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Abuso edilizio: sanzioni penali e arresto fino a 2 anni, cosa sapere

Ogni qualvolta si realizzino determinati interventi senza richiedere il Permesso di Costruzione, la SCIA o la Super SCIA, si costituisce un abuso edilizio. Quali sanzioni si rischiano? quando e come si può sanare?

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Ogni qualvolta si realizzino determinati interventi di ristrutturazione, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica senza richiedere il Permesso di Costruzione, la SCIA o la Super SCIA, si costituisce un abuso edilizio.

L’abuso edilizio può essere totale (e quindi realizzato senza tener conto di autorizzazioni, norme o criteri urbanistici) oppure parziale (ovvero in conformità ai regolamenti urbanistici, ma realizzato senza permessi o in difformità da quanto stabilito nel titolo autorizzativo).

La realizzazione di abusi edilizi può comportare, a seconda della gravità, a dover pagare pesanti conseguenze.

Leggi anche: “Il condono edilizio 2023: come funziona, novità e regolarizzazione degli abusi

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Abuso edilizio: quando e come si può sanare?

Nel caso di abusi edilizi (anche di parti dell’immobile) che rispettano la doppia conformità urbanistico-edilizia vigente sia al momento della realizzazione che al momento di presentazione della domanda, è possibile richiedere il Permesso di Costruire in sanatoria.

In questo caso, il soggetto potrà ottenere il permesso in sanatoria se pagherà il Contributo di Costruzione in misura doppia rispetto a quello che avrebbe dovuto pagare. Se poi il caso dovesse rientrare tra quelli che beneficiano dell’esenzione dal pagamento del contributo di costruzione, si applicherebbe quanto stabilito dagli articoli 16 e 17 del Testo Unico per l’Edilizia.

La richiesta del Permesso di Costruire in sanatoria, tuttavia, segue il meccanismo del silenzio-dissenso. Ciò significa che, se l’ufficio comunale non dovesse dare una risposta entro 60 giorni, la richiesta di intenderebbe rifiutata.

Leggi anche: “Permesso di Costruire negato: il preavviso del Comune è obbligatorio

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Abuso edilizio: sanzioni penali a seconda della gravità

Oltre alle sanzioni amministrative previste per chi il mancato o tardivo pagamento del contributo di costruzione, obbligatorio per il permesso di costruire, la realizzazione di un abuso edilizio può comportare ben più gravi conseguenze.

In particolare, l’art. 44 del TUE prevede che per l’abuso edilizio, salvo che il reato non sia di forma ancor più grave, si applicano le seguenti sanzioni penali:

  1. Per i casi di inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive richieste per l’ottenimento del permesso di costruire o della SCIA, nonché quelle imposte dai regolamenti edilizi e dagli strumenti urbanistici:
    • Si applica un’ammenda fino a 10.329 euro.
  1. Per i casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o in assenza delle autorizzazioni, e nei casi di prosecuzione dei lavori nonostante l’ordine di sospensione:
    • Arresto fino a 2 anni;
    • Ammenda da 5.164 a 51.645 euro.
  1. Per la lottizzazione abusiva e per gli abusi edilizi realizzati in aree sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesaggistico o ambientale:
    • Arresto fino a 2 anni;
    • Ammenda da 15.493 a 51.645 euro.
  1. Per i casi di lottizzazione abusiva accertata con sentenza definitiva del giudice penale, è prevista in più:
    • La confisca immediata dei terreni lottizzati e delle opere costruite;
    • Acquisizione diretta e gratuita dei beni al patrimonio del comune;
    • L’immediata trascrizione dell’atto di trasferimento dei beni nei registri immobiliari.

L’art. 45 successivo prevede comunque che in caso di rilascio del permesso di costruire in sanatoria, quando concesso, comporta l’estinzione dei reati contravvenzionali previsti.

A questo proposito, nei casi per i quali siano in corso procedimenti amministrativi di sanatoria, rimarranno sospese tutte le azioni penali fino a quando non si sia dato giudizio definitivo.

Leggi anche: “Lavori obbligati al Permesso di Costruire: quali sono



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TAGS: abuso, abuso edilizio

Autore: Redazione Online

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