A partire dal 10 maggio 2021 sarà in vigore la nuova regola tecnica verticale per le strutture sanitarie che prevedono un numero di posti letto maggiore di 25.

Il nuovo provvedimento è contenuto nel DM 29 marzo 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 aprile, con operatività a 30 giorni dall’ufficializzazione. Essendo che il 9 maggio ricade di domenica, la nuova RTV diventerà operativa dal 10 maggio.

Vediamo a chi sono rivolte le nuove normative antincendio e che cosa comprende.

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Antincendio in strutture sanitarie: a chi si rivolge la nuova RTV?

Il DM 29 marzo 2021, con la nuova regola tecnica verticale per la prevenzione antincendio, va ad integrare le normative già previste dal DM 3 agosto 2015.

Secondo quanto disposto dal nuovo Decreto, la nuova RTV può essere applicata a:

  • Strutture sanitarie che prevedono il servizio di ricovero dei pazienti, ospedaliero o residenziale, a ciclo continuativo o diurno (day hospital), e che possiedono un numero di posti letto maggiore di 25;
  • RSA (Residenze Sanitarie Assistenziali), con più di 25 posti letto;
  • Strutture sanitarie che prevedono servizi di assistenza specialistica in regime ambulatoriale e riabilitativo, con l’utilizzo di specifici macchinari (diagnostica strumentale) o con l’analisi di materiale biologico (diagnostica di laboratorio), e che contano una superficie complessiva maggiore di 500 metri quadrati.

Tutte le altre strutture che non rientrano tra i requisiti sopra citati non saranno interessate dalle modifiche, e continueranno a seguire le regole generali di prevenzione antincendio previste dal DM 3 agosto 2015.

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Di cosa tratta la nuova RTV per la prevenzione incendi?

La nuova RTV definisce nuove disposizioni in merito alla modalità di valutazione del rischio incendio, con nuove strategie da seguire per limitare il più possibile la probabilità di scoppio e propagazione delle fiamme.

La nuova strategia antincendio per le strutture sanitarie di cui sopra prevede novità in merito a:

  • Reazione al fuoco;
  • Resistenza al fuoco;
  • Compartimentazione;
  • Esodo;
  • Gestione della sicurezza antincendio;
  • Controllo dell’incendio;
  • Rivelazione ed allarme;
  • Controllo di fumi e calore;
  • Operatività antincendio;
  • Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio.

Per approfondimenti e focus su tutti i temi, si rimanda all’Allegato 1 del DM 29 Marzo 2021.