Una vicenda apparentemente semplice ha acceso i riflettori su un tema spesso sottovalutato: l’installazione di piccoli manufatti come gazebo o pergole all’interno di spazi privati. Tutto parte da un accertamento del Comune, che contesta a una cittadina la realizzazione di alcune opere edilizie – tra cui un gazebo – in un’area esterna antistante alla propria abitazione.

Secondo la diretta interessata, si tratta di un’opera modesta, rimovibile, e quindi esente da autorizzazioni. Ma il Comune non è d’accordo, e il caso finisce davanti al TAR Sicilia.

Il Tribunale è stato chiamato a decidere se quell’installazione rientri nell’“edilizia libera” oppure se richieda un vero e proprio permesso di costruire, con tutte le implicazioni del caso, incluse le sanzioni.

Quando un’opera è davvero “leggera” e amovibile? E fino a che punto possiamo modificare le nostre corti o giardini senza chiedere permessi?

Scopriamo cosa ha stabilito la giustizia amministrativa.

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Un gazebo “storico” e una particella catastale scomparsa

La controversia nasce da una sanzione amministrativa emessa dal Comune a seguito di un sopralluogo effettuato dalla Polizia Municipale. L’oggetto del contendere è un’area cortiliva antistante un’abitazione, su cui erano presenti varie opere: una recinzione perimetrale con muretti e rete orsogrill, un cancello carrabile sostenuto da pilastri in cemento armato, una pavimentazione in battuto di cemento, un’aiuola con un albero di limone e – soprattutto – un gazebo dotato di telo plastico, considerato dalla proprietaria un elemento leggero e removibile.

Nel ricorso, si sostiene che tale corte fosse storicamente annessa all’immobile e risultasse già recintata da decenni, in quanto area di sedime di un vecchio fabbricato crollato nel terremoto del 1908. Si afferma, inoltre, che le opere realizzate non abbiano modificato lo stato dei luoghi in modo significativo, e che l’intervento andasse qualificato come “edilizia libera” ai sensi del DPR 380/2001, o al massimo soggetto a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).

Un altro punto chiave sollevato dalla difesa è stato l’errore di individuazione della particella catastale: il provvedimento contestava le opere in riferimento a una particella ormai soppressa, e di proprietà – a detta della difesa – del Comune stesso. La consulenza tecnica depositata in giudizio sottolineava che la particella indicata aveva dimensioni non compatibili con l’area effettiva contestata (circa un ettaro contro i 100 mq reali), aggravando l’incertezza del provvedimento.

Nonostante ciò, il TAR ha ritenuto non decisivo questo errore formale. Il motivo? Le opere erano state comunque descritte puntualmente dal Comune e la destinataria del provvedimento aveva compreso chiaramente di cosa si trattasse, come dimostrato dal contenuto del ricorso stesso.

In altre parole, secondo il Tribunale, la contestazione era sostanzialmente valida, anche se imprecisa nei riferimenti catastali.

Inoltre, i giudici hanno ricordato che, in materia edilizia, le sanzioni hanno natura reale: si applicano non solo al proprietario, ma anche a chiunque abbia eseguito l’opera abusiva, indipendentemente dalla titolarità del terreno. Quindi, il fatto che la ricorrente non fosse formalmente intestataria della particella contestata non l’ha sollevata dalla responsabilità.

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Gazebo, cancelli e cemento: edilizia libera o nuova costruzione?

Uno degli argomenti centrali del ricorso riguardava la natura dell’intervento: secondo la ricorrente, si trattava di opere modeste e removibili, rientranti nella cosiddetta edilizia libera, cioè quelle realizzazioni che non richiedono permesso di costruire né altri titoli abilitativi, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 380/2001.

In particolare, si richiamavano sia le norme nazionali, sia il più recente recepimento da parte della Regione Siciliana con la L.R. 27/2024, che all’art. 15 ha ampliato l’elenco degli interventi considerati eseguibili in edilizia libera.

Tra questi, rientrerebbero anche le strutture di protezione dagli agenti atmosferici, come gazebo leggeri e amovibili, se annessi a immobili e senza elementi di stabilità permanente.

Ma il TAR non ha accolto questa visione. Secondo il Collegio, è sbagliato isolare un singolo elemento – come il gazebo – dal contesto complessivo. Le opere eseguite andavano valutate nell’insieme, trattandosi di un intervento unitario che comprendeva muretti, cancelli con pilastri in cemento, pavimentazione e altri elementi non rimovibili.

Leggi anche: Demolizione nonostante la sanatoria: conta l’abuso nel suo insieme, impossibile frazionarlo

Non si trattava, quindi, di un semplice “telo ombreggiante” o di una struttura leggera accessoria, ma di un vero e proprio intervento di nuova costruzione, con impatto urbanistico.

Inoltre, i giudici hanno richiamato la giurisprudenza prevalente sul tema delle “pergotende” e gazebo, citando recenti sentenze del Consiglio di Stato, secondo cui per essere considerate libere, tali opere devono essere:

  • Leggere e non infisse stabilmente al suolo
  • Accessorie a una tenda retrattile, e non elementi strutturali autonomi
  • Prive di volumi che possano alterare sagoma e prospetto dell’edificio principale

Nel caso esaminato, le caratteristiche della struttura non rispettavano questi criteri. Di conseguenza, per il TAR, era obbligatorio il rilascio di un permesso di costruire, e l’opera risultava in difetto di titolo abilitativo, configurando un abuso edilizio a tutti gli effetti.

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Niente sanatoria parziale, serve il ripristino o la regolarizzazione dell’intero intervento

Con la sentenza n. 289/2025 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, ha respinto il ricorso presentato contro il Comune, confermando la legittimità della sanzione edilizia comminata per la realizzazione di un intervento non autorizzato su un’area cortiliva privata.

I giudici hanno chiarito che l’opera – composta da recinzioni in muratura, rete metallica, pilastri in cemento, cancelli, pavimentazione in battuto di cemento e un gazebo con telo plastico – non poteva essere suddivisa e valutata pezzo per pezzo.

Trattandosi di un intervento unitario, la normativa vigente (art. 36 del D.P.R. 380/2001) impone che l’eventuale sanatoria venga richiesta per l’intero complesso di opere.

Secondo il TAR, non è possibile distinguere tra elementi “liberi” e opere “abusivamente realizzate”, se queste sono funzionalmente collegate. In mancanza di titolo edilizio valido, quindi, il soggetto interessato ha solo due possibilità: presentare domanda di sanatoria per l’intervento nel suo complesso, oppure procedere alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi.

La sentenza conferma anche un principio rilevante: la sanzione può essere applicata non solo al proprietario del suolo, ma anche a chi ha eseguito materialmente l’abuso, indipendentemente dai dati catastali formali. Eventuali errori nella particella indicata non annullano il provvedimento, se l’interessato ha compreso chiaramente quali opere sono oggetto della contestazione.