L’Agenzia delle Entrate definisce le modalità di versamento del bollo telematico per i contratti di appalto, ovvero dell’imposta di bollo che l’appaltatore è tenuto ad assolvere al momento della stipula del contratto.
Con il Provvedimento Prot. n. 240013 del 28 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate definisce le modalità di versamento del bollo telematico per i contratti di appalto, ovvero dell’imposta di bollo che l’appaltatore è tenuto ad assolvere al momento della stipula del contratto.
Le disposizioni sono stabilite sulla base di quanto previsto dal nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023) all’art. 18, che contiene tutte le nuove istruzioni in relazione a “Il contratto e la sua stipulazione.”
Il bollo telematico in particolare dovrà essere versato dagli appaltatori con il Modello F24 Elide a partire dal 1° luglio 2023.
Approfondiamo di seguito.
Sommario
In relazione al versamento del bollo telematico che gli appaltatori sono tenuti ad assolvere dal 1° luglio 2023, il nuovo Codice dei contratti pubblici prevede, all’art. 18 comma 10, che:
“Con la tabella di cui all’allegato I.4 al codice è individuato il valore dell’imposta di bollo che l’appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Con la medesima tabella sono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo […] in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice. […]”
L’Allegato I.4, art. 1 del Codice stabilisce nello specifico che l’importo dell’imposta di bollo viene determinato in base a scaglioni crescenti, tenendo conto dell’importo massimo previsto nel contratto, compresi opzioni o rinnovi eventualmente stabiliti.
Si dispone qui che beneficiano dell’esenzione dall’imposta di bollo tutti i contratti di appalto di valore inferiore a 40.000 euro.
L’art. 3 dell’Allegato ha invece stabilito che con successivo Provvedimento sarebbero state individuate le modalità di versamento del bollo, che – per favorire la digitalizzazione del procurement e per ridurre la conservazione cartacea dei documenti – dovrà essere pagata esclusivamente per via telematica da tutti gli appaltatori che per l’invio non si servono di un intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate.
Il Provvedimento del 28 giugno 2023 individua quindi le modalità di versamento del bollo telematico, e dispone che – per tutti i procedimenti iniziati a decorrere dal 1° luglio 2023 – gli appaltatori dovranno pagare l’imposta di bollo con il Modello F24 Elide.
Il Modello deve contenere obbligatoriamente:
Con la Risoluzione n. 37/E dello stesso giorno, 28 giugno 2023, sono stati istituiti i Codici Tributo da utilizzare per il pagamento del bollo telematico dovuto dagli appaltatori.
I Codici Tributo sono i seguenti:
Al fine poi di identificare correttamente nell’F24 Elide la controparte del contratto (ovvero l’appaltante), viene istituito il Codice identificativo: “40”, denominato “stazione appaltante”.
I Codici Tributo dovranno chiaramente essere esposti in riferimento alla colonna “importi a debito versati” in corrispondenza delle relative somme.
Si fa presente che il Modello dovrà essere compilato come segue:
L’importo dovuto per l’imposta di bollo, come detto, dipende dal valore del contratto di appalto che si stipula, sulla base degli scaglioni indicati alla Tabella A dell’Allegato I.4.
Nello specifico, se il valore del contratto:
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