La normativa in ambito edile comprende diverse tipologie di abusi edilizi che, chiaramente, comportano l’applicazione di differenti sanzioni amministrative e penali ai danni di chi le commette.
Gli abusi edilizi maggiormente gravosi sono i casi di lottizzazione abusiva, nonché i lavori di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia realizzati in totale assenza del Permesso di Costruire o della Super SCIA, che possono portare anche all’arresto del soggetto fino a 2 anni (approfondisci qui).
Ci sono poi gli abusi per i quali, nonostante sia stato ottenuto il relativo titolo abilitativo, vengono realizzati in totale difformità dallo stesso, oppure in difformità parziale.
Quest’ultimo caso ricomprende appunto i cosiddetti “abusi edilizi parziali”. Vediamo cosa sono e quali conseguenze comportano.
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Advertisement - PubblicitàGli abusi edilizi parziali sono dunque i lavori che vengono eseguiti in difformità parziale da quanto stabilito nel Permesso di Costruire o nella Super SCIA che hanno autorizzato lo svolgimento degli interventi.
Tali casi sono disciplinati dall’art. 34 del Testo Unico per l’Edilizia, e prevedono necessariamente che almeno parte delle obbligazioni riguardanti la realizzazione dei lavori siano state rispettate.
Se così non fosse, si tratterebbe appunto di abuso edilizio eseguito in totale difformità dal titolo, con l’applicazione di conseguenze ben più gravi. Se invece la costruzione o l’intervento risultassero in parte conformi e in parte difformi, allora si tratterebbe di abusi edilizi parziali.
L’articolo citato prevede, nello specifico, che i lavori e le opere realizzati in parziale difformità debbano essere rimossi o demoliti a spese di chi li ha eseguiti abusivamente, senza però intaccare gli interventi che invece risultano conformi alle disposizioni previste nel Permesso o nella SCIA.
La rimozione o demolizione deve avvenire entro i termini stabiliti dall’ufficio comunale competente, che dovrà emettere un’apposita ordinanza in merito. Se la scadenza stabilita non dovesse essere rispettata, allora sarà l’ufficio in questione a dover gestire la demolizione o rimozione, ma le spese sostenute dovranno comunque essere addebitate al responsabile o ai responsabili dell’abuso.
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Advertisement - PubblicitàPer i casi in cui la demolizione o la rimozione dei manufatti abusivi dovesse comportare danni anche alle opere realizzate in conformità, allora l’ufficio competente non dovrà emettere alcuna ordinanza e le opere abusive non dovranno essere demolite.
Il TUE stabilisce però che il dirigente o responsabile dell’ufficio comunale dovrà applicare, ai danni del soggetto che ha commesso l’abuso parziale, una sanzione corrispondente:
Il costo di produzione a cui si deve far riferimento per le unità ad uso residenziale è definito dalla Legge n. 392 del 27 luglio 1978.
Qui si prevede che: “Il costo unitario di produzione è pari al costo base moltiplicato per i coefficienti correttivi […].”
I coefficienti correttivi del costo base in questione sono definiti dall’art. 15 della stessa Legge, e si determinano a seconda delle caratteristiche che seguono:
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