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Abuso edilizio: tutte le sanzioni penali previste dal TUE

Abuso edilizio: tutte le sanzioni penali previste dal TUEAbuso edilizio: tutte le sanzioni penali previste dal TUE

Al fine di non realizzare un abuso edilizio, è fondamentale il rispetto delle norme tecniche previste dal Testo Unico per l’Edilizia.

Le norme tecniche si applicano agli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione, che riguardino le opere in conglomerato cementizio armato normale o precompresso, o le opere in struttura metallica, che siano influenti dal punto di vista della staticità e che possono costituire un pericolo per la pubblica incolumità.

Il mancato rispetto di quanto disposto dalle norme tecniche per l’edilizia costituisce un abuso edilizio e comporta il rischio di incorrere in sanzioni penali, tra cui l’arresto.

Approfondiamo di seguito.

Leggi anche: “Cosa succede se si compra una casa con abuso edilizio?

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Abuso edilizio: obbligatorio rispetto di ruoli e mansioni

Per evitare di realizzare un abuso edilizio è quindi necessario soddisfare tutti i criteri imposti dalle norme tecniche in ambito edile.

Le norme prevedono innanzitutto che ogni fase relativa alla progettazione, direzione ed esecuzione dei lavori debba essere affidata a tecnici abilitati, che siano rispettivamente competenti ognuno per la propria mansione, e che siano iscritti ai relativi albi.

Nello specifico, il progetto esecutivo dovrà essere redatto da un progettista abilitato, la direzione dei lavori dovrà essere affidata a un direttore dei lavori iscritto all’albo, mentre della costruzione se ne occuperà chiaramente la ditta costruttrice o il costruttore.

Ciascun professionista coinvolto nella realizzazione dell’opera sarà responsabile delle mansioni affidategli sulla base delle sue competenze e titoli.

Nel caso in cui i ruoli e le relative mansioni non dovessero essere rispettate, l’opera sarebbe considerata un abuso edilizio e i soggetti coinvolti rischierebbero, a seconda della gravità:

  • Ammenda da 103 a 1032 euro;
  • Arresto fino a 3 mesi.
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Sanzioni per costruzione di manufatti fabbricati in serie

Per quanto riguarda le ditte che procedono alla costruzione di manufatti in conglomerato armato normale o precompresso ed in metallo, fabbricati in serie, che comprendano l’impiego dei materiali soggetti alle norme e che siano influenti dal punto di vista statico, è obbligatorio che i lavori siano comunicati preventivamente al Servizio tecnico centrale del Ministero delle infrastrutture.

Le ditte saranno tenute inoltre a stilare una relazione tecnica contenente la descrizione di tutte le strutture, le tecniche e i materiali da impiegare, con anche l’analisi degli stessi materiali effettuata dai cosiddetti laboratori ufficiali.

Tali disposizioni sono previste dall’art. 58 del TUE, e se non dovessero essere rispettate comporterebbero, a seconda della gravità, una delle seguenti sanzioni penali:

  • Ammenda da 1032 a 10329 euro;
  • Arresto fino a 1 anno.
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Abuso edilizio per omessi adempimenti: sanzioni penali

Le norme tecniche per l’edilizia prevedono anche che si costituisca un abuso edilizio quando non si rispetta l’obbligo di denunciare i lavori prima di iniziarli.

La denuncia di inizio lavori dev’essere trasmessa per via telematica allo Sportello Unico per l’edilizia del comune di competenza, tramite PEC oppure utilizzando il portale eventualmente messo a disposizione dallo stesso comune.

L’adempimento sarà in capo alla ditta costruttrice o al costruttore che, se non dovesse presentare la denuncia, oppure la dovesse presentare in ritardo, rischierebbe una delle seguenti pene:

  • Ammenda da 103 a 1032 euro;
  • Arresto fino a 3 mesi.

Il direttore dei lavori invece – una volta conclusi tutti gli interventi che incidono sulla stabilità della struttura – dovrà occuparsi di stilare e depositare presso lo Sportello unico comunale una relazione tecnica in cui dichiara l’adempimento agli obblighi di presentazione della denuncia telematica da parte del costruttore, con allegati il progetto e la relazione illustrativa relativi agli interventi.

Il direttore dei lavori dovrà inoltre provvedere alla conservazione del giornale dei lavori e di tutti i documenti che devono essere obbligatoriamente tenuti i in cantiere durante l’intero periodo di realizzazione degli interventi.

Se non dovesse adempiere ai propri doveri, per il direttore dei lavori non è previsto l’arresto ma la sola applicazione di un’ammenda da 41 a 206 euro.

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Collaudo statico: quali sanzioni per inadempienze?

Il TUE prevede che ogni opera soggetta al rispetto delle norme tecniche per l’edilizia debba essere sottoposta al collaudo statico entro un tempo massimo di 60 giorni dalla fine dei lavori.

Il collaudo statico dovrà essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all’albo da almeno 10 anni, che non sia stato coinvolto in alcun modo nelle fasi di progettazione, direzione ed esecuzione dell’opera.

La conclusione dei lavori dovrà essere comunicata al collaudatore (che dev’essere nominato già prima dell’inizio degli interventi) dal direttore dei lavori.

A quel punto, se il collaudatore non provvedesse entro 60 giorni ad eseguire le verifiche di collaudo, rischierebbe l’applicazione di un’ammenda da 51 a 516 euro.

Una volta concluse le procedure di collaudo, il professionista è anche tenuto a redigere il certificato di collaudo, in cui dichiara che le opere sono conformi alle norme tecniche per le costruzioni obbligatorie al fine di approvare l’utilizzo delle strutture edilizie.

Dovrà poi inviare lo stesso certificato tramite PEC all’ufficio tecnico regionale competente e al committente dei lavori, dandone anche comunicazione allo Sportello unico comunale.

Nel caso in cui dovesse essere approvata l’utilizzazione dell’opera prima del rilascio del certificato di collaudo, il soggetto o i soggetti responsabili andrebbero incontro ad una delle seguenti sanzioni penali:

  • Ammenda da 103 a 1032 euro;
  • Arresto fino a 1 mese.

Sanzioni ben più gravi sono previste invece per gli abusi edilizi di maggiore entità. Per approfondire, leggi: “Abuso edilizio: sanzioni penali e arresto fino a 2 anni, cosa sapere



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Autore: Redazione Online

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