Nel Settembre del 2021 il Governo Italiano ha introdotto tre decreti con cui sono state apportate delle importanti modifiche per quanto concerne gli impianti antincendio e la sicurezza sul lavoro.
I tre decreti sono entrati in vigore il 25 settembre 2022 e rappresentano la nuova puntata di un percorso virtuoso che ha come obiettivo finale quello di abbattere ulteriormente gli infortuni e le tragedie sui luoghi di lavoro e di ottimizzare la capacità di intervenire degli impianti antincendio in caso di emergenza.
Sommario
Il Decreto Ministeriale del 1 Settembre 2021 è incentrato sul controllo degli impianti, delle attrezzature e di tutti i sistemi antincendio utilizzati in un contesto di lavoro. Nell’allegato I si fa riferimento a questioni che riguardano le modalità di attuazione delle manutenzioni periodiche e di tutti i controlli che devono essere eseguiti per avere la certezza che i dispositivi e i vari sistemi di sicurezza antincendio funzionino correttamente nel caso in cui dovessero esserci delle emergenze.
Nello stesso Decreto Ministeriale è stato inserito un Allegato II che invece fa riferimento alla qualifica dei tecnici che devono effettuare la manutenzione con tanto di chiarimento circa i percorsi di formazione che devono essere seguiti.
Un’altra interessante novità riguarda l’obbligo di avere un registro dei controlli in cui bisogna riportare i dati relativi ai controlli periodici e agli interventi di manutenzione su tutti gli impianti presenti e che riguardano la sicurezza rispetto alla tematica dell’antincendio in base alle scadenze temporali che vengono indicate dalle disposizioni normative oppure nelle specifiche tecniche presenti nei manuali rilasciati dall’azienda costruttrice.
Il decreto, inoltre, parla di sorveglianza e nello specifico che tutti i sistemi devono essere sorvegliati con regolarità fruendo di liste di controllo da lavoratori appositamente qualificati per lo scopo.
In questo caso però il decreto non ha indicato quali siano le modalità per poter gestire la sorveglianza e questo significa che sarà compito dell’ impresa che si occupa del servizio doverle definire.
Advertisement - PubblicitàIl secondo decreto dei tre introdotti riguarda, invece, i criteri della gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro durante il normale utilizzo dell’impianto e in caso di emergenza.
Nel decreto vengono indicate in maniera chiare le operazioni che devono essere fatte qualora si dovesse presentare una situazione di forte rischio e sul come sviluppare i piani di emergenza.
Altro aspetto fondamentale che si è andato a modificare è quello relativo sul come dare le informazioni ai lavoratori e sul come gestire la formazione in azienda per preparare il dipendente ad avere un corretto comportamento da tenere in funzione dell’effettivo rischio.
Importanti novità riguardano anche le modalità con cui vengono individuati gli addetti alla prevenzione incendi, quali sono i corsi di formazioni a cui devono sottoporsi e come dovrà essere gestito nel tempo l’aggiornamento. Volendo entrare nel merito del Decreto Ministeriale, c’è una virata per quanto concerne la classificazione, la tipologia di aggiornamento e la formazione rispetto a quanto era stato stabilito precedentemente.
Oggi, ci sono attività suddivise in 3 categorie differenti definendo per ognuna di essa il corso di formazione e le modalità per effettuare nel tempo l’aggiornamento. Tenendo conto di quanto avvenuto negli ultimi anni e di come la tecnologia aiuti, il decreto ha stabilito che ci siano dei metodi innovativi da sfruttare per la formazione e l’aggiornamento ossia in modalità a distanza (FAD) sincrona.
In aggiunta, nel decreto ci sono dei sostanziali cambiamenti per quanto riguarda i contenuti dei programma di aggiornamento e della parte di formazione pratica per i corsi di tipo 1.
In linea generale il decreto presenta delle novità anche per quanto riguarda la valutazione del rischio in base all’attività che viene svolta. In particolare, il rischio di incendio non viene più valutato soltanto in funzione del numero di lavoratori presenti in quel luogo ma anche rispetto al numero degli occupanti presenti all’interno dell’attività in un determinato momento.
Questa è una variazione il fondamentale che introduce un nuovo modo di interpretare le regole inserendo il concetto di flessibilità.
Advertisement - PubblicitàIl Decreto Ministeriale del 3 settembre 2021 invece, affronta e introduce nuovi criteri generali per l’individuazione delle misure per evitare l’innesco di un incendio e anche di gestirne e limitarne le conseguenze.
Il decreto indirizza l’approccio da parte delle imprese ricordando però come queste attività debbano essere sempre sommate alle misure precauzionali che già vengono prese in considerazione normalmente. Da sottolineare che queste novità vengono applicate su tutti i luoghi lavoro con la sola eccezione dei cantieri mobili e di quelle destinati a durare in un periodo di tempo limitato.
Le novità più importanti riguardano soprattutto la valutazione dei rischi di incendio che deve essere di fatto complementare a quelle del rischio di esplosione. In particolare, per tutti quei luoghi di lavoro che rientrano nel livello 1 ossia di basso rischio incendio la valutazione deve essere effettuata rispetto a quanto introdotto dall’allegato I di questo Decreto Ministeriale mentre per gli altri livelli si continua a far riferimento al Decreto Ministeriale del 3 agosto 2015.
Cambiano anche i criteri di progettazione del sistema perché inevitabilmente il rischio è diverso e le valutazioni da fare in fase di sviluppo del progetto sono differenti. Ci sono delle conseguenze ovvie anche per quanto riguarda le imprese che dovranno occuparsi della realizzazione e della gestione dell’esercizio dell’impianto e di tutti i sistemi di sicurezza antincendio.
Tra l’altro, il decreto evidenzia che il tutti gli impianti precedenti all’emanazione del dello stesso decreto debbano essere adeguati per cui bisogna aggiornare tutte le varie documentazioni e gestire le modifiche sul campo.
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