È inteso come abuso edilizio ogni intervento realizzato senza autorizzazioni o permessi dove in realtà era obbligatorio richiederli.
Sono abusi edilizi anche tutti i lavori (sia di nuova costruzione che di ristrutturazione) che vengono eseguiti in totale o parziale difformità da quanto previsto nei titoli abilitativi.
Ma cosa accade quando un abuso edilizio non viene demolito? Quali sono le conseguenze?
Approfondiamo di seguito.
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Sommario
L’abuso edilizio è dunque un intervento per il quale non sono stati richiesti i dovuti permessi, ma sono considerati illeciti anche gli interventi che comportano la realizzazione di un edificio con caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di destinazione d’uso completamente diverse rispetto a quelle specificate nei titoli, che sia il Permesso di Costruire oppure la Super SCIA.
Sono incluse tra gli abusi edilizi, tra l’altro, anche le variazioni essenziali al titolo, così come l’esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto.
Il Testo Unico per l’Edilizia prevede a tal proposito, all’art. 31, che una volta accertata la realizzazione di un abuso edilizio, il dirigente o il responsabile dell’ufficio comunale ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso, se differenti, l’ordine di rimuovere o demolire il manufatto abusivo a proprie spese.
Il provvedimento di demolizione deve indicare espressamente l’area che sarà acquisita automaticamente al patrimonio comunale nel caso in cui il soggetto responsabile non provvedesse a demolire o rimuovere l’abuso.
Nello specifico, si dispone che qualora non si provvedesse, entro un massimo di 90 giorni dall’ingiunzione, a demolire il manufatto abusivo, il comune avrà diritto ad acquisire:
L’acquisizione avverrà di diritto e gratuitamente, ma l’area complessivamente interessata non potrà essere comunque superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.
L’accertamento dell’inadempienza (con notifica all’interessato), in ogni caso, basterà per provvedere all’immissione nel possesso, nonché alla trascrizione gratuita del trasferimento di proprietà nei registri immobiliari.
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Advertisement - PubblicitàIl soggetto che ha realizzato l’abuso edilizio e che, in seguito all’ordine di rimozione, non provvedesse a demolirlo, non rischia solo che l’area di interesse sia acquisita al patrimonio del comune.
È prevista infatti anche una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, a meno che non siano imputabili al soggetto pene maggiori a fronte di abusi più rilevanti.
Le regioni a statuto ordinario possono inoltre aumentare l’importo delle sanzioni amministrative, con anche la possibilità di stabilire che siano periodicamente reiterabili nel caso in cui l’inadempienza di dovesse protrarre.
Una volta acquisita l’opera al patrimonio del comune, questo dovrà provvedere a demolirla, a meno che:
In ogni caso, anche la demolizione da parte del comune sarà condotta sempre a spese del responsabile dell’abuso edilizio.
Se i manufatti abusivi dovessero essere realizzati su terreni che, in base a leggi nazionali o regionali, siano soggetti a vincoli di inedificabilità, l’acquisizione gratuita delle opere non avverrà a favore del comune, ma spetterà di diritto all’amministrazione responsabile della vigilanza del vincolo in questione.
Se però si verificasse il concorso tra più vincoli, l’acquisizione andrà a favore del patrimonio del comune.
Anche in questo caso, comunque, la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi dovrà essere eseguita a spese del soggetto responsabile della realizzazione abusiva.
Advertisement - PubblicitàTutti i dati relativi agli immobili realizzati abusivamente dovranno essere redatti dal segretario comunale, che provvederà anche alla pubblicazione mensile degli stessi nell’albo comunale. Sarà necessario inoltre provvedere alla trasmissione dei dati delle opere abusive:
Nel caso in cui l’ufficio comunale non provvedesse ad avviare il procedimento sanzionatorio, ciò costituirà elemento di valutazione riguardo all’operato dei responsabili competenti.
La competenza spetterà a quel punto all’amministrazione regionale, che sarà tenuta ad adottare tutti i provvedimenti necessari e a darne comunicazione alle autorità competenti, che procederanno con l’avvio dell’azione penale.
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L’art. 41 del TUE dispone infine che, se anche la regione non dovesse adempiere a tale dovere entro massimo 180 giorni dalla constatazione dell’abuso, la competenza sarà trasferita all’ufficio del prefetto.
Questo provvederà a gestire la demolizione dell’abuso edilizio, avvalendosi però della collaborazione dell’ufficio comunale per ogni esigenza tecnico-progettuale che dovesse emergere dall’avvio del procedimento.
Il comune dovrà obbligatoriamente trasmettere all’ufficio del prefetto tutte le informazioni relative agli abusi edilizi in questione affinché questo possa provvedere all’avvio del procedimento di demolizione.
Per quanto riguarda invece l’esecuzione materiale della demolizione, il prefetto potrà chiamare in concorso il Genio militare, che interverrà previa intesa con le autorità militari e, comunque, tenendo conto delle altre priorità istituzionali alle quali deve adempiere.
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