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Criteri costruttivi obbligatori per non realizzare un abuso edilizio

Criteri costruttivi obbligatori per non realizzare un abuso edilizioCriteri costruttivi obbligatori per non realizzare un abuso edilizio
Ultimo Aggiornamento:

Si costituisce un abuso edilizio ogni qualvolta si realizzino delle nuove costruzioni, o delle opere di ristrutturazione, senza rispettare i criteri costruttivi obbligatori imposti dalle norme tecniche per l’edilizia, dagli strumenti urbanistici o dalle varie disposizioni di sicurezza e tutela.

Allo stesso modo, si tratta di lavori abusivi quando gli stessi vengono conseguiti senza richiedere i relativi permessi o autorizzazioni ove risultino necessari, oppure quando, nonostante l’ottenimento del titolo abilitativo, si proceda a realizzare interventi non previsti o con variazioni essenziali al progetto.

Vediamo di seguito quali sono i criteri costruttivi e gli adempimenti obbligatori per non realizzare un abuso edilizio.

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Criteri per non realizzare un abuso edilizio: materiali e tecniche

Le norme tecniche disposte dal Testo Unico per l’edilizia interessano tutte le opere, pubbliche e private, che:

  1. Siano realizzate in conglomerato cementizio armato normale o precompresso, oppure in struttura metallica;
  2. Siano influenti dal punto di vista statico;
  3. Potrebbero rappresentare un pericolo per la pubblica incolumità.

I sistemi costruttivi previsti in questi casi sono:

  • Strutture intelaiate in cemento armato normale o precompresso, in acciaio, o combinando i predetti materiali;
  • Strutture a pannelli portanti;
  • Strutture in muratura;
  • Strutture in legname.

Per conoscere tutti i criteri obbligatori da rispettare a seconda dei diversi sistemi costruttivi al fine di non realizzare un abuso edilizio, leggi anche: Norme costruzioni: caratteristiche specifiche dei sistemi costruttivi.

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Ulteriori obblighi da rispettare prima, durante e dopo i lavori

Oltre al rispetto di tutti i criteri costruttivi, per non rischiare di realizzare un abuso edilizio sarà fondamentale anche soddisfare gli adempimenti in ambito tecnico e amministrativo previsti sempre dal TUE.

Nello specifico, tutte le opere di nuova costruzione assoggettate alle norme tecniche per l’edilizia – o gli interventi di ristrutturazione edilizia che riguardino le stesse opere – devono essere obbligatoriamente realizzati sulla base di un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato iscritto al relativo albo. Per approfondire, leggi: “Abuso edilizio: la responsabilità del progettista

A gestire l’effettiva esecuzione degli interventi invece sarà il direttore dei lavori, tecnico abilitato iscritto al relativo albo, che in seguito alla conclusione degli stessi sarà tenuto anche a presentare presso lo Sportello unico di competenza una relazione tecnica in cui dichiara il rispetto di tutti gli obblighi e adempimenti imposti. Per approfondire, leggi: “Direttore lavori: obblighi e responsabilità

Il direttore dei lavori sarà tenuto inoltre ad occuparsi della conservazione del giornale dei lavori e dei documenti obbligatori che devono essere tenuti in cantiere dall’inizio dei lavori fino alla data di fine degli stessi. I documenti dovranno essere firmati anche dal costruttore e dal direttore dei lavori. Per saperne di più, leggi: “Documenti in cantiere: quali ci devono essere obbligatoriamente?

Prima di realizzare nuove opere soggette alle norme tecniche o interventi di ristrutturazione sulle stesse, sarà infine sempre obbligatorio presentare la denuncia di inizio lavori presso lo Sportello del competente ufficio comunale.

La denuncia dovrà essere trasmessa prima di iniziare gli interventi, esclusivamente per via telematica, tramite PEC oppure utilizzando eventuali portali messi a disposizione dalle amministrazioni locali. Per saperne di più, leggi: “Denuncia lavori telematica: quando è obbligatoria?

Tutte le costruzioni soggette al rispetto delle norme tecniche per l’edilizia devono essere obbligatoriamente sottoposte alle procedure di collaudo statico al fine di constatarne la sicurezza e la stabilità.

Il collaudo statico dev’essere conseguito entro massimo 60 giorni dalla fine dei lavori da un ingegnere o da un architetto, iscritto all’albo da almeno 10 anni, che dovrà essere stato nominato prima di iniziare i lavori e non dovrà in alcun modo essere stato coinvolto nelle fasi di progettazione, direzione o esecuzione dell’opera. Per saperne di più, leggi: “Collaudo statico: in cosa consiste, quando è obbligatorio

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Realizzazione in serie in stabilimenti: relazione e analisi dei materiali

Per quanto riguarda le imprese che si occupano della realizzazione in serie in stabilimenti di manufatti in conglomerato normale e precompresso e di manufatti complessi in metallo – che siano influenti dal punto di vista statico e che possono rappresentare un pericolo per la pubblica incolumità – le norme tecniche dispongono l’obbligo di comunicare preventivamente i lavori al Servizio tecnico centrale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Nello specifico, si dovrà inviare un’apposita relazione contenente:

  1. La descrizione di ciascun tipo di struttura, indicando le possibili applicazioni e i relativi calcoli, con particolare riguardo a quelli riferiti a tutto il comportamento sotto carico fino a fessurazione e rottura;
  2. La descrizione particolareggiata dei metodi costruttivi e dei procedimenti seguiti l’esecuzione delle opere;
  3. La descrizione delle caratteristiche dei materiali impiegati per i lavori, con le relative prove eseguite presso uno dei laboratori considerati ufficiali, ovvero:
    • Laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facoltà di ingegneria;
    • Laboratori delle facoltà o istituti universitari di architettura;
    • Laboratorio di Scienza delle costruzioni del Centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile di Roma;
    • Laboratorio dell’Istituto sperimentale di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;
    • Centro Sperimentale Stradale ANAS di Cesano.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha la facoltà di autorizzare ulteriori laboratori, oltre a quelli citati, al fine di compiere:

  • Prove sui materiali da costruzione;
  • Prove di laboratorio su terre e rocce;
  • Prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti.

L’attività dei laboratori, comunque, dev’essere finalizzata a servizi di pubblica utilità.

Leggi anche: “Abuso edilizio: tutte le sanzioni penali previste dal TUE



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TAGS: abuso edilizio, Criteri costruttivi

Autore: Redazione Online

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