Pubblicata la nuova norma inerente ai sistemi di rivelazione incendi, la UNI 11224 è in vigore dal 5 settembre 2019. La normativa stabilirà tutte le procedure d’intervento per quanto riguarda i controlli iniziali e periodici, la manutenzione e la verifica di funzionamento dei sistemi di rivelazione incendi.
La nuova UNI 11224 è stata formulata in sostituzione alla vecchia normativa vigente, la UNI 11224:2011, ed è stata riformulata dalle Commissioni “Protezione attiva contro gli incendi” e “Sistemi automatici di rivelazione incendi”.
Advertisement - PubblicitàLa norma ha decorrenza dal 5 settembre di quest’anno. Per la sua realizzazione si è tenuto conto delle seguenti leggi: UNI 9795:2013, UNI/TR 11607:2015 e UNI/TR 11694:2017. Sulla base di queste norme, sono state fatte delle sostanziali modifiche per quanto riguarda le procedure attuabili in caso di incendio e i servizi attivabili in automatico. In particolare, si è prestata maggiore attenzione all’aspetto tecnologico dei nuovi sistemi, e ai passi avanti compiuti nel settore per merito dei continui aggiornamenti.
Le modifiche presenti nella nuova UNI 11224 riguardano in particolare:
La modifica delle vecchie regole non riguarda solo l’Italia. Molti altri Paesi infatti hanno adottato dei nuovi sistemi in riferimento alla DIN 14675, all’UNE 23007 e alla NBN S 21-100-1 NFPA 72.
Advertisement - PubblicitàLa nuova UNI 11224:2019 dovrà essere applicata a tutti i sistemi antincendio di nuova produzione, ma sarà obbligatorio anche per quelli già esistenti. Varrà oltretutto anche per gli impianti di rivelazione incendio che vengono utilizzati al fine di estinguere automaticamente gli incendi. Sarà quindi necessario provare con le nuove regole che tutti gli impianti sono in grado di funzionare correttamente. Qualora così non fosse, questi saranno considerati fuorilegge.
I nuovi procedimenti siglati nella norma avranno l’obbligo di essere attuati nei siti in cui si svolgono attività lavorative, ai sensi del d. lgs. n.81 del 09/04/2008 e del d. lgs. n.106 del 03/08/2009. Allo stesso modo, anche i sistemi antincendio delle attività soggette alle visite e ai controlli dovranno essere aggiornate, come cita l’Allegato I D.P.R. n.51 del 01/08/2011.
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