A stabilirlo è la recente Circolare n. 9/E del 13 aprile 2020 dell’Agenzia delle Entrate. Per molti committenti, è sospeso l’obbligo di verifica sulle imprese nel caso in cui queste rientrino tra i requisiti previsti dall’art. 18 del Decreto Liquidità.

Ma non solo. A favore delle imprese, sono sospesi anche i versamenti fiscali, tra qui quelli di autoliquidazione in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020.

Approfondiamo di seguito.

Advertisement - Pubblicità

Appalti: come funzionano le verifiche sulle imprese

Generalmente, i contratti di appalto, subappalto e prestazioni d’opera che superano il valore complessivo annuo di 200.000 euro, prevedono l’obbligo per le imprese committenti di compiere delle verifiche sulle imprese appaltatrici. I controlli sono relativi ai versamenti delle ritenute per quanto riguarda i lavoratori dipendenti e tutti i lavoratori coinvolti nell’opera, ai sensi del D. Lgs. n. 241/1997 art 17 bis.

A questo proposito, l’impresa appaltatrice è tenuta a trasmettere all’appaltante le deleghe F24 di pagamento, entro 5 giorni lavorativi dal momento della scadenza del versamento. Oltre ad un elenco esaustivo di tutti i lavoratori che hanno lavorato per l’impresa nel mese precedente per opere affidate dal committente.

Se l’impresa appaltatrice non adempie a tale obbligo, il committente è tenuto a sospendere i pagamenti per tutto il tempo in cui sussiste l’inadempimento. Il committente ha l’obbligo di sospendere la retribuzione fino a raggiungere la somma delle ritenute non versate dall’impresa, importo stimato con la misura del 20% del valore totale dell’opera.

Advertisement - Pubblicità

Imprese beneficiarie della sospensione

Ad oggi, tutto è fermo a causa dell’emergenza Coronavirus. Con il Decreto Liquidità, sono stati sospesi sia i versamenti fiscali obbligatori per le imprese, sia gli obblighi per il committente di verificare i versamenti delle imprese. Ovviamente però, non in tutti i casi.

La misura prevede che le imprese, per beneficiare della sospensione, devono soddisfare i seguenti requisiti:

  1. Domicilio fiscale, sede legale o sede operativa situata all’interno del territorio statale;
  2. Riduzione dei ricavi nei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del periodo d’imposta 2019. I mesi vengono considerati singolarmente:
  • Per le imprese che nel periodo d’imposta 2019 hanno ottenuto compensi non superiori a 50 milioni di euro, è necessario attestare che per il mese di marzo 2020 e per il mese di aprile 2020 (singolarmente), sia avvenuta una riduzione dei ricavi nella misura minima del 33% rispetto agli stessi mesi del 2019;
  • Per le imprese che nel periodo d’imposta 2019 hanno superato i 50 milioni di euro di compenso, è necessario che nel mese di marzo 2020 e nel mese di aprile 2020 abbiano subito una riduzione del fatturato di minimo il 50% rispetto agli stessi mesi del 2019.
  1. Professionisti o imprese che hanno iniziato l’attività dopo la data del 31 marzo 2019. In tal caso, si rientra nei requisiti validi per la sospensione, a prescindere da fatturati e compensi.

Se l’impresa rientra quindi nei suddetti criteri, il committente non dovrà più sospendere i pagamenti dovuti all’appaltatrice. La norma prevede che la sospensione sarà valida fino al 30 giugno 2020. A decorrere da tale data, le disposizioni previste dal D. Lgs. n. 241/1997 art 17 bis torneranno ad essere valide.