L’Agenzia delle Entrate conferma che è possibile applicare lo sconto in fattura anche per bonus minori, se almeno un intervento incluso nel progetto ha generato spese documentate entro il 30 marzo 2024.
Con la risposta n. 107/2025, l’Agenzia delle Entrate fornisce un chiarimento decisivo per le imprese riguardo la possibilità di continuare a fruire dello sconto in fattura o della cessione del credito per interventi legati ai cosiddetti “bonus minori”, anche dopo le recenti modifiche introdotte dal decreto-legge n. 39 del 2024.
Un tema particolarmente caldo per il comparto edilizio, che sta facendo i conti con le restrizioni progressive applicate agli incentivi fiscali.
L’interpello è stato presentato da un’impresa edile che aveva già avviato lavori su un condominio usufruendo del Superbonus Sisma 110%, ma che si chiedeva se potesse estendere la fruizione dello sconto in fattura anche ad altri interventi, come quelli per l’abbattimento delle barriere architettoniche o di ristrutturazione ordinaria e straordinaria, eseguiti successivamente.
Quali sono quindi le condizioni da rispettare per non perdere l’accesso alle opzioni alternative alla detrazione diretta in dichiarazione? Quando si può parlare di intervento unitario ai fini dell’agevolazione? Scopriamolo nei prossimi paragrafi.
Sommario
A presentare l’interpello all’Agenzia delle Entrate è stata una impresa attiva nel settore delle ristrutturazioni, con particolare esperienza negli interventi su edifici condominiali. L’azienda, infatti, aveva sottoscritto con un condominio un contratto d’appalto datato 25 marzo 2023 per l’esecuzione di lavori di demolizione e ricostruzione dell’edificio, interventi inquadrabili nel Superbonus Sisma 110% ai sensi dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020.
Nell’ambito di questo intervento principale, tuttavia, erano previste anche altre opere – come la ricostruzione di parti private e l’abbattimento delle barriere architettoniche – anch’esse contenute nel medesimo titolo abilitativo (permesso di costruire rilasciato dal Comune). Secondo quanto riferito dall’azienda, al 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del DL n. 39/2024), erano state sostenute spese documentate solo per la parte riconducibile al Superbonus, ma non ancora per gli altri interventi “minori”.
La domanda dell’impresa è quindi chiara:
“Nel caso in oggetto risultano soddisfatte le condizioni richieste dal comma 5 affinché la parte committente possa continuare a utilizzare il cd. sconto in fattura o la cd. cessione del credito, anche in relazione alle restanti opere rientranti nel campo di applicazione di agevolazioni fiscali diverse da quelle indicate nell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (i cd. bonus minori)?”
Il dubbio nasce dalla sovrapposizione di diverse normative che, nel tempo, hanno ristretto progressivamente l’uso delle opzioni alternative alla detrazione diretta, rendendo incerta l’applicabilità dei benefici per le lavorazioni che si collocano temporalmente dopo la data spartiacque del 30 marzo 2024.
Leggi anche: Bonus Ristrutturazione 2025: la guida sulle aliquote i lavori ammessi
Advertisement - PubblicitàNella risposta n. 107/2025, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che, in presenza di un titolo abilitativo unico che comprende sia interventi “Superbonus” sia lavori agevolati con bonus edilizi diversi (i cosiddetti “bonus minori”), la deroga prevista dall’articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 39 del 2024 può essere applicata anche a questi ultimi, a condizione che almeno una parte dei lavori previsti abbia generato spese documentate da fattura entro il 30 marzo 2024.
Nel caso specifico della società, questa condizione è considerata soddisfatta grazie alle spese sostenute per i lavori legati al Superbonus Sisma 110%, documentate attraverso regolare fatturazione per i SAL1 e SAL2.
Sebbene gli altri interventi (ricostruzione di parti private e abbattimento delle barriere architettoniche) non fossero ancora stati eseguiti né fatturati alla data indicata, essi risultano comunque compresi nel medesimo progetto autorizzato e pertanto riconducibili a un intervento unitario.
Leggi anche: Bonus Barriere architettoniche: 75% di detrazione anche senza accessi autonomi
In altre parole, l’Agenzia conferma che non è necessario che tutti i lavori abbiano prodotto fatture entro la scadenza, ma è sufficiente che almeno uno degli interventi inclusi nel titolo abilitativo le abbia generate. Questo chiarimento offre una preziosa tutela per le imprese che si trovano a gestire cantieri complessi, dove per motivi tecnici e organizzativi è inevitabile un’esecuzione differita nel tempo tra i diversi tipi di opere.
Advertisement - PubblicitàIl chiarimento dell’Agenzia delle Entrate offre un’importante apertura per i cantieri in corso d’opera, specialmente quelli che integrano diversi tipi di agevolazioni fiscali all’interno di un unico intervento edilizio. In base alla risposta n. 107/2025, la possibilità di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito è salva anche per i bonus edilizi minori, a condizione che:
Questo significa che non occorre aver pagato tutte le tipologie di lavori entro la data indicata: è sufficiente che il cantiere abbia già prodotto costi certificati (e quindi tracciabili) per almeno una parte delle opere, anche se legate al Superbonus.
Per i committenti – spesso condomìni – e per le imprese che lavorano con contratti a corpo su più lavorazioni, questa interpretazione consente di salvaguardare i benefici fiscali su tutto l’intervento senza dover affrontare una corsa contro il tempo per anticipare lavorazioni secondarie solo per non perdere l’accesso alle opzioni fiscali alternative.