei lavori sarà consentito per importi inferiori ai 150.000 euro e non sarà più necessario consultare diversi operatori economici, mentre la procedura negoziata senza la pubblicazione di un bando sarà prevista per appalti con importi fino a un milione di euro.
Nel caso della procedura negoziata dovranno essere contattati 5 o più operatori economici, che saranno individuati in base a degli elenchi o a delle apposite indagini di mercato. I limiti per l’affidamento diretto aumentano anche per i servizi e le forniture, difatti si prevede una soglia pari a 140.000 €, mentre la procedura negoziata senza bando è consentita fino ad una determinata soglia di rilevanza europea.
Nel codice si specifica che si userà il criterio del prezzo più basso per l’affidamento dei lavori, sempre se non superano le soglie di rilevanza europea e il contratto potrà essere stipulato entro 35 giorni dall’aggiudicazione, un’accelerazione dei tempi che potrà rendere più efficiente la procedura di affidamento.
Il nuovo testo riguardante gli appalti mira a snellire e a velocizzare le procedure attraverso l’introduzione della digitalizzazione e dell’obbligatorietà del BIM (Building Information Modeling). La seconda parte del testo è interamente dedicata all’integrazione di strumenti digitali per progettare, realizzare e gestire gli appalti, per ridurre i tempi delle gare e scongiurare il problema dei contenziosi. Nel testo si prevede l’introduzione di un “ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale“, definito anche con il nome di (e-procurement), che ha lo specifico scopo di favorire la connessione e l’interoperatività dei servizi pubblici, soprattutto in vista degli obiettivi previsti dal PNRR.
Per realizzare tali obiettivi è stata prevista l’introduzione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’Anac, una piattaforma digitale certificata dove confluiranno tutte le informazioni riguardanti le gare e gli affidamenti. Connessa alla banca dati vi sarà anche il fascicolo virtuale dell’operatore economico, che sarà utilizzato dalle stazioni appaltanti per verificare che gli operatori siano in possesso dei requisiti generali previsti dalla legge o speciali, come specificato sempre nel testo del nuovo codice degli appalti.
Per l’affidamento diretto, le stazioni appaltanti potranno contattare gli operatori economici semplicemente accedendo “all’Anagrafe dell’Operatore Economico”, introdotta all’art. 31 del nuovo decreto. Il processo di digitalizzazione non è soltanto attuato dall’introduzione di queste novità, ma si prevede che nel tempo tutte le informazioni, le notizie e gli atti siano scambiati e pubblicati sulle diverse piattaforme digitali, migliorando così il sistema di accesso ai documenti, che negli anni ha notevolmente rallentato l’intero processo degli appalti.
A partire dal 1 gennaio 2025, per gli appalti superiori al milione di euro sarà obbligatorio utilizzare il BIM, una novità che riguarderà sia le costruzioni esistenti che la progettazione e la realizzazione di nuove opere. Il BIM non sarà invece obbligatorio per appalti inferiori al milione di euro o che riguardano interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Nel testo si prevede che per l’utilizzo del BIM, le stazioni appaltanti dovranno dotarsi di apposita strumentazione tecnologica, formare il personale e nominare figure professionali atte a controllare e gestire i diversi processi digitali.
L’ultima novità in tema di digitalizzazione riguarda l’introduzione di procedure automatizzate per i contratti pubblici e l’introduzione del principio di “unicità dell’invio“. L’operatore economico dovrà inviare solo una volta le informazioni e solo su una piattaforma certificata, in questo modo si eviteranno duplicazioni, ma soprattutto si potrà avere una verifica digitale dell’intestatario della comunicazione, del luogo e della data.
Come ha sottolineato il Governo, l’introduzione di una sezione dedicata alla digitalizzazione all’interno del nuovo codice degli appalti si pone diversi obiettivi:
Un netto cambiamento di rotta rispetto al 2016 è rappresentato dall’esclusione del divieto di subappalto a cascata, che viene invece consentito con il nuovo codice.
Secondo l’art. 119 al comma 17: ” Le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto“, affermando che saranno le stazioni appaltanti a decidere quando sarà possibile attuare il subappalto, facendo decadere così il divieto previsto nel vecchio codice.
La reintroduzione del subappalto a cascata ha scatenato molte polemiche, così come la norma che prevede l’appalto integrato: l’affidamento della progettazione e dell’esecuzione dei lavori in capo allo stesso operatore economico, un provvedimento che era stato sospeso fino al 30 giugno 2023. All’art. 44 del nuovo codice invece sembra che l’appalto integrato sia consentito a discrezione delle pubbliche amministrazioni, mentre rimane escluso solo per gli appalti riguardanti lavori di manutenzione ordinaria.
Per utilizzare l’appalto integrato, l’operatore economico dovrà essere in possesso di determinati requisiti previsti per legge ed è sempre previsto un controllo completo da parte del RUP di ogni fase progettuale.
Nel nuovo codice degli appalti si elimina completamente una fase della progettazione, che prima era determinata da 3 fasi e ora invece si svolge solo in due step: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo. Viene eliminata così la fase intermedia, riguardante il progetto definitivo, una vera e propria rivoluzione per il sistema della progettazione.
Negli allegati al codice degli appalti, si specifica nel dettaglio cosa dovranno contenere le due fasi progettuali e quali parametri si devono seguire per essere in regola con il nuovo codice.
Advertisement - PubblicitàPer conoscere le nuove norme e procedure inserite nel nuovo codice degli appalti, si può scaricare in formato pdf direttamente online. Il testo completo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 31 marzo 2023 e contiene tutti gli allegati e l’iter di applicazione delle nuove norme.
In conclusione, il nuovo codice degli appalti prevede novità sostanziali in materia di digitalizzazione, ma anche l’affermazione e il rafforzamento dei principi generali che regolano l’intero ciclo, anche se in questo caso l’impalcatura generale resta simile al decreto legislativo del 2016. Per gli addetti ai lavori le novità più interessanti riguardano i limiti per gli affidamenti diretti, lo snellimento della procedura riguardante la progettazione e l’introduzione del subappalto a cascata.
Gli operatori economici, scaricando il testo del nuovo codice degli appalti, potranno conoscere nel dettaglio quali sono i cambiamenti nel settore e agire di conseguenza per essere in regola con la recente normativa.
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