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Milleproroghe 2021: novità per edilizia e Codice Appalti

Il Decreto Milleproroghe 2021 è stato approvato lo scorso 23 dicembre, mentre la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è avvenuta il 31 dicembre 2020. La validità decorre dal giorno stesso della pubblicazione.

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Il Decreto Milleproroghe 2021 è stato approvato lo scorso 23 dicembre, mentre la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è avvenuta il 31 dicembre 2020. La validità decorre dal giorno stesso della pubblicazione.

Il nuovo testo contiene numerose modifiche, proroghe e provvedimenti in merito al settore dell’edilizia e a quello degli appalti. Seppure stiamo ancora aspettando dal Governo un nuovo Codice dei Contratti Pubblici, già in previsione da tempo, col quale tutto il regolamento attuale dovrebbe cambiare radicalmente.

È possibile consultare il testo ufficiale del nuovo D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, cliccando su questo link.

Intanto però, facciamo un riepilogo delle novità più importanti introdotte con il Decreto Milleproroghe 2021, recante:

Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché’ in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione Europea.”

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Decreto Milleproroghe 2021: estensione anticipo 30% per imprese appaltanti

La prima novità introdotta con il Decreto Milleproroghe 2021 riguarda l’estensione della liquidità prevista in favore delle imprese appaltatrici.

Il Codice dei Contratti Pubblici attualmente in vigore prevede che le imprese appaltatrici possano ricevere un anticipo in percentuale sulla retribuzione dovuta entro 15 giorni dall’inizio della prestazione. L’anticipo era concesso nella misura del 20%.

Con il Decreto Rilancio pubblicato a maggio 2020, erano già state introdotte delle importanti modifiche in merito a tale disposizione.

Si concedeva infatti un aumento dell’anticipo in favore delle imprese appaltanti dal 20% al 30%, fino al 30 giugno 2021. Tale disposizione concede una possibilità e non un obbligo. Rimane valida infatti anche la misura del 20%.

Con il Decreto Milleproroghe 2021 dunque, la novità è la proroga del temine di scadenza dell’aumento. Se prima era fissato per il 30 giugno 2021, ora rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2021. Ovviamente, si intende sempre nei limiti delle risorse annuali disponibili.

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Sospensione del divieto all’appalto integrato fino a dicembre 2021

Un’altra proroga molto interessante riguarda l’appalto integrato per gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

L’appalto integrato consente alla stazione appaltante di integrare nel progetto esecutivo delle nuove idee e soluzioni progettuali in merito allo sviluppo dell’opera. Tuttavia, tali idee devono rispettare le linee essenziali definite nel progetto preliminare posto alla base della gara d’appalto.

Il Codice dei Contratti Pubblici attuale poneva un divieto all’applicazione dell’appalto integrato. Con il Decreto Sblocca Cantieri del 2019 però, si disponeva una sospensione di tale divieto fino al 31 dicembre 2020. Al fine di facilitare e semplificare la realizzazione degli interventi.

Il Decreto Milleproroghe 2021 stabilisce che la sospensione del divieto sia estesa fino al 31 dicembre 2021. Sarà quindi possibile per le imprese appaltatrici applicare il sistema dell’appalto integrato anche per quest’anno.

Si precisa che tale concessione risulta valida solamente per gli interventi edilizi che rientrano nella manutenzione ordinaria e in quella straordinaria. Sono esclusi i lavori di manutenzione straordinaria che comportano la sostituzione o il rinnovo di parti strutturali dell’opera o degli impianti.

L’appalto integrato inoltre, deve necessariamente prevedere un progetto esecutivo che sia costituito almeno da:

  • Una relazione generale;
  • Il computo metrico estimativo;
  • L’elenco dei prezzi unitari;
  • Un piano di sicurezza e di coordinamento con relativi costi, che non dovranno essere assoggettati al ribasso.
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Proroga della concessione per l’affidamento dell’appalto senza sufficienti risorse

Sempre lo Sblocca Cantieri del 2019, prevedeva un’altra importante concessione, stavolta in favore di chi concede l’appalto. Si stabiliva infatti la possibilità di affidare gli appalti anche nel caso in cui le risorse disponibili fossero sufficienti a coprire solamente le spese legate alla progettazione.

In sostanza, tale disposizione concede ai committenti di affidare l’opera ad una stazione appaltante. Anche se la disponibilità di risorse è sufficiente solo a pagare le spese iniziali per formulare il progetto.

Lo Sblocca Cantieri prevedeva inoltre che le opere affidate seguendo tale modalità, sarebbero state considerate in maniera prioritaria durante l’assegnazione dei finanziamenti statali.

Anche stavolta, il Decreto Milleproroghe 2021 estende la validità della concessione fino al 31 dicembre 2021.

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Sospeso obbligo dichiarazione terna dei subappaltatori, opere subappaltabili fino al 40%

Il Decreto Milleproroghe 2021 estende inoltre la possibilità di non dichiarare la terna dei subappaltatori in sede di offerta per i bandi di gara.

Il vecchio Sblocca Cantieri del 2016 rendeva obbligatoria l’indicazione della terna dei subappaltatori in merito all’affidamento di appalti e concessioni pubbliche. Imponeva inoltre un limite percentuale pari al 30% per le opere subappaltabili.

Se quindi l’appalto prevedeva più tipologie di prestazioni da affidare a diversi appaltatori, si doveva dichiarare chi fossero i subappaltatori. Con descrizione e riferimenti precisi per ogni tipologia di prestazione da affidare.

Lo Sblocca Cantieri del 2019 invece, sospendeva tale obbligo fino a fine 2020, aumentando inoltre la percentuale delle opere subappaltabili fino a 40%.

Il divieto, con le disposizioni appena citate, è stato prorogato per tutto il 2021. Sono inoltre sospesi allo stesso modo i controlli e le verifiche in sede di gara per i subappaltatori.



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Autore: Redazione Online

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