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Codice Appalti Pubblici: i motivi di esclusione dalle gare

Nel Codice degli Appalti Pubblici (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), all’art. 80 sono citate le possibili cause che comportano l’esclusione di un operatore economico dalle gare. Vediamo quali sono.

Codice Appalti Pubblici: i motivi di esclusione dalle gareCodice Appalti Pubblici: i motivi di esclusione dalle gare
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Nel Codice degli Appalti Pubblici (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), all’art. 80 sono citate le possibili cause che comportano l’esclusione di un operatore economico dalle gare.

Vediamo quali sono.

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Codice Appalti Pubblici: possibili condanne o sentenze definitive

Il Codice degli Appalti Pubblici stabilisce come primo motivo di esclusione dalle gare la presenza di condanne con sentenza definitiva o condanne irrevocabili ai danni dell’appaltatore.

Rientrano in questo caso i seguenti reati citati al comma 1 dell’art. 80:

  • Delitti, commessi o tentati, per agevolare l’appaltatore durante le gare;
  • Delitti, commessi o tentati, riconducibili al coinvolgimento della criminalità organizzata;
  • Reati contro la Pubblica Amministrazione, traffici di influenze illecite, minacce ai danni degli altri partecipanti per escluderli dalle gare;
  • Corruzione o istigazione alla corruzione tra privati;
  • Frode e false comunicazioni sociali sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’operatore economico;
  • Reati commessi con finalità di terrorismo, nazionale e internazionale;
  • Riciclaggio di denaro, impiego di denaro di provenienza illecita o utilizzo dello stesso per scopi illeciti;
  • Sfruttamento di lavoro minorile o tratta di esseri umani.

Al comma 2, si legge che l’appaltatore sarà escluso dalle gare anche in caso di sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto. In riferimento alle misure di prevenzione previste dall’art. 67 del D.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011.

Al comma 3 si stabilisce che i reati citati ai commi 1 e 2, rappresenteranno motivo di esclusione dalle gare se sono imputabili a:

  • Titolare o direttore tecnico, se l’appaltatore è una ditta individuale;
  • Uno dei soci o direttore tecnico, se si tratta di una S.n.c. (società in nome collettivo);
  • Soci accomandatari o direttore tecnico, se invece è una S.a.s. (società in accomandita semplice);
  • Uno o più membri del consiglio di amministrazione, membri con poteri di rappresentanza, direttore tecnico o socio di maggioranza, se si tratta di società o consorzio.

I termini di esclusione non si applicano se la condanna è stata depenalizzata o revocata.

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Mancata inadempienza degli obblighi contributivi

Il Codice dei Contratti Pubblici, continua ad elencare i possibili motivi di esclusione dalle gare di appalto, al comma 4 dell’art. 80. In questo caso di parla degli obblighi al pagamento delle tasse e dei contributi previdenziali.

L’operatore economico non potrà partecipare alle gare se:

  • Risultano mancati pagamenti di tasse e contributi per un importo superiore a 5.000 euro;
  • Risultano oggetto di sentenze o atti amministrativi non più impugnabili;
  • Le violazioni in materia contributiva e previdenziale non consentono il rilascio del DURC.
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Altri motivi di esclusione (anche per reato dei subappaltatori)

Al comma 5 dell’art. 80 del Codice degli Appalti Pubblici, si legge che le stazioni appaltanti avranno la possibilità di escludere dalle gare un operatore economico (anche se i seguenti reati sono commessi da un suo subappaltatore), in caso si possa dimostrare:

  • La presenza di gravi infrazioni alle attuali norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • L’inottemperanza agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale;
  • Che l’operatore si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo. O nel caso in cui, una delle citate condizioni, sia in corso di procedimento;
  • Che l’operatore sia colpevole di gravi illeciti che possono mettere in dubbio la sua professionalità e affidabilità;
  • L’operatore economico abbia provato ad influenzare indebitamente la stazione appaltante durante il processo di assegnazione dell’appalto;
  • L’operatore abbia tentato di ottenere informazioni riservate per essere avvantaggiato durante la gara, o abbia fornito dati fuorvianti per influenzare l’assegnazione;
  • Che l’operatore, dopo l’assegnazione di un precedente appalto, abbia mostrato gravi carenze nell’esecuzione o sia stato condannato al risarcimento di danni o sanzioni comparabili;
  • L’operatore, in passato, sia stato oggetto di riconosciuti o accertati inadempimenti nei confronti dei subappaltatori;
  • Che la partecipazione dell’operatore economico alla gare comporti dei conflitti di interesse, irrisolvibili in alcun modo se non con la sua esclusione;
  • Che l’operatore abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria;
  • L’assenza della certificazione che attesti che l’operatore è in regola con le norme per il diritto di lavoro dei disabili;
  • Due diversi operatori partecipanti risultino avere un rapporto tra società collegate o controllate.


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TAGS: appalti, codice appalti pubblici, contributi, decreto, decreto legislativo, esclusione, Gare, inadempienze, tasse

Autore: Redazione Online

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