Il contratto di subappalto si costituisce nel momento in cui l’appaltatore affida, in tutto o in parte, il lavoro assegnatogli dal committente, ad un terzo soggetto o impresa.
Il contratto di subappalto si costituisce nel momento in cui l’appaltatore affida, in tutto o in parte, il lavoro assegnatogli dal committente, ad un terzo soggetto o impresa.
In poche parole, è come se si trattasse di un’estensione del normale contratto d’appalto. Il nostro codice civile non presenta un’effettiva definizione del sub-contratto, ma ne descrive le condizioni da rispettare. E impedisce che questo sia posto in essere senza l’autorizzazione del committente (art. 1656 c.c.).
Chiariamo meglio di seguito.
Advertisement - PubblicitàIl contratto di appalto impone che ci sia un accordo tra due parti, il committente e l’appaltatore. Si tratta di un contratto fondato sul principio del cosiddetto “intuitu personae”, ovvero sulla fiducia e sul riguardo verso l’altro individuo con cui si stipula l’accordo.
La stazione appaltante che riceve in carico la realizzazione dell’opera con il contratto d’appalto, non può in alcun modo affidare il lavoro ad altri. A meno che, egli non riceva l’autorizzazione a procedere da parte del committente.
Se il committente dovesse approvare, allora l’appaltatore potrà affidare, in tutto o in parte, l’esecuzione del lavoro a dei terzi soggetti. E si costituirebbe dunque il contratto di subappalto, all’interno dello stesso contratto di appalto.
Tale accordo andrebbe a determinare un ulteriore contratto derivato, subordinato a quello di appalto. Che appunto dovrà contenere gli stessi termini economici e lo stesso oggetto di quello principale. Ma con un’indicazione precisa sui costi da destinare al subappalto.
Advertisement - PubblicitàAbbiamo quindi chiarito che cos’è il contratto di subappalto e quali sono gli obblighi da rispettare a riguardo. Questo tipo di accordo però non può essere costituito in tutti i contratti d’appalto.
Infatti, il Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016), all’articolo 105 comma 2, impone la sussistenza di precisi requisiti per poter mettere in atto il sub-contratto.
Per poter ritenere valido il contratto di subappalto, è necessario che sussistano le seguenti condizioni. Ovvero:
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