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Bollo telematico appaltatori dal 1° luglio: come funziona, modalità, importi

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Ultimo Aggiornamento:

Con il Provvedimento Prot. n. 240013 del 28 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate definisce le modalità di versamento del bollo telematico per i contratti di appalto, ovvero dell’imposta di bollo che l’appaltatore è tenuto ad assolvere al momento della stipula del contratto.

Le disposizioni sono stabilite sulla base di quanto previsto dal nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023) all’art. 18, che contiene tutte le nuove istruzioni in relazione a “Il contratto e la sua stipulazione.

Il bollo telematico in particolare dovrà essere versato dagli appaltatori con il Modello F24 Elide a partire dal 1° luglio 2023.

Approfondiamo di seguito.

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Bollo telematico per appaltatori: versamenti dal 1° luglio

In relazione al versamento del bollo telematico che gli appaltatori sono tenuti ad assolvere dal 1° luglio 2023, il nuovo Codice dei contratti pubblici prevede, all’art. 18 comma 10, che:

Con la tabella di cui all’allegato I.4 al codice è individuato il valore dell’imposta di bollo che l’appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Con la medesima tabella sono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo […] in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice. […]

L’Allegato I.4, art. 1 del Codice stabilisce nello specifico che l’importo dell’imposta di bollo viene determinato in base a scaglioni crescenti, tenendo conto dell’importo massimo previsto nel contratto, compresi opzioni o rinnovi eventualmente stabiliti.

Si dispone qui che beneficiano dell’esenzione dall’imposta di bollo tutti i contratti di appalto di valore inferiore a 40.000 euro.

L’art. 3 dell’Allegato ha invece stabilito che con successivo Provvedimento sarebbero state individuate le modalità di versamento del bollo, che – per favorire la digitalizzazione del procurement e per ridurre la conservazione cartacea dei documenti – dovrà essere pagata esclusivamente per via telematica da tutti gli appaltatori che per l’invio non si servono di un intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate.

Il Provvedimento del 28 giugno 2023 individua quindi le modalità di versamento del bollo telematico, e dispone che – per tutti i procedimenti iniziati a decorrere dal 1° luglio 2023 – gli appaltatori dovranno pagare l’imposta di bollo con il Modello F24 Elide.

Il Modello deve contenere obbligatoriamente:

  1. L’indicazione del Codice Fiscale di entrambe le parti, appaltatore e appaltante;
  2. L’indicazione del CIG (Codice Identificativo di Gara). Qualora non fosse presente il CIG, si dovrà inserire il codice identificativo univoco del contratto.
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Bollo telematico per appaltatori: Codici e compilazione F24 Elide

Con la Risoluzione n. 37/E dello stesso giorno, 28 giugno 2023, sono stati istituiti i Codici Tributo da utilizzare per il pagamento del bollo telematico dovuto dagli appaltatori.

I Codici Tributo sono i seguenti:

  • 1573”, denominato “Imposta di bollo sui contratti – articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”;
  • 1574”, denominato “Imposta di bollo sui contratti – SANZIONE – articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”;
  • 1575” denominato “Imposta di bollo sui contratti – INTERESSI – articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”.

Al fine poi di identificare correttamente nell’F24 Elide la controparte del contratto (ovvero l’appaltante), viene istituito il Codice identificativo: “40”, denominato “stazione appaltante”.

I Codici Tributo dovranno chiaramente essere esposti in riferimento alla colonna “importi a debito versati” in corrispondenza delle relative somme.

Si fa presente che il Modello dovrà essere compilato come segue:

  1. Nella sezione “CONTRIBUENTE”:
    • Nei campi “Codice Fiscale” e “Dati Anagrafici”, si dovranno indicare i dati del soggetto tenuto al versamento del bollo telematico, ovvero l’appaltatore;
    • Nel campo “Codice Fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, si scriverà il CF dell’appaltante, indicando il Codice identificativo “40”.
  1. Nella “SEZIONE ERARIO ED ALTRO”:
    • I campi “codice ufficio” e “codice atto”, si devono lasciare vuoti;
    • Nel campo “tipo”, si dovrà indicare la lettera “R”;
    • Nel campo “elementi identificativi”, si dovrà indicare il CIG o altro codice identificativo del contratto;
    • Nel campo “codice”, si indicherà uno tra i Codici Tributo relativi all’imposta di bollo visti sopra;
    • Nel campo “anno di riferimento”, si scriverà l’anno di stipula del contratto;
    • Nel campo “importi a debito versati”, si indicherà l’importo dovuto.
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Imposta di bollo appaltatori: importo dovuto, da 40 a 1.000 euro

L’importo dovuto per l’imposta di bollo, come detto, dipende dal valore del contratto di appalto che si stipula, sulla base degli scaglioni indicati alla Tabella A dell’Allegato I.4.

Nello specifico, se il valore del contratto:

  • È inferiore a 40.000 euro, l’appaltatore è esente dal versamento del bollo;
  • Va da 40.000 a meno di 150.000 euro, il bollo sarà pari a 40 euro;
  • Va da 150.000 a meno di 1 milione di euro, il bollo sarà dovuto nella misura di 120 euro;
  • Va da 1 milione a meno di 5 milioni di euro, l’imposta sarà pari a 250 euro;
  • Va da 5 milioni a meno di 25 milioni di euro, l’imposta sarà di 500 euro;
  • È pari o superiore a 25 milioni di euro, il bollo sarà pari a 1.000 euro.


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TAGS: bollo, bollo telematico, contratti appalto

Autore: Redazione Online

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